Regolamento (CE) n. 2598/95 del Consiglio, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3763/91 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 09/11/1995 pag. 0001 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 2598/95 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3763/91 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, secondo il titolo V della decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (3), e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3763/91 (4), la Commissione ha presentato una relazione per gli anni 1992 e 1993 sui progressi compiuti nell'attuazione del programma Poseidom e delle misure previste dal regolamento succitato; considerando che, in base sia alla valutazione effettuata nella relazione della Commissione, in particolare per quanto riguarda le difficoltà incontrate nel corso degli anni presi in esame (1992 e 1993), che alle richieste presentate dalle autorità francesi nell'ambito della procedura di compartecipazione, risultano necessari taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 3763/91; considerando che la revisione del regime deve permettere di procedere alle armonizzazioni di ordine tecnico e redazionale rese necessarie dalla successiva adozione ed applicazione dei programmi Poseican per le isole Canarie, e Poseima per le Azzorre e Madera; considerando che, per quanto riguarda il regime di approvvigionamento specifico, è opportuno, tenuto conto del ritardo verificatosi nella sua attuazione, prorogare il periodo di applicazione delle misure intese a sopperire al fabbisogno di mangimi composti del dipartimento della Guiana fino a quando saranno operativi gli impianti di produzione previsti in tale dipartimento per detti preparati; considerando che il volume della produzione risicola della Guiana che beneficia di un aiuto per lo smaltimento e l'immissione in commercio in Guadalupa e in Martinica deve essere aumentato per motivi di redditività economica e che una quantità limitata di tale produzione deve poter essere immessa in commercio nel resto della Comunità; considerando che il regime d'approvvigionamento specifico deve essere esteso ad altri prodotti, al fine di soddisfare la domanda delle industrie di trasformazione insediate nei dipartimenti d'oltre mare, in appresso denominati DOM, per rispondere alla domanda di consumo locale; considerando che, per quanto riguarda le misure destinate a favorire lo sviluppo dell'allevamento, è opportuno anzitutto prorogare anche il periodo d'applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di bovini destinati all'ingrasso e al consumo nei DOM, per tener conto del ritardo verificatosi nella sua attuazione; che, in secondo luogo, l'obiettivo di aumentare il tasso di autoapprovvigionamento locale, attualmente molto basso, per i bovini adulti e le vacche nutrici giustifica, la deroga nel quadro di Poseidom all'applicazione delle disposizioni previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare ai criteri relativi alla densità, istituiti per limitare l'allevamento intensivo nel resto della Comunità; che, infine, per un periodo transitorio, è opportuno prevedere un contributo al finanziamento, nella Martinica e nell'isola della Riunione, di programmi regionali di sostegno alla produzione e all'immissione in commercio di prodotti locali dell'allevamento e del settore lattiero-caseario, programmi elaborati e realizzati in stretta concertazione con le organizzazioni interprofessionali più rappresentative; considerando che è opportuno ovviare alle gravi carenze constatate nell'approvvigionamento del mercato dei DOM per quanto riguarda i prodotti lattieri freschi, che al momento dipende prevalentemente da prodotti importati; che tale obiettivo può essere realizzato sostituendo il regime d'aiuto al consumo, rivelatosi inadeguato alla situazione, con un regime di aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca, limitatamente al fabbisogno di consumo locale, valutato periodicamente nel quadro di un bilancio, ed inoltre non applicando il regime di prelievi supplementari a carico dei produttori di latte vaccino, previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (1); che, in effetti le cattive condizioni di approvvigionamento peculiari di queste regioni ultraperiferiche, completamente diverse da quelle prevalenti nel resto della Comunità, giustificano tale deroga, unitamente all'esigenza di incentivare la produzione locale; considerando che, per quanto riguarda le misure di sostegno a favore delle produzioni locali, il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli freschi si è rivelato inadeguato, in particolare perché gli importi concessi sono insufficienti e non sono differenziati a seconda delle colture; che sembrerebbe più rispondente alla situazione dei DOM un aiuto a favore dell'immissione in commercio di tali prodotti per l'approvvigionamento esclusivo del mercato locale, concesso per prodotti di qualità nel quadro di contratti di fornitura a medio termine stipulati con gli operatori del settore della distribuzione, della ristorazione, nonché con la collettività, e il cui importo dovrebbe essere stabilito in funzione del valore medio dei prodotti in oggetto; considerando che inoltre devono essere prese misure di sostegno, nel limite di determinati quantitativi, a favore di talune produzioni tradizionali, come la vaniglia, il geranio o il vetiver, nonché per sviluppare la trasformazione di taluni ortofrutticoli di produzione locale e per stimolare l'immissione in commercio di tali prodotti nel quadro dei meccanismi esistenti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3763/91 è così modificato: 1) La rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente: « Misure intese a favore l'approvvigionamento dei DOM, a svilupparvi l'allevamento e a promuovere la risicoltura in Guiana ». 2) Il testo dell'articolo 2 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ogni anno, per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano e alla trasformazione, elencati nel presente articolo nonché nell'allegato, sono elaborati ogni anno bilanci previsionali di approvvigionamento, che possono essere riveduti nel corso della campagna in base all'andamento del fabbisogno dei DOM. »; b) il testo dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 è sostituito dal seguente: « 3. Salvo il disposto del paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1, per i prodotti del settore cerealicolo, non si applica alcun dazio per l'importazione nei DOM dei prodotti di cui all'allegato compresi nel regime specifico di approvvigionamento qualora siano originari dei paesi in via di sviluppo, limitatamente alle quantità stabilite nei bilanci di cui al paragrafo 1. In caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento, l'esenzione dai dazi può tuttavia essere estesa ai prodotti originari di altri paesi terzi. 4. Al fine di soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, il fabbisogno accertato a norma del paragrafo 1, l'approvvigionamento dei DOM viene assicurato anche mediante la fornitura di prodotti di origine comunitaria detenuti nei pubblici ammassi in applicazione delle misure d'intervento o disponibili sul mercato comunitario a condizioni che equivalgano, per l'utente finale, al vantaggio consistente nell'esenzione dai dazi all'importazione per i prodotti originari dei paesi terzi. Le condizioni di tali forniture sono stabilite prendendo in considerazione i costi delle varie fonti di approvvigionamento ed i prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi. 5. Il beneficio del regime di approvvigionamento di cui al presente articolo e all'articolo 3, paragrafo 1, è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utente finale, del vantaggio economico consistente nell'esenzione del dazio all'importazione, ovvero nell'aiuto comunitario in caso di approvvigionamento dal resto della Comunità. 6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 (*) o agli omologhi articoli dei regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati nei settori interessati. Tali modalità comprendono, tra l'altro: - la stesura e le eventuali revisioni dei bilanci, - la determinazione degli importi degli aiuti accordati per l'approvvigionamento dal resto della Comunità, - l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 2, secondo comma, e 3, secondo comma, - le misure idonee a far sì che i vantaggi concessi si ripercuotano effettivamente fino allo stadio dell'utente finale e, se necessario, un sistema di certificati all'importazione. » 3) Il testo dell'articolo 3 è modificato come segue: a) il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1° luglio 1994 e fino all'effettivo avviamento della produzione dei corrispondenti impianti di fabbricazione nel dipartimento della Guiana, i prodotti dei codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53, ivi impiegati per l'alimentazione degli animali, beneficiano del regime di approvvigionamento alle condizioni stabilite dal presente paragrafo nonché dall'articolo 2, paragrafi 1 e da 3 a 6 »; b) al paragrafo 1, secondo comma, i termini « dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1766/92 »; c) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente testo quale quarto comma: « La constatazione dell'avviamento della produzione degli impianti di cui al primo comma e la soppressione del regime d'approvvigionamento previsto dal presente paragrafo si effettuano secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92; »; d) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: « 3. Un aiuto comunitario è concesso, entro il limite di un volume annuo di 12 000 t di equivalente riso lavorato, per il riso raccolto in Guiana che è oggetto di contratti di campagna ai fini dello smercio e della commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto della Comunità. Per lo smercio e la commercializzazione nel resto della Comunità, l'aiuto è versato sino al raggiungimento di un volume massimo di 4 000 t. I contratti sono conclusi tra i produttori della Guiana, da una parte, e persone fisiche o giuridiche stabilite a seconda dei casi in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità, dall'altra. L'importo dell'aiuto è pari al 10 % del valore della produzione immessa in commercio venduta in Guadalupa, in Martinica o nel resto della Comunità, per una merce resa al primo porto di sbarco. Tale percentuale è portata al 13 % quando il contraente dal lato dei per i produttori è un'associazione o un'unione di essi. L'aiuto viene versato all'acquirente che commercializza i prodotti nel quadro dei contratti di campagna. »; e) al paragrafo 4 i termini « dell'articolo 14 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 » sono sostituiti dai termini « degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1766/92 »; f) al paragrafo 5, i termini « all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 ». 4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 1. Gli aiuti complementari di cui alle lettere a) e b) sono concessi per il sostegno delle attività tradizionali e il miglioramento qualitativo della produzione di carni bovine, limitatamente al fabbisogno di consumo dei DOM valutato nel quadro di un bilancio periodico. Quest'ultimo è elaborato prendendo in considerazione anche gli animali riproduttori forniti a norma dell'articolo 4 e gli animali che beneficiano del regime di approvvigionamento di cui all'articolo 7. a) Ai produttori di carni bovine è concessa un'integrazione del premio speciale all'ingrasso per i bovini maschi adulti, di cui all'articolo 4 b) del regolamento (CEE) n. 805/68. L'importo di tale integrazione è di 48,30 ECU per capo di bestiame. b) Ai produttori di carni bovine è versata un'integrazione del premio per il mantenimento delle mandrie di vacche nutrici, di cui all'articolo 4 d) del regolamento (CEE) n. 805/68. L'importo di tale integrazione è di 48,30 ECU per vacca nutrice detenuta dal produttore. 2. Le disposizioni relative a) al massimale regionale, stabilito all'articolo 4 b) del regolamento (CEE) n. 805/68 per quanto riguarda il premio speciale di base, b) al massimale individuale di animali detenuti nell'azienda, previsto all'articolo 4 d) del regolamento di cui sopra, per il premio di base a favore delle vacche nutrici, c) al coefficiente di densità per gli animali detenuti nell'azienda, stabilito all'articolo 4 g) dello stesso regolamento, per quanto riguarda il premio speciale di base e il premio di base per le vacche nutrici, non sono applicabili nei DOM per quanto riguarda il premio speciale di base, il premio di base a favore delle vacche nutrici e i premi supplementari previsti al paragrafo 1, lettere a) e b). 3. I premi di base e i premi complementari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concessi ogni anno entro i limiti rispettivamente di 10 000 bovini maschi e di 35 000 vacche nutrici. Tali massimali, nonché il bilancio di cui al paragrafo 1, possono tuttavia essere riveduti in base all'evoluzione del fabbisogno, secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Sempre secondo la stessa procedura possono essere stabilite condizioni supplementari per la concessione dei premi complementari. 4. Le modalità da adottare per l'applicazione del presente articolo: a) per quanto riguarda il premio speciale per i bovini maschi, prevedono: - il "congelamento", all'interno del massimale regionale di cui all'articolo 4 b), paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, del numero di animali per i quali è stato concesso il premio speciale nei DOM; - la concessione dei premi di base ed integrativi entro il limite di novanta animali per fascia d'età, per anno civile e per azienda; b) per quanto riguarda il premio per le vacche nutrici, tali modalità: - prevedono le disposizioni per garantire, nei necessari limiti, i diritti dei produttori a cui è stato concesso un premio in applicazione dell'articolo 4 d), paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68; - possono prevedere la creazione di una riserva specifica per i DOM e condizioni particolari di assegnazione o di riassegnazione dei diritti, tenuto conto degli obiettivi perseguiti nel settore dell'allevamento; il volume di tale riserva è fissato in funzione del massimale di cui al paragrafo 3 e del numero di premi concessi per l'anno (1994). Le modalità di applicazione possono comportare condizioni supplementari per la concessione dei premi integrativi. 5. Entro la fine del terzo anno di applicazione effettiva del presente articolo, la Commissione presenta una valutazione dell'attuazione delle disposizioni specifiche in materia di allevamento di bovini. » 5) Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: « Articolo 6 1. Per lo sviluppo della produzione di latte e di vacca è concesso un'aiuto, entro il limite del fabbisogno per il consumo umano locale nei DOM di prodotti lattieri, valutato nel quadro di un bilancio periodico effettuato per ogni campagna. Le quantità di latte utilizzate per la fabbricazione di latte scremato destinato all'alimentazione animale non possono beneficiare dell'aiuto. Esso è concesso ai produttori e alle associazioni di produttori per i quantitativi consegnati alle latterie ed è versato tramite le latterie stesse. L'importo dell'aiuto è di 8,45 ECU per 100 kg di latte intero. L'aiuto è versato ogni anno entro il limite di un quantitativo massimo di 20 000 tonnellate di latte. Tale quantità massima è riesaminata dal Consiglio al termine del terzo anno di applicazione di questa misura, su proposta della Commissione corredata di una relazione di valutazione. 2. Il regime del prelievo supplementare a carico dei produttori di latte di vacca previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (*) non si applica nei DOM a decorrere dal 1° aprile 1994. » 6) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Articolo 7 Durante le campagne dal 1991/1992 al 1996/1997: 1) i dazi all'importazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, applicabili nel settore delle carni bovine, non sono applicati alle importazioni nei DOM, a fini di ingrasso, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo locale; 2) un aiuto è concesso per la fornitura nei DOM, a condizioni di approvvigionamento equivalenti, degli animali di cui al punto 1 originari del resto della Comunità. Il numero di animali cui si applicano le misure previste al primo comma è determinato sulla base del bilancio di cui all'articolo 5, in misura decrescente per tener conto dell'evoluzione della produzione locale. Tale numero e l'importo dell'aiuto di cui al primo comma, punto 2, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. » 7) All'articolo 8, sono aggiunti i seguenti commi: « Non sono concesse restituzioni all'esportazione dai DOM per i prodotti di cui al primo comma che beneficiano del regime speciale di approvvigionamento nonché per i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o agli omologhi articoli dei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati interessati. » 8) È inserito il seguente articolo: « Articolo 9 bis 1. Nel quinquennio 1996 - 2000, è concesso ogni anno un aiuto per realizzare nei DOM della Martinica e dell'isola della Riunione un programma globale di sostegno per le attività di produzione e di commercializzazione dei prodotti locali nei settori dell'allevamento e dei prodotti lattiero-caseari. Il programma può includere misure quali la realizzazione di azioni di incentivazione del miglioramento della qualità e dell'igiene, della commercializzazione e della promozione di prodotti di qualità, della strutturazione dei settori, della razionalizzazione delle strutture di produzione e di commercializzazione e dell'attuazione di assistenza tecnica. Tale programma non può comportare la concessione di aiuti complementari ai premi versati in applicazione degli articoli 5, 6 e 7. Il programma è elaborato ed eseguito in stretta concertazione con le autorità competenti designate dallo Stato membro e con le organizzazioni interprofessionali esistenti al 1° luglio 1994 e che sono le più rappresentative dei settori economici interessati. 2. Ogni anno, anteriormente al 1° luglio, e per il primo anno, anteriormente al 15 dicembre 1995, le autorità competenti presentano alla Commissione il progetto di programma annuale, che viene approvato secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68. Sei mesi prima della fine del quinquennio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo, corredata, se del caso, delle opportune proposte. » 9) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente: « Articolo 13 1. È concesso un aiuto per gli ortofrutticoli, i fiori e le piante vive di cui ai capitoli 6, 7 e 8 della nomenclatura combinata, nonché per il pepe e i pimenti di cui al codice NC 0904, le spezie di cui al codice NC 0910, destinati esclusivamente all'approvvigionamento del mercato dei DOM. Tale aiuto non è concesso per le banane, eccezion fatta per le banane da cuocere del codice NC 0803 00 11. L'aiuto è concesso per i prodotti conformi alle norme comuni stabilite dalla regolamentazione comunitaria o a specifiche tecniche previste dai contratti di fornitura. La concessione dell'aiuto è subordinata alla conclusione di contratti di fornitura stipulati per la durata di una o più campagne tra, da un lato, singoli produttori o organizzazioni e associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 (*) o del regolamento (CEE) n. 1360/78 e, dall'altro, da operatori del comparto della distribuzione, da imprese del settore della ristorazione o da collettività. L'aiuto è versato entro il limite delle quantità annue stabilite per categoria di prodotti. L'importo dell'aiuto è fissato, su base forfettaria, per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in funzione del valore medio dei prodotti in questione. Tale importo è maggiorato del 5 % per i contratti conclusi da organizzazioni o associazioni di produttori riconosciute e relative unioni. L'aiuto è versato ai produttori o alle organizzazioni o associazioni di produttori. 2. Un aiuto dell'importo di 6,04 ECU/kg è concesso per la produzione di vaniglia verde del codice NC ex 0905 destinata alla produzione di vaniglia essiccata (nera) o di estratti di vaniglia. Questo aiuto è versato per una quantità annua massima di 75 t. 3. Un aiuto dell'importo di 44,68 ECU/kg è concesso per la produzione di oli essenziali di geranio e di vetiver dei codici NC da 3301 21 a 3301 90 90. L'aiuto viene versato limitatamente ad una quantità annua di 30 t per l'olio di geranio e di 5 t per l'olio di vetiver. 4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 1, nonché i quantitativi massimi di cui al paragrafo 3. » 10) Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: « Articolo 14 1. È concesso un aiuto per la produzione di ortofrutticoli trasformati ottenuti a partire da ortofrutticoli raccolti nei DOM. L'aiuto alla produzione è versato all'impresa di trasformazione che ha pagato al produttore, per la materia prima, un prezzo almeno uguale al prezzo minimo, in virtù dei contratti stipulati tra, da un lato, i produttori o le loro associazioni o unioni riconosciute e, dall'altro, le imprese di trasformazione o le loro associazioni o unioni legalmente costituite. Lo Stato membro fissa un prezzo minimo per la materia prima in funzione dei costi di produzione della stessa. 2. L'importo dell'aiuto è fissato su base forfettaria per ognuna delle categorie di prodotti da determinare, in base ai prezzi della materia prima locale impiegata nonché ai prezzi all'importazione della stessa materia prima. 3. L'aiuto è versato limitatamente ai quantitativi annui stabiliti per categoria di prodotti. 4. L'elenco dei prodotti trasformati per i quali è concesso l'aiuto e le modalità di applicazione del presente articolo sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 (*). Secondo la stessa procedura si determinano le categorie di prodotti e gli importi dell'aiuto di cui al paragrafo 2, nonché i quantitativi massimi di cui al paragrafo 3. » 11) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo: « 5. L'aiuto previsto al presente articolo è inoltre versato, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 1 a 4: - per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli raccolti nei DOM, - per gli oli essenziali di geranio e di vetiver, di cui ai codici NC da 3301 21 a 3301 90 90, - per la vaniglia essiccata (nera) del codice NC ex 0905, nonché per gli estratti di vaniglia di cui al codice NC 3301 90 90, che sono smerciati e commercializzati tramite contratti di campagna. Tuttavia, per i meloni del codice NC ex 0807 10 90, l'aiuto può essere concesso in un dipartimento per un volume superiore a 3 000 t a condizione che il volume totale che può beneficiare dell'aiuto per l'insieme dei DOM non sia superato. » 12) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente: « Articolo 18 1. È concesso un aiuto per la trasformazione diretta della canna prodotta nei DOM in sciroppo di zucchero o in rum agricolo, secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto 2 del regolamento (CEE) n. 1576/89 (*). L'aiuto è versato, a seconda dei casi, al fabbricante di sciroppo di zucchero o al distillatore, a condizione che sia stato pagato al produttore di canna un prezzo minimo da determinare. 2. L'aiuto è versato: - per quanto riguarda la produzione di sciroppo di zucchero, limitatamente ad una quantità annua massima di 250 t; - per quanto riguarda la produzione di rum agricolo, limitatamente ad una quantità globale che corrisponde alla quantità media di rum agricolo smaltita nel corso delle tre campagne 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990. » 13) È inserito il seguente articolo: « Articolo 22 bis Gli adeguamenti tecnici delle disposizioni del presente regolamento, necessari per tener conto di modificazioni della normativa adottata del Consiglio, sono apportati, a seconda dei casi, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o agli omologhi articoli dei regolamenti recanti organizzazione comune dei mercati nei settori interessati, o all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. » 14) È aggiunto come allegato, il testo di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. SOLANA (*) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 (GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1). (1) GU n. C 290 del 18. 10. 1994, pag. 4. (2) GU n. C 43 del 20. 2. 1995, pag. 134. (3) GU n. L 399 del 30. 12. 1989, pag. 39. (4) (1) (*) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1. (*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94 (GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3). (*) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/94 (GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 13). (*) GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3280/92 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3). ALLEGATO « ALLEGATO Prodotti che beneficiano del regime d'approvvigionamento di cui agli articoli 2 e 3 Cereali e prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana. Luppolo. Tuberi-seme di patate. Oli vegetali destinati all'industria di trasformazione. Polpe, puree e succhi concentrati di frutta che non beneficiano dell'aiuto di cui all'articolo 14 ai fini della trasformazione. »