31995R2426

REGOLAMENTO (CE) N. 2426/95 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 17/10/1995 pag. 0003 - 0011


REGOLAMENTO (CE) N. 2426/95 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5″) originari degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel settembre 1994, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5″) originari degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia e ha avviato un'inchiesta.

Il procedimento era stato iniziato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte del Comitato dei produttori europei di minidischi (Diskma) per conto dei produttori che complessivamente realizzano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di minidischi da 3,5″.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto originario dei paesi suindicati e del conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(2) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Alcuni produttori dei paesi interessati e gli importatori nella Comunità hanno presentato le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(3) La Commissione ha inviato questionari alle parti direttamente interessate e ha ricevuto informazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari denunzianti, da alcuni produttori degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia e dagli importatori nella Comunità collegati ai produttori dei paesi interessati.

(4) La Commissione ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunzianti:

- Belgio:

- Sentinel Computer Products Europe, NV, Wellen,

- Supply House BVBA, Wellen;

- Francia:

- RPS Media SA, Albi,

- RPS International SA, Noisy-le-Grand,

- Sentinel France, Boulogne;

- Germania:

- Boeder AG, Floersheim am Main;

- Italia:

- Computer Support Italy srl, Verderio Inferiore;

b) Produttori degli Stati Uniti:

- TDK Electronics Corporation, Port Washington,

- 3M, Minneapolis,

- Verbatim, Charlotte;

c) Produttore messicano:

- Industria Fotográfica Interamericana SA, Guadalajara;

d) Produttori della Malaysia:

- Disccomp Magnetics Ltd., Kuala Lumpur,

- Mega High Tech Ltd., Penang;

e) Importatori collegati:

- Francia:

- 3M France, Cergy-Pontoise,

- Verbatim France S.A.R.L., Rueil;

- Germania:

- 3M Deutschland GMBH, Neuss,

- Disccomp Magnetics GMBH, Stutensee,

- Verbatim GMBH, Eschborn,

- TDK Electronics Europe GMBH, Ratingen;

- Irlanda:

- Verbatim Ltd S.A., Limerick;

- Italia:

- 3M Italia SpA, Milano,

- Verbatim Italia SpA, Milano,

- TDK Italia SpA, Milano;

- Lussemburgo:

- TDK Recording Media Europe S.A.;

- Paesi Bassi:

- 3M Distribution Services International (DSI) B.V., Breda,

- 3M Netherland, Leiden;

- Spagna:

- Verbatim España S.A., Barcellona;

- Regno Unito:

- Verbatim Ltd, Egham,

- TDK UK Ltd, Redhill,

- 3M UK plc, Bracknell.

(5) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° agosto 1993 e il 31 luglio 1994 (periodo dell'inchiesta).

(6) Data la complessità e il volume dei dati raccolti e esaminati, l'inchiesta ha superato il normale periodo di un anno.

(7) In seguito a due procedimenti antidumping anteriori relativi alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5″) originari del Giappone, di Taiwan e della Repubblica popolare cinese e alle importazioni degli stessi prodotti originari di Hong Kong e della Repubblica di Corea (in appresso « i procedimenti anteriori ») sono stati istituiti dazi antidumping definitivi rispettivamente nell'ottobre 1993 con il regolamento (CEE) n. 2861/93 del Consiglio (1) e nel settembre 1994 con il regolamento (CE) n. 2199/94 del Consiglio (2).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto in esame

(8) I prodotti oggetto della denuncia e per i quali è stato aperto il procedimento sono i minidischi da 3,5″, utilizzati per registrare e memorizzare dati digitali codificati (codice NC ex 8523 20 90).

(9) I minidischi in esame sono disponibili in diversi tipi, secondo la capacità di memorizzazione e i metodi di commercializzazione. Non esistevano tuttavia differenze significative nelle caratteristiche fisiche di base e nella tecnologia dei diversi tipi di minidischi, che inoltre presentavano tutti un grado elevato di intercambiabilità.

(10) In tali circostanze e in conformità della posizione precedentemente adottata dal Consiglio, ai fini del presente procedimento tutti i microdischi da 3,5″ sono considerati come un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(11) Dall'inchiesta è risultato che i diversi tipi di minidischi in esame venduti sul mercato interno degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia erano simili a quelli esportati da tali paesi nella Comunità.

(12) Analogamente i diversi tipi di minidischi prodotti nella Comunità e quelli esportati nella Comunità dai paesi in questione utilizzano la stessa tecnologia di base e sono simili in termini di caratteristiche fisiche essenziali e di applicazioni finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili in conformità dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3283/94 (in appresso « il regolamento di base »).

C. DUMPING

1. Stati Uniti e Messico

(13) La Commissione non ha ritenuto necessario determinare l'esistenza di pratiche di dumping da parte dei produttori degli Stati Uniti e del Messico che hanno collaborato, dato che i margini di pregiudizio accertati nei confronti di tali produttori (secondo quanto è esposto nel punto 53) sono irrilevanti.

2. Malaysia

a) Valore normale (14) Per un produttore che ha collaborato, il valore normale è stato stabilito, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base, in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, per le vendite del prodotto simile sul mercato interno, che sono state realizzate in quantitativi sufficienti ai fini di un adeguato confronto.

(15) L'altro produttore che ha collaborato aveva venduto sul mercato interno malese quantitativi insufficienti (ovvero inferiori al 5 % del volume delle esportazioni nella Comunità) ai fini di un equo confronto a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base. Il valore normale è stato pertanto costruito in base ai costi di produzione verificati del produttore interessato, maggiorati di un importo adeguato per le spese generali, amministrative e di vendita e per il profitto. Questo importo è stato stabilito rispetto alle spese sostenute e al profitto realizzato dall'altro produttore che ha collaborato, per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.

b) Prezzo all'esportazione (16) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità.

(17) Per le vendite effettuate da un produttore malese che ha collaborato con un importatore collegato nella Comunità, i prezzi all'esportazione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, sono stati costruiti in base al prezzo al quale i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Per costruire i prezzi all'esportazione sono stati applicati adeguamenti in considerazione di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e di un margine di profitto del 5 %, provvisoriamente considerato appropriato alla luce dei profitti realizzati dagli importatori indipendenti in questo settore.

c) Confronto (18) I valori normali per ciascun tipo di prodotto, espressi in media ponderata, sono stati confrontati con la media ponderata dei prezzi all'esportazione dei tipi corrispondenti allo stesso stadio commerciale e al livello franco fabbrica. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, ai fini di un equo confronto sono stati applicati adeguamenti in considerazione delle differenze tra i fattori che, secondo quanto è stato affermato e dimostrato, influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità.

(19) La richiesta di un produttore relativa all'adeguamento del valore normale in considerazione di differenze tra le spece di vendita, cioè tra le spese sostenute per la promozione e l'immagine della marca, non è stata accolta, poiché non è stato dimostrato che le asserite differenze incidessero sulla comparabilità dei prezzi.

(20) Un produtture ha chiesto una adeguamento per differenze relative allo stadio commerciale, per il fatto che le vendite per l'esportazione erano eseguite in parte su base OEM, mentre le vendite sul mercato interno erano realizzate ad uno stadio commerciale diverso. Nell'esame della richiesta, la Commissione ha accertato che l'adeguamento chiesto era giustificato, poiché le vendite OEM per l'esportazione riguardavano una società industriale e il livello dei prezzi all'esportazione per tali transazioni era sensibilmente e costantemente inferiore a quello delle vendite per l'esportazione dei prodotti commercializzati con la marca del produttore allo stadio commerciale più prossimo. Dato che erano soddisfatti questi criteri preliminari e poiché nei confronti del produttore era necessario costruire il valore normale in assenza di vendite rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha applicato un adeguamento al valore normale riguardo alle vendite OEM. L'adeguamento è stato determinato aggiungendo ai costi di produzione le spese generali, amministrative e di vendita sostenute e il profitto realizzato dall'altro produttore che ha collaborato riguardo alle vendite sul mercato interno ad uno stadio commerciale equivalente alle vendite OEM, che, secondo quanto è stato accertato, sono state eseguite a prezzi sensibilmente e costantemente inferiori ai prezzi delle vendite dei prodotti di marca.

3. Margine di dumping

a) Produttori che hanno collaborato (21) Riguardo ai produttori degli Stati Uniti e del Messico che hanno collaborato non sono stati determinati margini di dumping per i motivi esposti nel punto 13.

(22) Riguardo ai produttori della Malaysia che hanno collaborato, dal confronto risulta l'esistenza di dumping, con margini pari all'importo di cui il valore normale determinato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. La media ponderata dei margini di dumping per ciascun produttore, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è la seguente:

- Megahitech: 26,8 % - Disccomp: 46,4 % b) Produttori che non hanno collaborato (23) Nei confronti dei produttori dei paesi interessati che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(24) La Commissione ha osservato tra l'altro che le esportazioni dichiarate dai produttori che hanno collaborato rappresentavano il 60 % circa della importazioni complessive nella Comunità dei prodotti in oggetto originari degli Stati Uniti, il 35 % delle importazioni dei prodotti originari del Messico e il 68 % delle importazioni dei prodotti originari della Malaysia. Sulla base delle informazioni ottenute dall'Eurostat è stato inoltre accertato che i prezzi all'esportazione per le transazioni effettuate dai produttori che non hanno collaborato erano nettamente inferiori ai prezzi applicati dagli esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e che dal confronto con i prezzi applicati dai produttori comunitari risultava un considerevole margine di sottoquotazione.

Alla luce del volume sostanziale di importazioni non soggette all'inchiesta e della gravità dell'omessa collaborazione da parte dei produttori interessati, la Commissione ha considerato che fosse necessario evitare di premiare l'omessa collaborazione e di discriminare i produttori che hanno collaborato. In considerazione della mancanza di informazioni attendibili da altre fonti e della necessità di istituire misure tali da tutelare efficacemente l'industria comunitaria contro le pratiche commerciali sleali, ai fini della determinazione provvisoria è stato ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping nei confronti dei produttori che non hanno collaborato al livello massimo accertato durante l'inchiesta per un produttore malese oppure al livello indicato dal denunziante relativamente a tali paesi, qualora quest'ultimo margine sia superiore. I margini di dumping applicabili a titolo provvisorio ai produttori che non hanno collaborato sono stati così stabiliti al 44 % per gli Stati Uniti e il Messico e al 46,4 % per la Malaysia. I risultati dell'inchiesta confermano generalmente l'attendibilità delle affermazioni della denuncia sull'entità di tali margini di dumping.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(25) Sono state chieste informazioni a tutti i produttori noti dei prodotti in oggetto nella Comunità. La Commissione, come aveva fatto nei procedimenti anteriori, ha tenuto anche conto del fatto che alcuni produttori comunitari sono collegati ai produttori dei paesi implicati in detti procedimenti, nei cui confronti sono state accertate pratiche di dumping che hanno causato un grave pregiudizio.

(26) Analogamente a quanto è stato deciso nei procedimenti anteriori, la Commissione ha concluso che la valutazione degli effetti delle importazioni oggetto di dumping dei prodotti originari degli Stati Uniti, della Malaysia e del Messico sarebbe distorta se non fossero esclusi dalla definizione di industria comunitaria le società comunitarie collegate ai produttori che hanno fatto ricorso a pratiche di dumping per il prodotto simile e che hanno causato un grave pregiudizio al denunziante.

(27) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha riscontrato che una società denunziante, Datarex, non poteva comunicare le informazioni chieste dalla Commissione per stabilire l'esistenza del pregiudizio. Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha quindi escluso questa società dalla definizione di industria comunitaria.

(28) Alla luce di quanto procede, la quota della produzione comunitaria complessiva realizzata dai produttori denunzianti nel periodo dell'inchiesta era almeno del 90 %. È quindi confermato che il denunziante rappresentava una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale del prodotto in oggetto.

E. PREGIUDIZIO

(29) Occorre rilevare che il Consiglio, nel regolamento (CEE) n. 2861/93 e nel regolamento (CE) n. 2199/94, ha stabilito che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping dal Giappone, da Taiwan, dalla Repubblica popolare cinese, da Hong Kong e dalla Repubblica di Corea. Nel presente procedimento la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping dello stesso prodotto originario degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia avessero contribuito al grave pregiudizio dell'industria comunitaria.

1. Cumulo degli effetti delle importazioni oggetto di dumping

(30) Per valutare l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti, dal Messico e dalla Malaysia sulla situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha considerato gli effetti di tutte le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Per esaminare se il cumulo delle importazioni fosse appropriato, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base, la Commissione ha preso in considerazione il fatto che il margine di dumping stabilito in relazione alle importazioni da ciascun paese era nettamente superiore al livello minimo (essendo pari rispettivamente al 44 %, al 46,4 % e al 44 %) e che il volume delle importazioni da ciascun paese non era irrilevante ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento di base (la rispettiva quota di mercato era del 19,1 % del 5,4 % e del 2,3 %). La Commissione ha inoltre esaminato le condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e i prodotti comunitari simili in base ai seguenti criteri: analogia delle caratteristiche fisiche, intercambiabilità delle applicazioni finali, volume delle importazioni, concorrenza sul mercato comunitario tra le importazioni e tra queste ultime e i prodotti simili dell'industria comunitaria, affinità dei canali di distribuzione e comportamento dei produttori dei paesi interessati in materia di determinazione dei prezzi sul mercato comunitario.

(31) Dall'esame dei fatti è emerso che i minidischi da 3,5″ importati dai paesi interessati erano, secondo i singoli tipi, simili sotto tutti gli aspetti e intercambiabili. Tali prodotti erano inoltre commercializzati nella Comunità in un periodo comparabile e nell'ambito di politiche commerciali analoghe. I prodotti importati erano in concorrenza tra loro e con i prodotti simili dell'industria comunitaria. Non è stata inoltre riscontrata una netta distinzione tra il comportamento dei produttori dei paesi interessati riguardo alla determinazione dei prezzi nella Comunità.

In tali circonstanze e in conformità della prassi delle istituzioni comunitarie, è stato considerato che il cumulo delle importazioni dai paesi interessati era giustificato.

2. Consumo comunitario, volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

La Commissione ha seguito il metodo adottato nei procedimenti anteriori. Il consumo comunitario determinato con tale metodo, espresso in unità del prodotto, era di 398 milioni nel 1990, 582 milioni nel 1991, 788 milioni nel 1992, 1 054 milioni nel 1993 e 1 335 milioni nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 235 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Il volume delle importazioni nella Comunità dei prodotti in oggetto originari degli Stati Uniti, della Malaysia e del Messico, espresso in unità, era di 100 milioni nel 1990, 146 milioni nel 1991, 185 milioni nel 1992, 252 milioni nel 1993 e 357 milioni nel periodo dell'inchiesta. Le importazioni oggetto di dumping sono quindi aumentate del 256 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

(32) Rispetto al consumo comunitario apparente la quota di mercato combinata delle importazioni nella Comunità dagli Stati Uniti, dalla Malaysia e dal Messico era del 25,2 % nel 1990, 25 % nel 1991, 23,4 % nel 1992, 23,9 % nel 1993 e 26,8 % nel periodo dell'inchiesta.

3. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(33) Per ciascun produttore dei paesi interessati soggetto all'inchiesta la sottoquotazione dei prezzi è stata stabilita in base al confronto tra i rispettivi prezzi di vendita, in media ponderata, al primo acquirente indipendente nella Comunità e la media ponderata dei prezzi dell'industria comunitaria. Il confronto è stato generalmente fatto per i mercati della Francia, della Germania, dell'Italia, del Regno Unito e della Spagna, che rappresentano complessivamente la maggior parte del mercato comunitario dei minidischi e ai quali è destinata la maggioranza delle importazioni oggetto di dumping. Il confronto è stato effettuato separatamente per ciascun tipo di prodotto importato preso in considerazione per la determinazione del dumping.

(34) Secondo i risultati del confronto i margini di sottoquotazione per i produttori degli Stati Uniti e del Messico che hanno collaborato erano irrilevanti. Per i produttori della Malaysia che hanno collaborato i margini di sottoquotazione, in media ponderata, erano compresi tra l'8 % e il 25 %.

(35) La Commissione ha inoltre cercato di stabilire l'entità della sottoquotazione nei confronti dei produttori dei paesi interessati che non hanno collaborato all'inchiesta, in base alle informazioni sui prezzi all'esportazione ottenute dalle statistiche ufficiali sul volume e sul valore delle importazioni dei prodotti in oggetto. Dall'esame di tali dati per i produttori che non hanno collaborato risultavano margini di sottoquotazione superiori al 100 % relativamente alle importazioni originarie di ciascun paese interessato.

4. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione e utilizzazione degli impianti (36) Il volume della produzione dei prodotti in oggetto da parte dell'industria comunitaria è aumentato da 48 milioni nel 1990 a 69 milioni nel 1991, 105 milioni nel 1992, 177 milioni nel 1993 e 230 milioni nel periodo dell'inchiesta, con un aumento assoluto del 379 % rispetto al 1990. I coefficienti di utilizzazione degli impianti erano pari al 60 % nel 1990, 76 % nel 1991, 57 % nel 1992, 62 % nel 1993 e 86 % circa nel periodo dell'inchiesta.

b) Vendite e quote di mercato (37) Le vendite dell'industria comunitaria sono passate da 44 milioni di unità nel 1990 a 198 milioni di unità nel periodo dell'inchiesta, conformemente alla rapida espansione del consumo comunitario di minidischi.

Occorre tuttavia precisare che gli investimenti realizzati dall'industria comunitaria per far fronte all'incremento della domanda in un periodo di rapida espansione del mercato non hanno prodotto i risultati previsti a causa delle importazioni oggetto di dumping. La quota di mercato delll'industria comunitaria, nonostante l'aumento dall'11,2 % al 14,9 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, era inferiore alle aspettative formulate quando sono state prese le decisioni relative all'espansione delle capacità. Occorre inoltre rilevare che l'industria comunitaria tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta ha effettivamente subito un lieve calo dell quota di mercato, che è scesa dal 15,0 % al 14,9 %.

c) Prezzi (38) Complessivamente i prezzi dei produttori comunitari sono diminuiti del 44 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Il livello dei prezzi applicati in tale periodo dall'industria comunitaria, nel tentativo di ottenere un congruo coefficiente di utilizzazione degli impianti e un'adeguata quota di mercato, era inferiore a quello necessario per realizzare un margine di profitto conveniente.

d) Redditività (39) A causa dell'andamento dei prezzi e dei costi di produzione, a partire dal 1990 la maggior parte dei produttori comunitari interessati ha subito perdite finanziarie. Nel periodo dell'inchiesta il profitto medio dell'industria comunitaria era appena superiore al punto di pareggio. Per quanto riguarda i singoli produttori, una società ha subito gravi perdite, mentre per le altre l'utile sulle vendite era insufficiente per recuperare i costi degli investimenti già sostenuti e per finanziare i futuri investimenti necessari per poter continuare ad operare in un settore ad alta tecnologia in rapida espansione.

5. Conclusioni in materia di pregiudizio

(40) Alla luce delle osservazioni esposte nel punto 29 e all'analisi di cui ai punti precedenti, la Commissione conclude a titolo provvisorio che l'industria comunitaria subisce un grave pregiudizio.

Nei suoi elementi essenziali la situazione corrisponde a quella esposta nel punto 62 del regolamento (CEE) n. 920/93 della Commissione (1) e nel punto 43 del regolamento (CE) n. 534/94 della Commissione (2) che imponevano dazi antidumping provvisori nei procedimenti anteriori. Anche se alcuni indicatori quantitativi, compresi la produzione, le vendite e l'utilizzazione degli impianti, hanno avuto un andamento positivo, dovuto in gran parte all'espansione del mercato, i relativi benefici sono stati completamente neutralizzati dai bassi livelli dei prezzi, che erano inferiori al minimo necessario affinché l'industria comunitaria potesse realizzare i profitti idonei a finanziare gli investimenti indispensabili per seguire la rapida evoluzione del settore della tecnologia delle informazioni.

Occorre infine rilevare che i fattori suddetti devono essere valutati alla luce dal fatto che l'industria comunitaria, al momento dell'esame della situazione, si stava riprendendo dagli effetti delle pratiche di dumping stabilite nei procedimenti anteriori.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(41) La Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti, dalla Malaysia e dal Messico e se altri fattori abbiano causato il pregiudizio oppure vi abbiano contribuito.

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping dagli Stati Uniti, dalla Malaysia e dal Messico

(42) Nell'esame dei fatti la Commissione ha accertato che l'aumento del volume delle importazioni oggetto di dumping in termini assoluti (con un tasso di incremento leggermente superiore a quello dell'aumento del consumo) corrispondeva ad una quota di mercato stabile in quasi tutto il periodo in esame, ad un livello che può essere considerato molto elevato e compreso tra il 23,4 % e il 26,8 %. La presenza delle importazioni oggetto di dumping ha sicuramente avuto conseguenze negative per l'industria comunitaria, poiché è stato accertato che, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti delle società degli Stati Uniti e del Messico che hanno collaborato, i prezzi di tali importazioni erano inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria di margini sempre considerevoli. Questa situazione coincideva con le permanenti difficoltà finanziarie dell'industria comunitaria, la quale ha dovuto diminuire i prezzi nel tentativo di resistere alla pressione delle importazioni oggetto di dumping e di ottenere un'adeguata quota di mercato nella Comunità, mantenendo al tempo stesso un livello di produzione sufficiente per l'uso economico delle risorse. La conseguente depressione dei prezzi ha provocato la generale mancanza di redditività di cui al punto 39.

2. Effetti di altri fattori

(43) La Commissione ha esaminato se altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbiano causato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito. La Commissione ha esaminato tra l'altro le affermazioni di un produttore degli Stati Uniti che ha collaborato, secondo le quali l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria era causato dalle importazioni di prodotti originari di paesi non soggetti al procedimento, mentre per un produttore comunitario il pregiudizio era dovuto a fattori interni senza alcun rapporto con le importazioni oggetto di dumping.

(44) Riguardo alle importazioni da paesi non soggetti al presente procedimento, il Consiglio ha già stabilito che le importazioni dei prodotti simili originari del Giappone, di Taiwan, della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Repubblica di Corea erano oggetto di dumping e avevano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Le quota di mercato degli altri paesi presentava alcune variazioni nel periodo in esame. Per quanto riguarda il livello dei prezzi delle importazioni da tali paesi, non è stato possibile elaborare conclusioni in base alle informazioni di cui la Commissione disponeva nell'inchiesta preliminare.

In ogni caso, anche nell'ipotesi che le importazioni di prodotti originari di paesi non soggetti al presente procedimento, né a quelli anteriori abbiano causato pregiudizio all'indusria comunitaria, rimane inalterato il fatto che le importazioni in dumping oggetto del presente procedimento, considerate isolatamente, hanno causato un pregiudizio grave.

Riguardo all'affermazione secondo la quale la difficile situazione finanziaria di un produttore comunitario non aveva alcun rapporto con le importazioni oggetto di dumping, si può supporre che, senza gli effetti del dumping, la posizione del produttore comunitario sarebbe migliorata grazie all'effetto riparatore dei dazi imposti nei procedimenti anteriori.

(45) In tali circostanze la Commissione conclude, ai fini delle risultanze provvisorie, che nonostante il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dei prodotti originari del Giappone, di Taiwan, della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Repubblica di Corea, le importazioni oggetto di dumping degli stessi prodotti originari degli Stati Uniti, della Malaysia e del Messico, per i bassi prezzi e la quota di mercato, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(46) Per valutare l'interesse della Comunità, occorre tener conto di due elementi essenziali. In primo luogo si deve prendere in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle pratiche di dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza leale. In secondo luogo, l'assenza di misure provvisorie nel presente procedimento aggraverebbe la situazione già precaria dell'industria comunitaria, caratterizzata in particolare dalla mancanza di redditività. La sopravvivenza di questa industria è quindi seriamente minacciata. Se l'industria comunitaria fosse costretta a cessare la produzione, la Comunità, in un settore in rapida evoluzione e di crescente rilevanza tecnologica, sarebbe quasi totalmente dipendente da fonti di approvvigionamento situate in paesi terzi. Ciò avrebbe inoltre gravi conseguenze per i produttori comunitari di componenti per i minidischi da 3,5″.

(47) Occorre inoltre rilevare che nei due procedimenti anteriori il Consiglio ha stabilito che l'imposizione di dazi antidumping sulle importazioni dei prodotti simili originari del Giappone, di Taiwan, della Repubblica popolare cinese, di Hong Kong e della Repubblica di Corea era conforme all'interesse della Comunità e che non sono state ricevute nuove osservazioni che giustifichino una modifica delle precedenti risultanze. Nell'interesse della Comunità, per evitare discriminazioni tra i paesi nei cui confronti sono state accertate pratiche di dumping che hanno causato un grave pregiudizio, devono essere istituite misure di difesa anche riguardo alle importazioni in dumping di minidischi da 3,5″ soggetti al presente procedimento.

(48) La Commissione, pur non avendo ricevuto informazioni oppure osservazioni specifiche sull'interesse della Comunità, ha esaminato gli effetti potenziali di misure di difesa sugli utenti e sull'approvvigionamento del mercato comunitario nel suo complesso.

Riguardo agli interessi dei consumatori, in particolare l'industria del software, gli eventuali vantaggi a breve termine relativamente ai prezzi devono essere valutati alla luce degli effetti a più lungo termine del mancato ripristino di condizioni di concorrenza leale. In assenza di misure, infatti, sarebbe gravemente minacciata la sopravvivenza dell'industria comunitaria, la cui scomparsa implicherebbe la riduzione dell'offerta e della concorrenza, a danno dei consuamtori, comprese le società di software.

Inoltre, in considerazione dell'attuale livello di utilizzazione degli impianti nella Comunità, le importazioni sono necessarie per far fronte al rapido aumento della domanda sul mercato comunitario. Le misure antidumping eliminano soltanto gli effetti pregiudizievoli del dumping e pertanto non impediscono che il divario tra domanda e offerta sia colmato da forniture da paesi terzi a prezzi equi. Nei casi in cui il livello delle misure antidumping è effettivamente pari al margine di dumping, ma inferiore all'importo necessario per eliminare pienamente il pregiudizio, viene eliminato unicamente l'elemento sleale del vantaggio degli esportatori in termini di prezzi. In tali circostanze le importazioni sono comeptitive in base all'effettivo vantaggio concorrenziale e l'accesso degli esportatori al mercato comunitario non subisce alcuna restrizione.

(49) In considerazione dei diversi interessi coinvolti, è stato concluso a titolo provvisorio che nella fattispecie l'istituzione di misure contribuirà a ristabilire condizioni di concorrenza leale eliminando gli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping e offrirà all'industria comunitaria la possibilità di conservare e di sviluppare questa tecnologia essenziale. Sarebbe inoltre tutelata anche l'industria comunitaria che fornisce i componenti.

(50) La Commissionne ritiene pertanto che, nell'interesse della Comunità, sia necessario istituire misure antidumping per eviatre che le importazioni in questione causino un ulteriore pregiudizio nel corso dell'inchiesta.

H. DAZIO

(51) La Commissione considera che le misure debbano essere in forma di dazi provvisori ad valorem. Per stabilire il livello dei dazi provvisori, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necesario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(52) Poiché il pregiudizio è costituito principalmente dalla depressione dei prezzi, dalla stagnazione della quota di mercato e dalla mancanza di redditività oppure da perdite finanziarie, per eliminare tale pregiudizio è necesario che l'industria comunitaria possa aumentare i prezzi a livelli remunerativi, senza subire un calo del volume delle vendite. A tal fine, è necessario che i prezzi delle importazioni oggetto di dumping aumentino della misure necessaria per eliminare il dumping causa del pregiudizio.

Per calcolare il necessario aumento del prezzo, la Commissione ha confrontato i prezzi effettivi delle importazioni con i prezzi di vendita corrispondenti ai costi di produzione dei produttori comunitari denunzianti, maggiorati di un congruo importo per il profitto.

(53) A tal fine, la Commissione ha utilizzato i costi di produzione rappresentativi dell'industria denunziante e il margine di profitto preso in considerazione nei procedimenti anteriori, pari al 12 % sul giro d'affari, che era necessario affinché l'industria continuasse ad operare efficacemente e che sarebbe stato prevedibilmente realizzato in assenza di importazioni oggetto di dumping.

I prezzi calcolati in funzione dei costi e del profitto suddetti sono stati confrontati con i prezzi delle importazioni oggetto di dumping utilizzati per stabilire la sottoquotazione (vedi punto 33).

Le differenze tra questi due prezzi, stabilite in media ponderata ed espresse in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, erano irrelevanti per i produttori degli Stati Uniti e del Messico che hanno collaborato. Per i produttori malesi Mega High Tech e Disccomp le differenze erano rispettivamente del 13 % e del 24,8 %. Non è quindi necessario imporre dazi provvisori sulle importazioni del prodotto simile fabbricato ed esportato dalle società degli Stati Uniti e del Messico che hanno collaborato, mentre i dazi provvisori nei confronti dei produttori malesi devono essere pari ai margini di pregiudizio suddetti, che sono inferiori ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio.

(54) Riguardo alla determinazione del livello del dazio per i produttori degli Stati Uniti, della Malaysia e del Messico che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestati, la Commissione considera opportuno, per i motivi esposti nel punto 24, stabilire un dazio antidumping provvisorio pari al margine di dumping accertato nel punto 24 per le importazioni originarie dei paesi interessati, che corrisponde rispettivamente al 44 %, al 46,4 % e al 44 %.

(55) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine congruo entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesamente qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di minidischi da 3,5″, utilizzati per registrare e memorizzare dati digitali codificati di cui di codice NC ex 8523 20 90 (codice Taric 8523 20 90*10), originari degli Stati Uniti d'America, della Malaysia e del Messico.

2. L'aliquota del dazio provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

fatta eccezione per le importazioni di prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle seguenti società, alle quali si applicano le seguenti aliquote del dazio:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Salvo diversa diposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 3283/94, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1995.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

(1) GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 5.

(2) GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 5.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. C 246 del 2. 9. 1994, pag. 4.

(1) GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 4.

(2) GU n. L 236 del 10. 9. 1994, pag. 2.

(1) GU n. L 95 del 21. 4. 1993, pag. 5.

(2) GU n. L 68 dell'11. 3. 1994, pag. 5.