31995R2386

Regolamento (CE) n. 2386/95 della Commissione, dell'11 ottobre 1995, che autorizza l'Austria a non applicare, in determinate zone, le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989- 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 12/10/1995 pag. 0049 - 0049


REGOLAMENTO (CE) N. 2386/95 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 1995 che autorizza l'Austria a non applicare, in determinate zone, le misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio, del 24 maggio 1988, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989-1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando que l'Austria ha presentato una domanda giustificata di esclusione dal campo di applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 1442/88, di tutti i vigneti con una pendenza pari o superiore al 26 %, nonché nelle circoscrizioni di Oberwart, Guessing e Jennersdorf e nella regione determinata di Vienna; che, per quanto riguarda tali vigneti, si tratta di zone di produzione viticola di alta qualità, con caratteristiche tipiche proprie dei vini austriaci; che i suddetti vigneti costituiscono un elemento caratteristico del paesaggio delle regioni di appartenenza; che la produzione di vino di tali zone collinari ha beneficiato di particolari misure di sostegno e di incentivo nel quadro della politica nazionale di promozione della qualità; che non sono ipotizzabili altri tipi di utilizzazioni di tali superfici; che il potenziale viticolo di tali zone è inferiore del 10 % del potenziale viticolo nazionale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/88, l'Austria è autorizzata a non applicare le misure di abbandono definitivo delle superfici viticole previste dallo stesso regolamento:

- in tutte le superfici viticole aventi una pendenza pari o superiore al 26 %,

- per tutte le superfici viticole situate nelle circoscrizioni di Oberwart, Guessing e Jennersdorf,

- nella regione determinata di Vienna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione