Regolamento (CE) n. 2527/95 della Commissione, del 27 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
Gazzetta ufficiale n. L 258 del 28/10/1995 pag. 0049 - 0049
REGOLAMENTO (CE) N. 2527/95 DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 35 bis, considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 656/95 (4), ha definito, tra l'altro, le caratteristiche organolettiche degli oli d'oliva vergini, nonché il metodo di valutazione delle medesime; considerando che è prevista una tolleranza decrescente per il punteggio relativo a certi tipi di olio vergine; che tale tolleranza comprende la differenza statistica relativa ai valori di ripetibilità e riproducibilità del metodo tra il risultato dell'analisi e il limite regolamentare; che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto che sono in in corso studi in materia, in particolare in seno al Consiglio oleicolo internazionale, è opportuno che la tolleranza oggi in vigore sia applicata fino al termine di tali studi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato XII, punto 10.2 del regolamento (CEE) n. 2568/91, il testo del settimo comma è sostituito dal seguente: « Espressione dei risultati: il capo del panel, sulla base del punteggio medio, stabilisce la categoria di appartenenza del campione, conformemente ai limiti previsti nell'allegato I. A tal fine, il capo del panel applica: - durante la campagna 1992/1993, una tolleranza di +1,5, - a partire dalla campagna 1993/1994, una tolleranza di +1, se il punteggio medio è pari o superiore a 5 punti. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo girono successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione