Regolamento (CE) n. 2479/95 della Commissione, del 25 ottobre 1995, che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada
Gazzetta ufficiale n. L 256 del 26/10/1995 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 2479/95 DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 1995 che adegua al progresso tecnico il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 17, considerando che è necessario eliminare ogni possibilità di frode nell'uso di apparecchi di controllo elettronici nei trasporti su strada; considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e in base allo stato attuale della tecnica, è possibile proteggere i cavi che collegano l'apparecchio al trasmettitore di impulsi per impedirne la manomissione con mezzi diversi da un rivestimento continuo plastificato antiruggine fissato mediante strozzamento, come attualmente previsto; considerando che, vista la durata degli apparecchi di controllo esistenti, è necessario applicare questa nuova tecnologia alle norme comunitarie di costruzione e di montaggio per apparecchi di controllo elettronici; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico del regolamento (CEE) n. 3821/85, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il punto 5 del capitolo V dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85 è sostituito dal seguente: « 5. I cavi che collegano il trasmettitore dell'apparecchio di controllo devono essere protetti con un rivestimento continuo plastificato antiruggine e fissato mediante strozzamento, a meno che non sia possibile garantire una protezione equivalente contro le manomissioni con altri mezzi (ad esempio mediante controllo elettronico, quale una codifica del segnale) in grado di rilevare la presenza di eventuali dispositivi che non sono necessari per il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo e che, al momento di essere collegati ed avviati, ne impediscono il funzionamento provocando un corto circuito, un'interruzione o una modifica dei dati elettronici inviati dal sensore di velocità e distanza. Ai sensi del presente regolamento, un collegamento che comprende dei raccordi sigillati è considerato continuo. Il suddetto sistema di rilevamento può essere sostituito da un comando elettronico che garantisce che l'apparecchio di controllo registri ogni movimento del veicolo, indipendentemente dal segnale inviato dal sensore di velocità e distanza. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1995. Per la Commissione Neil KINNOCK Membro della Commissione