31995R2678

REGOLAMENTO (CE) N. 2678/95 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1995 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell' Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 18/11/1995 pag. 0022 - 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 2678/95 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 1995 che proroga il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1754/95 della Commissione (3) ha istituito un dazio antidumping provvisorio su talune importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia;

considerando che l'esame dei fatti non è stato ancora concluso e che la Commissione ha comunicato agli esportatori notoriamente interessate l'intenzione di proporre la proroga della validità del dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi;

considerando che gli esportatori non hanno fatto obiezione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La validità del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Tailandia istituito con il regolamento (CE) n. 1754/95 è prorogato per un periodo di due mesi e scade il 21 gennaio 1996. L'applicazione del dazio cessa qualora il Consiglio adotti misure definitive o il procedimento venga chiuso in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88 prima di tale data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1995.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA