Regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, recante adattamento del regolamento (CEE) n. 426/86 con riguardo al codice della nomenclatura combinata assegnato agli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero
Gazzetta ufficiale n. L 233 del 30/09/1995 pag. 0069 - 0069
REGOLAMENTO (CE) N. 2314/95 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1995 recante adattamento del regolamento (CEE) n. 426/86 con riguardo al codice della nomenclatura combinata assegnato agli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 settembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), prevede una modifica del codice NC in cui sono classificati, tra l'altro, gli sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero; considerando che detti prodotti sono menzionati nel regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione (5), e che è pertanto opportuno adeguare conseguentemente il testo di tale regolamento, con decorrenza degli effetti dalla data di entrata in vigore della summenzionata nomenclatura; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 il testo « - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC 1702 90 90 », « - sciroppi di barbabietola e di canna da zucchero del codice NC 1702 90 99 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1. (4) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.