Regolamento (CE) n. 2656/95 della Commissione, del 14 novembre 1995, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia
Gazzetta ufficiale n. L 273 del 16/11/1995 pag. 0016 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 2656/95 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 1995 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Finlandia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 3368/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1995, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia (2), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1995; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1995; che la Finlandia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 18 ottobre 1995; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Finlandia o registrate in Finlandia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Finlandia per il 1995. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM III d (acque dell'Estonia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Finlandia è proibita, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 18 ottobre 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 1995. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione