31995R2615

Regolamento (CE) n. 2615/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, recante modifica e deroga parziale del regolamento (CE) n. 3388/93 per prevedere il pagamento della compensazione finanziaria ai produttori di taluni agrumi

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 10/11/1995 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 2615/95 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1995 recante modifica e deroga parziale del regolamento (CE) n. 3388/93 per prevedere il pagamento della compensazione finanziaria ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3119/93 del Consiglio, dell'8 novembre 1993, che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi (1), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, recante deroga, per la campagna 1995/1996, al regolamento (CE) n. 3119/93 che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi (2), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 3338/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2704/94 (4), prevede le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3119/93 per il pagamento della compensazione finanziaria al trasformatore; che il regolamento (CE) n. 1543/95 autorizza, per la campagna 1995/1996, il pagamento della compensazione finanziaria direttamente al produttore; che è opportuno trarne tutte le debite conseguenze quanto alle modalità d'applicazione suddette;

considerando peraltro che l'esperienza acquisita ha messo in luce la necessità, ai fini dell'attuazione corretta del regime, che il certificato rilasciato al momento del ricevimento dei prodotti da parte dell'impresa di trasformazione sia controfirmato dal produttore o dall'organizzazione dei produttori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3338/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il secondo nuovo comma seguente:

« Il primo comma si applica fatte salve, per la campagna 1995/1996, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/95 del Consiglio (*).

»

2) All'articolo 3, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 3. Il trasformatore è tenuto al rispetto del disposto di cui al paragrafo 1 anche in caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95. »

3) All'articolo 4 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 3. Il trasformatore è tenuto al disposto del paragrafo 1 anche in caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95. »

4) All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunta la seguente nuova lettera:

« f) il riferimento esplicito alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1543/95 in caso di applicazione di quest'ultimo. Il corrispettivo dovuto di cui alla lettera e) viene quindi diminuito dell'importo della compensazione finanziaria che il produttore deve ricevere dallo Stato membro. »

5) All'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il seguente nuovo comma:

« In caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95 e fatto salvo un eventuale impegno di conferimento, il trasformatore costituisce al tempo stesso presso le autorità competenti summenzionate una cauzione d'importo pari al corrispettivo dovuto da pagare di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f), maggiorato del 10 % destinata a garantire il pagamento del predetto corrispettivo. L'importo della cauzione è adattato in funzione delle disposizioni che figurano in eventuali clausole addizionali. »

6) All'articolo 10, paragrafo 1, il testo del terzo comma è sostituito da quanto segue:

« Il certificato viene consegnato in duplice copia al produttore o all'organizzazione di produttori per la firma, la quale deve essere preceduta, da un lato, dal riferimento dei contratti ai quali si riferiscono i quantitativi certificati e, dall'altro, dalla menzione manoscritta "per accordo". Una delle due copie così completate viene immediatamente rinviata alle autorità competenti ai fini del controllo. »

7) All'articolo 11, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti nuovi comma (secondo e terzo):

« In caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95, le domande di compensazione finanziaria sono presentate dal produttore all'organismo competente dello Stato membro sul territorio del quale ha luogo la produzione, a partire dal trentesimo giorno successivo alle date indicate alle lettere a), b) e c) del comma precedente:

Per l'attuazione del secondo comma, i termini "quantitativi trasformati" e "operazioni di trasformazione" di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sono sostituiti dai termini "quantitativi consegnati" e "operazioni di consegna" ».

8) All'articolo 12 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 3. In caso di applicazione del regolamento (CE) n. 1543/95:

a) la domanda di concessione della compensazione finanziaria deve segnatamente recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo del produttore e, per ciascun prodotto, dei quantitativi consegnati in base ai contratti o a eventuali clausole aggiuntive;

b) in deroga al paragrafo 2, la domanda di concessione della compensazione finanziaria è accompagnata segnatamente:

- in caso d'impegno di conferimento, dalla dichiarazione con la quale il produttore attesta che l'impresa di trasformazione gli ha pagato o accreditato un prezzo almeno pari a quello contemplato all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f),

- dal certificato di cui all'articolo 10,

- da una copia del bonifico bancario o del versamento postale del pagamento del prezzo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f).

Nel caso in cui il produttore non sia in grado di allegare alla domanda i documenti giustificativi di cui sopra deve unire una dichiarazione nella quale indica che non è stato pagato dal trasformatore inserendo tutti i riferimenti dei contratti conclusi e ai quali si riferisce la domanda. In tal caso, l'autorità competente verifica il contenuto della dichiarazione e ne trae le debite conseguenze per quanto concerne la cauzione e il pagamento del produttore, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85. »

9) All'articolo 16 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:

« 8. Il presente articolo, e in particolare il paragrafo 5, si applica, mutatis mutandis, per la campagna 1995/1996 allorché la compensazione finanziaria è pagata direttamente al produttore. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatta eccezione per il punto 6, esso si applica solo per la campagna 1995/1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(*) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 30.