31995R2373

Regolamento (CE) n. 2373/95 della Commissione, del 10 ottobre 1995, che fissa la produzione effettiva del cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1994/1995

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 11/10/1995 pag. 0010 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 2373/95 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1995 che fissa la produzione effettiva del cotone non sgranato per la campagna di commercializzazione 1994/1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 11,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2169/81, la produzione effettiva di ogni campagna deve essere fissata annualmente, alla luce dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto; che l'applicazione di questo criterio induce a fissare la produzione effettiva per la campagna 1994/1995 al livello indicato in appresso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1994/1995, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 334 649 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione