31995R2613

Regolamento (CE) n. 2613/95 della Commissione, del 9 novembre 1995, che modifica i regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 recanti misure transitorie relative al regime dei prezzi di entrata applicabili rispettivamente ai cetrioli destinati alla trasformazione e alle ciliegie acide

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 10/11/1995 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 2613/95 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 1995 che modifica i regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 recanti misure transitorie relative al regime dei prezzi di entrata applicabili rispettivamente ai cetrioli destinati alla trasformazione e alle ciliegie acide

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1305/95 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2124/95 (3), e il regolamento (CE) n. 1739/95 della Commissione (4) hanno fissato, negli allegati, da un lato per i cetrioli destinati all'industria e, dall'altro, per le ciliegie acide, una tabella di prezzi di entrata da utilizzare per la classificazione tariffaria di tali prodotti; che per la conversione in moneta nazionale dei nuovi prezzi di entrata occorre utilizzare gli stessi tassi di conversione degli altri prezzi di entrata a norma del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6), e del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti (7), che per evitare ambiguità è necessario inserire nei due suddetti regolamenti la necessaria precisazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 dei regolamenti (CE) n. 1305/95 e (CE) n. 1739/95 è aggiunto il seguente comma:

« La conversione in moneta nazionale dei prezzi di entrata e dei dazi all'importazione si effettua con il tasso indicato all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e, a partire dal 1° luglio 1995, con il tasso che vi deroga a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione (*).

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia, a richiesta dell'interessato, le competenti autorità applicano l'articolo 1 a partire dal 1° maggio 1995 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1305/95 e a partire dal 15 giugno 1995 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1739/95.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

(*) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.