31995R2352

REGOLAMENTO (CE) N. 2352/95 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1995 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 07/10/1995 pag. 0004 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 2352/95 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1995 che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel febbraio 1994, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), per conto dell'impresa Rhône-Poulenc SA, l'unico produttore comunitario di cumarina.

La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato originario della Repubblica popolare cinese e del grave pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

(2) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2932 21 00 ed ha aperto un'inchiesta.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante in merito all'apertura del procedimento e ha dato alle parti interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

(4) La maggior parte degli importatori noti e alcuni utilizzatori hanno presentato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(5) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto informazioni dettagliate dal produttore comunitario denunziante e dalla maggior parte degli importatori comunitari. Soltanto uno dei cinque produttori/esportatori contattati, la Tianjin No 1 Perfumery, ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione; la risposta si è tuttavia rivelata in gran parte incompleta e, in numerosi punti, illeggibile.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto indagini nelle sedi delle imprese seguenti:

a) Produttore comunitario:

- Rhône-Poulenc SA, Courbevoie, Francia.

b) Importatori indipendenti nella Comunità:

- Paul Kaders GmbH, Amburgo, Germania,

- Adrian SA, Marsiglia, Francia,

- Irish Flavours and Fragrances Ltd, Drogheda, Irlanda,

- Moelhausen Trading Srl, Milano, Italia,

- International Flavours and Fragrances IFF (Nederland) B.V. Hilversum, Paesi Bassi,

- Impex Química SA, Barcellona, Spagna,

- Amalgamated Metal Corporation Ltd, Londra, Regno Unito,

- Fuerst Day Lawson Ltd, Londra, Regno Unito.

(7) Poiché gli Stati Uniti d'America sono stati utilizzati come paese di riferimento per calcolare il valore normale (vedi considerando 15), la Commissione ha svolto indagini nella sede della Rhône-Poulenc Inc., il produttore statunitense di cumarina.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).

B. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto in oggetto

(9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è la cumarina, una polvere cristallina biancastra dall'odore caratteristico di fieno appena tagliato. Esso è impiegato principalmente come sostanza chimica aromatica e come fissante nella preparazione di composti profumati, che sono utilizzati nella produzione di detersivi, cosmetici e profumi.

(10) La cumarina, in origine un prodotto naturale ottenuto dalle falve tonka, è attualmente prodotto sinteticamente. Essa può essere ottenuta attraverso un processo di sintesi, partendo dal fenolo per ottenere l'aldeide salicilica (reazione di Perkin) o attraverso la sintesi dall'ortocresolo (reazione di Raschig). La caratteristica chimica e fisica principale della cumarina è la sua purezza, determinata dal punto di fusione. La cumarina di qualità standard, immessa in commercio in Europa, presenta un punto di fusione che varia da 68 a 70 °C e che corrisponde ad una purezza del 99 %.

2. Prodotto simile

(11) La Commissione ha appurato che la cumarina prodotta dall'industria comunitaria e dal produttore statunitense, che sono società collegate, è paragonabile per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali, l'applicazione e l'impiego a quella prodotta dalla Repubblica popolare cinese ed esportata nella Comunità. In particolare, l'industria comunitaria e il produttore statunitense, che utilizzano la stessa materia prima e lo stesso processo produttivo, producono cumarina le cui caratteristiche, riguardo al punto di fusione, sono estremamente simili a quelle della cumarina cinese. In effetti, le fatture di vendita della cumarina cinese indicano un punto di fusione minimo di 69 °C, mentre il prodotto della Rhône-Poulenc presenta un punto di fusione compreso tra 68 e 70 °C. Di conseguenza, visto che il punto di fusione è l'indicatore della purezza, è possibile dedurre che la purezza della cumarina cinese è pari a quella del prodotto della Rhône-Poulenc. Inoltre, la cumarina cinese e quella della Rhône-Poulenc, sono utilizzate per le stesse applicazioni, ossia per la preparazione di composti profumati.

(12) Gli importatori e gli utenti della cumarina hanno affermato che la cumarina cinese e quella della Rhône-Poulenc non possono essere considerate prodotti simili. In particolare, essi hanno sostenuto che la cumarina cinese è prodotta a partire da una materia prima diversa, l'ortocresolo invece del fenolo, e con un processo produttivo diverso, la reazione di Raschig invece della reazione di Perkin. Di conseguenza, la cumarina cinese sarebbe di qualità inferiore rispetto al prodotto della Rhône-Poulenc e non potrebbe essere utilizzata per tutte le applicazioni di quest'ultimo. Inoltre, a causa degli insufficienti controlli cinesi sulla qualità, l'odore, caratteristica principale per quanto riguarda l'impiego del prodotto, a volte si rivelerebbe incostante persino tra partite dello stesso produttore oppure differente rispetto al campione. È stato quindi affermato che queste differenze, in alcuni casi, potrebbero rendere il prodotto inadatto ai fini per cui esso è stato acquistato.

La Commissione ha appurato che i due prodotti possono essere utilizzati e sono stati utilizzati senza distinzioni per quanto riguarda la maggior parte delle applicazioni, con l'unica eccezione delle formule dei profumi, per le quali la maggior parte degli utenti ha chiesto la cumarina della Rhône-Poulenc. Tuttavia, questo impiego rappresenta soltanto una parte minima del consumo totale di cumarina. Di conseguenza, i due prodotti sembravano quasi perfettamente intercambiabili, come è stato ulteriormente confermato dalla sostituzione sistematica della cumarina della Rhône-Poulenc con quella cinese nella produzione di composti profumati nella Comunità (vedi considerandi 27 e 35). Le differenze qualitative non hanno inciso sulla definizione del prodotto simile, poiché non è stato possibile tracciare una netta distinzione tra i due prodotti per quanto riguarda l'impiego e la percezione da parte degli utilizzatori, con l'unica eccezione delle formule per i profumi. La Commissione, di conseguenza, ritiene che la cumarina prodotta e venduta dall'industria comunitaria sia un prodotto simile a quella ottenuta nella Repubblica popolare cinese e da essa esportata nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

(13) La società denunziante era l'unico produttore di cumarina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, dato che essa rappresentava la totalità della produzione comunitaria, è stata considerata « industria comunitaria » ai fini dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

D. DUMPING

1. Valore normale

(14) Per determinare il valore normale della cumarina prodotta nella Repubblica popolare cinese, la Commissione ha tenuto conto del fatto che la Repubblica popolare cinese non è un paese a economia di mercato. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato determinato in base al valore in un paese a economia di mercato (paese analogo). Il denunziante ha proposto di scegliere gli Stati Uniti d'America come paese analogo per la determinazione del valore normale. Dal canto loro, gli importatori interessati non hanno ritenuto adeguata la scelta degli Stati Uniti in quanto nel paese esiste un unico produttore di cumarina, che è tra l'altro collegato alla Rhône-Poulenc SA. Di conseguenza, essi hanno proposto di scegliere l'India come paese analogo, affermando che la tecnologia di produzione e gli standard relativi al prodotto in India sono simili a quelli della Repubblica popolare cinese e che inoltre la competitività interna è sufficiente.

Secondo i dati forniti durante l'inchiesta, l'India, gli Stati Uniti d'America e il Giappone sono i paesi a economia di mercato che fabbricano cumarina al di fuori della Comunità. La Commissione ha chiesto all'unico produttore conosciuto indiano di cumarina di cooperare al presente procedimento antidumping e ha inviato un questionario a tal fine. Il produttore ha tuttavia rifiutato di fornire le informazioni richieste. Anche l'unico produttore giapponese conosciuto è stato contattato, senza tuttavia ottenere risposta. Di conseguenza, gli Stati Uniti erano l'unico paese ad economia di mercato che potesse essere considerato un paese analogo.

(15) Il produttore statunitense, la Rhône-Poulenc Inc., impiega lo stesso processo produttivo della Rhône-Poulenc SA, utilizzando il fenolo come materia prima per ottenere l'aldeide salicilica e in seguito la cumarina. La Rhône-Poulenc SA ha abbandonato la reazione di Raschig, ancora in uso in Cina, a favore di quella di Perkin circa quarant'anni fa, per la maggiore efficienza in termini di costi di quest'ultimo processo. In effetti, è necessaria una quantità inferiore di fenolo, rispetto all'ortocresolo, per ottenere una unità di cumarina; inoltre, durante il periodo dell'inchiesta, è stato appurato che il prezzo del fenolo era in genere inferiore a quello dell'ortocresolo.

Il fenolo e l'ortocresolo sono materie prime facilmente reperibili sul mercato mondiale e quindi l'accesso alle materie prime in Cina e nel paese di riferimento è comparabile.

Inoltre, il fatto che l'impresa Rhône-Poulenc Inc. sia collegata alla denunziante non ha influenzato la determinazione del valore normale, il quale si basa sui prezzi ai quali la cumarina è venduta dalla Rhône-Poulenc sul mercato statunitense. È stato appurato che, nonostante l'esistenza di un unico produttore di cumarina negli Stati Uniti, la concorrenza è particolarmente aspra come dimostrato dall'elevato volume di prodotti importati; durante il periodo dell'inchiesta, la Cina, principale esportatore di cumarina negli Stati Uniti, aveva una quota notevole del mercato statunitense e le autorità USA avevano aperto un procedimento antidumping contro queste importazioni.

Infine, il volume della produzione e quello delle vendite sul mercato interno del produttore statunitense si sono rivelati ampiamente rappresentativi, essendo di dimensioni paragonabili alle esportazioni cinesi verso la Comunità. Di conseguenza, la Commissione ha scelto gli Stati Uniti come paese analogo e ha basato il calcolo del valore normale sui dati forniti dal produttore statunitense e verificati da un'inchiesta in loco.

(16) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale in modo appropriato ed equo nel paese analogo selezionato, un gruppo di importatori interessati ha sottolineato il fatto che l'impianto della Rhône-Poulenc negli Stati Uniti, pur essendo destinato alla produzione di un'ampia gamma di sostanze chimiche, durante il periodo dell'inchiesta ha prodotto soltanto cumarina. Di conseguenza, l'incidenza dei costi fissi unitari sul costo di produzione sarebbe molto più alta. Nella verifica è stato accertato che l'impianto della Rhône-Poulenc non era stato progettato per la produzione di un'ampia serie di prodotti, come è stato sostenuto. Questa argomentazione non è inoltre pertinente quando il valore normale si basa sui prezzi di vendita.

Tuttavia, l'inchiesta ha dimostrato che i costi di produzione per unità sono sensibilmente aumentati dal 1992, in seguito alla diminuzione del tasso di sfruttamento della capacità a un livello straordinariamente basso per quanto riguarda gli impianti per la produzione di cumarina e di aldeide salicilica. Indipendentemente dalla causa del calo, per stabilire il valore normale, la Commissione ha deciso di calcolare il costo di produzione per unità sulla base di un livello di produzione che corrisponde a quello utilizzato internamente dall'impresa per fissare il costo standard. A tali condizioni, i prezzi di vendita sul mercato interno permettevano di recuperare tutti i costi adeguatamente ripartiti e quindi le vendite sul mercato interno erano realizzate nell'ambito di normali operazioni commerciali.

(17) Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, lettere a), punto i) del regolamento (CEE) n. 2423/88, il valore normale è stato stabilito sulla base del prezzo franco fabbrica medio della cumarina venduta sul mercato statunitense durante il periodo dell'inchiesta.

2. Prezzi all'esportazione

(18) Il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo realmente pagato per il prodotto esportato dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità.

(19) Poiché nessun esportatore cinese di cumarina ha collaborato, il prezzo all'esportazione si è basato sui dati forniti dagli importatori di cumarina cinese che hanno collaborato. Ai fini della determinazione preliminare, non sono state prese in considerazione le esportazioni di cumarina originaria della Cina e venduta attraverso operatori con sede a Hong Kong. Poiché la Commissione non conosce l'aumento applicato da questi operatori, non è possibile ricostruire il prezzo fob all'esportazione in Cina, necessario per il confronto. Di conseguenza, per la determinazione preliminare, il prezzo all'esportazione si è basato esclusivamente sui prezzi della cumarina direttamente esportata dalla Cina nella Comunità, che rappresentava oltre il 60 % del totale delle esportzaioni cinesi nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta.

3. Confronto

(20) Il valore normale è stato messo a confronto con i prezzi all'esportazione sulla base di ogni singola transazione commerciale al livello fob e allo stesso stadio commerciale. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha preso in considerazione le differenze relative alla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(21) In considerazione del fatto che le esportazioni cinesi erano vendute principalmente a importatori che svolgevano la funzione di rivenditori, per effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale, il valore normale è stato basato sui prezzi di vendita a livello dei distributori applicati negli Stati Uniti dalla Rhône-Poulenc Inc.

Per i prezzi all'esportazione, sono stati applicati gli adeguamenti relativi alle spese di vendita. I costi del nolo marittimo e, dove opportuno, le spese di assicurazione per il trasporto, sono stati dedotti dai prezzi all'esportazione per ottenere i prezzi fob alla frontiera cinese.

Per quanto riguarda il valore normale, sono stati effettuati adeguamenti per tener conto delle differenze nelle caratteristiche fisiche (vedi considerando 22) e i costi del credito. Non sono stati effettuati adeguamenti per quanto riguarda il trasporto interno e le spese di carico per trasformare il valore normale dal livello franco fabbrica al livello fob, poiché tali costi erano irrilevanti.

(22) Gli importatori e gli utenti hanno sostenuto che erano necessari adeguamenti per quanto riguarda le differenze fisiche per tener conto dei costi inerenti al controllo di qualità sostenuti dagli operatori e dagli utenti finali e i costi collegati al materiale non conforme al campione che è stato rifiutato e che i produttori cinesi non hanno voluto riprendere. Per quanto riguarda la determinazione provvisoria, la Commissione non ha accettato l'importo dell'adeguamento richiesto per le differenze fisiche, perché quasi tutte le prove fornite non potevano essere collegate con certezza assoluta ai costi del controllo di qualità o perché non era stata fornita nessuna prova.

La Commissione tuttavia ha ritenuto fondata la richiesta di adeguamento per quanto riguarda le differenze fisiche in ragione delle applicazioni leggermente più limitate della cumarina cinese rispetto a quella fabbricata dalla Rhône-Poulenc SA e della Rhône-Poulenc Inc. (vedi considerando 12). In mancanza di altri dati attendibili, l'adeguamento in questione, per quanto riguarda la determinazione preliminare, è stato basato sulla differenza tra il prezzo di vendita sul mercato interno praticato dalla Rhône-Poulenc SA nella Comunità e il prezzo cif all'importazione nella Comunità, dazio corrisposto, del prodotto originario della Cina nel 1988. Si è ritenuto opportuno scegliere il 1988 perché i dati in possesso della Commissione indicano che in quel periodo gli esportatori cinesi non avevano ancora adottato la politica dei prezzi che ha condotto all'inchiesta in corso. Il cambiamento è avvenuto nel 1990, quando la quota di mercato della cumarina cinese ha registrato improvvisamente un notevole aumento rispetto alla quota del 21,3 % del 1988. In effetti, tra il 1988 e il 1990 il prezzo all'importazione della cumarina cinese è calato del 20 % ed è rimasto praticamente allo stesso livello fino al 1992. Tra il 1990 e il 1992, la quota di mercato della Cina ha ancora registrato aumenti annuali rilevanti. Di conseguenza, la differenza di prezzo nel 1988 è stata considerata un indicatore corretto della differenza del valore di mercato tra la cumarina della Rhône-Poulenc SA e quella cinese. Dato che la cumarina prodotta dalla Rhône-Poulenc Inc. è identica a quella della Rhône-Poulenc SA, questa differenza del valore di mercato si applica anche al prodotto statunitense. A questo proposito, va tuttavia sottolineato che è ampiamente riconosciuto che la qualità della cumarina cinese è sensibilmente migliorata negli ultimi anni. Tuttavia, visto che la qualità è ancora percepita come inferiore rispetto a quella della Rhône-Poulenc, è stata applicata una detrazione. Per quanto riguarda quindi la determinazione preliminare, il valore normale è stato ridotto dell'importo corrispondente alla differenza di prezzo succitata.

4. Margine di dumping

(23) Il valore normale così determinato è stato confrontato con i prezzi all'esportazione, sulla base di ogni singola transazione commerciale dopo l'applicazione di tutti gli adeguamenti necessari. L'esame preliminare dei fatti indica che le importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese erano oggetto di dumping. Per gli esportatori cinesi considerati complessivamente, è stato determinato un unico margine di dumping superiore al 50 % del prezzo all'importazione cif, dazio non corrisposto.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(24) Riguardo al calcolo del volume delle importazioni di cumarina originaria della Cina e quindi del consumo comunitario e delle quote di mercato, alcuni importatori hanno sostenuto che il codice NC ex 2932 21 00, nel quale rientra il prodotto sotto inchiesta, non comprende soltanto la cumarina ma anche la metilcumarina e l'etilcumarina, che presentano proprietà e formule chimiche diverse da quelle della cumarina e che non sono intercambiabili rispetto a questi ultimi. Di conseguenza, essi hanno sostenuto che i dati Eurostat relativi alle importazioni, che si riferiscono al codice succitato sotto il quale sono state registrate 331 t di importazioni dalla Cina nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, comprenderebbero anche le importazioni di metilcumarina e di etilcumarina e che pertanto il volume delle importazioni e la quota di mercato della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese sarebbero sopravvalutati. Le fatture fornite dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta indicano importazioni pari a 307 t di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Questa cifra rappresenta il 92,7 % delle importazioni registrate da Eurostat sotto il codice NC ex 2932 21 00. Dato che non tutti gli importatori di cumarina hanno collaborato, è possibile dedurre che le importazioni reali si avvicinano alla cifra di 331 t. Di conseguenza, durante il periodo dell'inchiesta le eventuali importazioni di metilcumarina e di etilcumarina devono essere state marginali. Una conclusione simile può essere applicata anche per il 1992 e il 1993. All'inizio del periodo in esame, nel 1990, le importazioni di cumarina determinate sulla base dei dati forniti dagli importatori che hanno collaborato, ammontavano a 135 t. Rispetto alla cifra Eurostat di 199 t per lo stesso anno, la differenza è nettamente superiore e può essere spiegata con il fatto che alcuni importatori che non hanno collaborato sono stati particolarmente attivi nel 1990. In mancanza di dati concreti relativi alle importazioni di metilcumarina e di etilcumarina nel periodo in esame, ai fini della determinazione preliminare, la Commissione per stabilire l'andamento delle importazioni cinesi e di conseguenza il consumo e la quota di mercato, ha considerato che le cifre Eurostat registrate sotto il codice NC ex 2932 21 00 riguardassero esclusivamente la cumarina. In tal modo è stata fatta una stima più cauta del tasso dell'aumento degli indicatori in questione, rispetto a un approccio basato esclusivamente sulle fatture degli importatori che hanno collaborato.

(25) Poiché l'industria comunitaria è costituita da un'unica società, per motivi inerenti alla riservatezza il presente regolamento non contiene cifre assolute concernenti l'industria comunitaria o altre cifre che permetterebbero di calcolare dati riservati.

2. Consumo apparente sul mercato comunitario

(26) Il consumo apparente di cumarina nella Comunità si basa sulle vendite sul mercato interno dell'industria comunitaria alle quali sono stati aggiunte le importazioni al netto delle riesportazioni. Il consumo apparente di cumarina così calcolato è sceso leggermente, con un calo inferiore al 10 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo in esame il consumo apparente ha subito delle fluttuazioni, con un aumento considerevole dal 1990 al 1991 e un forte calo tra il 1991 e il 1992. Si osserva una tendenza al rialzo tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

3. Volume e quota di mercato delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese

(27) Le importazioni oggetto di dumping originarie della Cina sono costantemente aumentate da 199 t nel 1990 a 331 t durante il periodo dell'inchiesta, con un aumento del 66 % durante il periodo in esame.

(28) In seguito alla contrazione del mercato comunitario durante il periodo in esame e al costante aumento del volume delle importazioni cinesi la quota di mercato della cumarina cinese è aumentata ancor più nettamente del volume delle importazioni. La quota di mercato ha infatti avuto un aumento costante e tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta è più che raddoppiata.

4. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(29) I dati forniti nella risposta al questionario inviato alla Rhône-Poulenc SA e a quelli inviati agli importatori, hanno dimostrato che i prezzi della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese sono stati costantemente inferiori ai prezzi della cumarina del produttore comunitario a partire dal 1990, ovvero dall'inizio del periodo in esame. Per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta, la sottoquotazione è stata calcolata come la differenza tra i prezzi di vendita della cumarina importata dalla Cina, sulla base di ogni singola transazione commerciale, e il prezzo di vendita medio ponderato del produttore comunitario allo stesso stadio commerciale, ossia a livello degli utenti. Questa differenza, espressa in termini di percentuale del prezzo del produttore comunitario, corrisponde a una percentuale del 28,7 % per il periodo dell'inchiesta.

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione totale (30) La produzione di cumarina da parte del produttore comunitario è scesa del 56,3 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Un primo calo significativo è avvenuto tra il 1990 e il 1992 quando il livello della produzione è stato più che dimezzato. La produzione è aumentata leggermente nel 1993, ma tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta è stato registrato un ulteriore calo del 10 %.

b) Capacità produttiva e sfruttamento degli impianti (31) La capacità produttiva è stata determinata in base alla produzione mensile più elevata degli ultimi dieci anni molitplicata per 11 mesi lavorativi. Su questa base, la capacità produttiva è stata costante durante il periodo in esame. Lo sfruttamento degli impianti è tuttavia sceso del 56 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

c) Volume delle vendite (32) Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità si sono più che dimezzate tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

d) Occupazione (33) Il numero delle persone occupate nel settore della produzione di cumarina è calato di oltre il 50 % durante il periodo in esame, in misura conforme al calo del volume della produzione.

e) Scorte (34) Durante il periodo in esame, il volume delle scorte è sceso, mantenendo in tal modo un rapporto relativamente stabile con il volume totale delle vendite.

f) Quota di mercato dell'industria comunitaria (35) La quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta di oltre la metà tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta.

g) Andamento dei prezzi netti di vendita dell'industria comunitaria (36) I prezzi di vendita del produttore comunitario sul mercato comunitario sono aumentati di circa il 9 % tra il 1990 e il 1992, per scendere in seguito gradualmente fino a raggiungere il livello dei prezzi del 1990 durante il periodo dell'inchiesta.

h) Redditività (37) Il brusco calo della produzione subito dal produttore comunitario, provocato dalla diminuzione delle vendite nella Comunità, ha avuto effetti negativi sulla redditività del settore della cumarina. Il produttore comunitario ha cercato di mantenere i prezzi al livello del 1990, mentre i suoi costi unitari aumentavano di circa il 20 %, principalmente a causa del calo del coefficiente di sfruttamento degli impianti. Di conseguenza, mentre il settore della cumarina era ancora redditizio fino al 1991, la situazione finanziaria si è progressivamente deteriorata a partire dal 1992 e fino al periodo dell'inchiesta, quando le perdite erano comprese tra il 5 % e il 10 % del fatturato.

6. Conclusioni relative al pregiudizio

(38) In un mercato già in crisi, il produttore comunitario ha subito una considerevole diminuzione della sua quota di mercato e ha cercato di affrontare la situazione riducendo il prezzo di vendita sino a un livello ancora sufficiente per coprire almeno i costi di esercizio. Tuttavia, il brusco crollo del volume delle vendite ha notevolmente influenzato il livello di sfruttamento degli impianti e ha provocato una crescita significativa dei costi unitari di produzione. Di conseguenza, il produttore comunitario ha cominciato a registrare perdite a partire dal 1992.

È stato quindi concluso a titolo provvisorio che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping

(39) È possibile osservare che l'andamento delle vendite sul mercato interno del produttore comunitario e quello delle importazioni originarie della Cina erano in correlazione inversa durante il periodo in esame. Mentre le vendite del produttore comunitario calavano del 58,5 % sul mercato comunitario, le importazioni cinesi aumentavano del 66 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. Inoltre, la redditività della produzione di cumarina, che nel 1990 risultava ancora relativamente soddisfacente per il produttore comunitario, è gradualmente calata fino a diventare negativa a partire dal 1992. Il deterioramento della situazione finanziaria ha coinciso con una politica di sottoquotazione che gli esportatori cinesi hanno cominciato a praticare nel 1990 e che si è intensificata di anno in anno fino al periodo dell'inchiesta, quando il margine di sottoquotazione ha raggiunto il 28,7 %. In particolare, durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata una notevole perdita quando le importazioni oggetto di dumping della Cina hanno raggiunto il più alto livello per quanto riguarda il volume, la quota di mercato e la sottoquotazione. Il produttore comunitario ha cercato di mantenere stabili i suoi prezzi, mentre doveva far fronte a costi unitari crescenti a causa delle norme più rigorose della legislazione in materia di protezione dell'ambiente, ma soprattutto a causa del fatto che i costi fissi dovevano essere distribuiti su un volume di produzione in continuo calo per l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sul mercato comunitario.

Di conseguenza, a causa della pressione di importazioni a prezzi sempre più bassi, in quantitativi in costante aumento e oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta, nel 1992 i costi del produttore comunitario hanno superato i ricavi e sono state sostenute perdite, che si sono aggravate durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione quindi ritiene che esista un chiaro nesso di causalità tra il pregiudizio sofferto dall'industria comunitaria e le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

2. Altri fattori

(40) La Commissione ha inoltre valutato se il pregiudizio a danno dell'industria comunitaria possa essere stato provocato da fattori diversi rispetto alle importazioni oggetto di dumping. In particolare, essa ha esaminato la tendenza del consumo nella Comunità, l'andamento delle esportazioni nei paesi terzi e l'impatto delle importazioni dai paesi terzi, esclusa la Repubblica popolare cinese.

(41) Il consumo comunitario, come indicato nel considerando 26, ha subito delle fluttuazioni durante il periodo in esame, calando di una percentuale inferiore al 10 % per l'intero periodo. Tuttavia, tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta, quando la produzione di cumarina ha subito perdite sempre più consistenti, il consumo comunitario ha avuto una leggera ripresa. Di conseguenza, l'andamento generalmente negativo della domanda ha contribuito soltanto in misura marginale al pregiudizio a danno dell'industria comunitaria.

(42) Per quanto riguarda le esportazioni dell'industria comunitaria nei paesi terzi, è stato constatato che tra il 1990 e il 1992 esse sono scese del 40,1 %, una percentuale nettamente inferiore a quella del calo delle vendite sul mercato interno. La differenza era ancora più marcata in termini assoluti. Le esportazioni tuttavia sono aumentate del 6 % tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, ossia negli anni in cui la cumarina si rivelava un settore sempre meno redditizio. In tutto il periodo dell'inchiesta, le esportazioni sono comunque calate del 38,7 % mentre le vendite sul mercato interno, come indicato nel considerando 32, hanno avuto una diminuzione di oltre il 50 %. Una riduzione delle esportazioni ha dunque influenzato negativamente il livello di produzione dell'industria comunitaria e di conseguenza ha contribuito alle sue difficoltà finanziarie.

(43) La Commissione ha inoltre esaminato l'evoluzione delle importazioni originarie dei paesi terzi, esclusa la Repubblica popolare cinese. In tale ambito essa ha rilevato che la quota di mercato delle importazioni da questi paesi, considerate complessivamente, è aumentata del 160 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. L'esame del volume delle importazioni da questi paesi, presi singolarmente, non ha rivelato alcuna tendenza distinta. La Russia e il Giappone sono gli esportatori principali dopo la Cina, con quantità tuttavia molto più ridotte di quest'ultima.

Le esportazioni di questi due paesi verso la Comunità rappresentavano meno del 4 % del mercato. A questo proposito, è stato osservato che durante il periodo dell'inchiesta i due paesi hanno esportato cumarina a prezzi leggermente più bassi di quelli della Repubblica popolare cinese. Tuttavia, anche se questi due paesi hanno contribuito al pregiudizio a danno dell'industria comunitaria, il loro contributo rimane limitato, dato il volume ridotto delle loro esportazioni rispetto a quello della Cina.

(44) Alcuni importatori hanno sostenuto che il pregiudizio a danno della Rhône-Poulenc SA è stato provocato dall'inefficienza dell'impresa. Essi hanno fatto riferimento in particolare al notevole aumento dei costi di produzione unitari della cumarina della Rhône-Polenc SA durante il periodo in esame e, in particolare, all'aumento dei costi generali per unità, che sono più che raddoppiati tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha esaminato questo argomento e ha determinato che l'aumento delle spese generali per unità è stato provocato dal fatto che questi costi, per loro natura costi fissi, hanno dovuto essere distribuiti su un volume di produzione sempre più ridotto, che è calato del 56,3 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta, principalmente a causa delle importazioni cinesi oggetto di dumping. La Rhône-Poulenc SA si è tuttavia notevolmente impegnata per limitare i costi di produzione per unità, riducendo la forza lavoro attraverso un piano di licenziamenti e migliorando la resa dell'impianto, con la conseguente riduzione dei costi della materia prima. Non è quindi possibile accettare l'argomentazione secondo la quale l'industria comunitaria sarebbe inefficiente.

(45) Gli importatori hanno inoltre dichiarato che la Rhône-Poulenc SA si era direttamente danneggiata con la sua politica dei prezzi, facendo riferimento, in particolare, all'aumento dei prezzi di vendita del 9,3 % che l'impresa ha applicato tra il 1990 e il 1992. La Commissione precisa che rientra nel normale comportamento commerciale di un'impresa cercare di coprire i suoi costi di produzione con i prezzi di vendita e che la Rhône-Poulenc SA ha seguito questa politica per quanto riguarda il settore della cumarina, la cui redditività si è tuttavia deteriorata dal 1990 e che ha registrato perdite nel 1992. La Rhône-Poulenc SA, poi, ha ridotto dello stesso importo i prezzi di vendita durante gli anni successivi, a causa delle pressioni esercitate dalle importazioni cinesi oggetto di dumping, i cui prezzi erano scesi di una percentuale superiore al 10 % tra il 1992 e il periodo dell'inchiesta.

(46) La Commissione ha determinato che, sebbene altri fattori possano aver avuto un impatto negativo sull'industria comunitaria, le importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, che hanno provocato la continua erosione della quota di mercato e la depressione dei prezzi, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni di carattere generale

(47) Le misure antidumping hanno l'obiettivo di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare condizioni di concorrenza effettiva sul mercato comunitario, nell'interesse della Comunità. In tale ottica, la Commissione ha preso in esame l'effetto delle misure antidumping sulla cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, tenendo conto degli interessi specifici dell'industria comunitaria e degli utilizzatori.

2. Interesse dell'industria comunitaria

(48) In considerazione delle perdite finanziarie crescenti e continue, per quanto riguarda la produzione di cumarina, sofferte dall'industria comunitaria a causa delle importazioni oggetto di dumping, esiste il grave rischio che, in mancanza di interventi, l'impianto per la produzione di cumarina che già funziona ad un livello molto ridotto, sia definitivamente chiuso. In questo caso, la perdita di posti di lavoro non si limiterebbe alle persone direttamente impegnate nel processo di produzione della cumarina, ma coinvolgerebbe anche un numero più ampio di persone che partecipano alla produzione delle materie prime necessarie per la cumarina e agli altri processi produttivi collegati. Questi processi rischiano di non essere più competitivi qualora sostengano tutti i costi fissi che precedentemente potevano essere divisi con la cumarina.

3. Interesse degli utenti

(49) La Commissione ha esaminato le possibili conseguenze di un aumento del prezzo della cumarina in seguito all'imposizione di un dazio antidumping sul prezzo dei composti profumati. La cumarina è solo una delle numerose fragranze che costituiscono un composto. L'inchiesta ha dimostrato che, per gli importatori che trasformano la cumarina, il tenore di cumarina in un composto si limita a una percentuale ridotta e raggiunge o supera il 10 % soltanto in pochissimi casi. L'incidenza quindi del costo della cumarina rispetto al costo di produzione di un composto profumato non supera, al massimo, alcuni punti percentuali. Di conseguenza, l'effetto di un aumento del prezzo della cumarina, provocato da un dazio antidumping, sul costo di produzione della maggiorparte dei composti profumati, si rivelerebbe minimo. A maggior ragione, l'impatto sul prezzo finale dei prodotti, ossia dei detersivi, dei cosmetici e dei profumi in cui il composto profumato è incorporato, sarebbe del tutto trascurabile.

(50) Gli importatori e i produttori di composti profumati hanno sostenuto che l'imposizione di un dazio antidumping sulla cumarina proveniente dalla Repubblica popolare cinese offrirebbe un vantaggio competitivo in termini di costi ai produttori con sede in paesi terzi, per i quali la cumarina cinese sarebbe disponibile senza dazi. In tal senso la Commissione sottolinea che nella situazione attuale i vantaggi relativi ai prezzi di cui godono gli utenti comunitari sono il risultato di pratiche commerciali sleali che provocano pregiudizio all'industria comunitaria. Gli utenti della cumarina, di conseguenza, non possono pretendere che una situazione di questo tipo sia mantenuta. Tuttavia, la Commissione ritiene che, a causa dell'incidenza irrilevante dei costi della cumarina sui prezzi di vendita della maggior parte dei composti profumati (come indicato nel considerando 49), sia estremamente improbabile un eventuale trasferimento della produzione di taluni composti verso imprese situate al di fuori della Comunità, semplicemente come risultato dell'imposizione di misure antidumping.

(51) Gli importatori e gli utenti della cumarina hanno sostenuto che la recente politica di « marketing » della Rhône-Poulenc SA rappresenta un abuso di posizione dominante, poiché a taluni utenti sono imposti contratti quinquennali in cui sono determinati la quantità minima, il prezzo per il primo anno e un meccanismo di revisione dei prezzi. È stato inoltre sostenuto che, in assenza di questo impegno di acquisto, la Rhône-Poulenc SA non sarebbe in grado di garantire la fornitura della quantità necessaria. La Commissione nota che in tale contesto la Rhône-Poulenc ha una quota di mercato nettamente inferiore a quella della Cina. Inoltre, non esistono prove che dimostrino che la Rhône-Poulenc SA abbia rifiutato di fornire o abbia minacciato di non fornire cumarina alle imprese consumatrici.

Anche se la Rhône-Poulenc SA non produce a piena capacità, aumenti notevoli della produzione devono essere pianificati in anticipo ed è necessario un certo tempo per poterli attuare. La politica della Rhône-Poulenc SA di rifornire, in maniera prioritaria, i clienti con i quali essa ha già un impegno contrattuale corrisponde quindi a una normale prassi commerciale.

(52) La Commissione ritiene che, qualora la Rhône-Poulenc SA non riesca a realizzare profitti sulla produzione di cumarina, poiché vende a prezzi che coprono soltanto i costi di produzione , esiste un rischio reale che l'impianto per la produzione di cumarina venga chiuso. In tal caso, il mercato comunitario dipenderebbe interamente dalle importazioni, l'80 % delle quali proviene da un unico paese, ossia dalla Repubblica popolare cinese. Il mercato comunitario sarebbe allora dipendente dalla cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, con gravi rischi per la concorrenza leale dei prezzi.

4. Conclusioni

(53) Dopo aver esaminato le diverse argomentazioni presentate dagli importatori e dagli utenti, la Commissione conclude che è nell'interesse comunitario istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di cumarina di origine cinese, per evitare un ulteriore pregiudizio nel periodo che resta fino alla fine dell'inchiesta.

H. DAZIO PROVVISORIO

(54) Alla luce di quanto precede, è necessario adottare misure sotto forma di un dazio antidumping provvisorio. Ai fini del livello del dazio, la Commissione ha calcolato l'importo necessario per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria, per determinare se debba essere imposto un dazio inferiore a quello basato sul margine di dumping ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(55) Poiché il pregiudizio è il risultato soprattutto della continua riduzione dei prezzi cinesi all'esportazione che ha provocato la contrazione della quota di mercato e perdite finanziarie all'industria comunitaria, per eliminare il pregiudizio è necessario che i prezzi all'esportazione aumentino in misura sufficiente affinché il produttore comunitario possa fissare un prezzo a un livello corrispondente ai suoi costi di produzione, maggiorati di un congruo margine di profitto. Un margine di profitto del 5 % sembrava sufficiente per un adeguato utile sugli investimenti.

Dall'analisi dei costi di produzione dell'industria comunitaria, la Commissione ha osservato che i costi generali per unità erano eccezionalmente alti a causa del notevole calo del volume della produzione e del livello estremamente basso del coefficiente di utilizzazione degli impianti. Inoltre, la Commissione ha stabilito che questo calo della produzione non era stato provocato soltanto dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese, ma anche da altri fattori e in particolare dalla diminuzione delle esportazioni comunitarie nei paesi terzi. Alla luce di queste circostanze specifiche, si è ritenuto opportuno ridurre il costo generale per unità per riflettere l'impatto delle esportazioni cinesi sul volume di produzione della Rhône-Poulenc. A tal fine, all'aumento dei costi generali della Rhône-Poulenc SA durante il periodo in esame, è stato applicato un rapporto basato sull'aumento del volume delle importazioni dalla Cina rispetto al calo del volume della produzione della Rhône-Poulenc SA.

Il costo di produzione così calcolato e maggiorato di un margine di profitto del 5 % sul giro d'affari, è stato adeguato in considerazione della differenza delle caratteristiche fisiche, determinate sulla base di quanto indicato nel considerando 22, per stabilire il livello di prezzo necessario per eliminare il pregiudizio.

La Commissione ha messo a confronto questo livello di prezzo con il prezzo all'importazione alla frontiera comunitaria, adeguato allo stadio commerciale degli utilizzatori ed ha espresso la differenza come percentuale del prezzo all'importazione, dazio non corrisposto. Su questa base, il prezzo medio franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, delle esportazioni cinesi dovrebbe essere aumentato del 42,9 % per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della Repubblica popolare cinese.

(56) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il dazio antidumping deve essere stabilito in funzione di questo livello, che è inferiore al margine di dumping fissato a titolo provvisorio.

(57) Per minimizzare il rischio di elusione dei dazi attraverso una manipolazione dei prezzi, si ritiene opportuno imporre il dazio sotto forma di un importo specifico in ecu per tonnellata. L'aliquota del dazio espressa in questa forma corrisponde a 3 479 ECU/t.

I. DISPOSIZIONI FINALI

(58) Ai fini di buona amministrazione, è necessario fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È imposto un dazio antidumping provvisorio pari a 3 479 ECU/t sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice Taric 2932 21 00 * 10) originaria della Repubblica popolare cinese.

2. Salvo altrimenti disposto, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 9.