31995R2624

Regolamento (CE) n. 2624/95 della Commissione, del 10 novembre 1995, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 11/11/1995 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2624/95 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 1995 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3220/90 che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione (3), determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87; che occorre completare il suddetto regolamento, per quanto concerne le condizioni di applicazione delle preparazioni enzimatiche di betaglucanasi, come previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che, in merito alle disposizioni che possono incidere sulla salute pubblica, è stato consultato il comitato scientifico dell'alimentazione umana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3220/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Le preparazioni enzimatiche di betaglucanasi il cui impiego è previsto per la chiarificazione dall'allegato VI, paragrafo 1, lettera j) e paragrafo 3, lettera m) del regolamento (CEE) n. 822/87 possono essere utilizzate solamente se conformi alle prescrizioni che figurano nell'allegato III del presente regolamento. »

2) Dopo l'allegato II è aggiunto il testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO III Prescrizioni per le Beta Glucanasi 1. Codifica internazionale delle betaglucanasi: E.C. 3-2-1-58 2. Beta-glucanoidrolasi (che degrada il glucano della Botrytis cinerea) 3. Origine: « Tricoderma harzianum »

4. Campo d'applicazione: degradazione dei betaglucani presenti nei vini, in particolare quelli provenienti dalle uve colpite da Botrytis 5. Dose massima d'impiego: 3 g della preparazione enzimatica contenente 25 % di materia organica in sospensione (TOS) per ettolitro. »