31995R2350

Regolamento (CE) n. 2350/95 della Commissione, del 6 ottobre 1995, che deroga al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d' applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 07/10/1995 pag. 0002 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 2350/95 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1995 che deroga al regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 (4), ha fissato le modalità d'applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la definizione delle categorie di operatori e i requisiti per il rilascio dei titoli di importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1442/93 ha stabilito dei criteri per l'ammissione degli operatori alla categoria C e in particolare, nel caso di una nuova domanda di assegnazione, l'obbligo di aver utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnato per l'anno nel corso del quale viene presentata la domanda di assegnazione; che per il primo anno di applicazione di questa disposizione è opportuno differire di un mese il termine per la presentazione della prova del rispetto di tale requisito, nonché differire altresì la data limite fissata per talune comunicazioni;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino immediatamente in vigore, tenuto conto dei termini stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1442/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93, le domande di assegnazione annua per il 1996 da parte degli operatori della categoria C devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 1995. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, entro il 10 novembre 1995, il volume totale dei quantitativi richiesti. Esse informano gli operatori dei quantitativi loro assegnati entro il 27 novembre 1995.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione