31995R2309

Regolamento (CE) n. 2309/95 della Commissione, del 29 settembre 1995, che istituisce misure transitorie per l'importazione di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro

Gazzetta ufficiale n. L 233 del 30/09/1995 pag. 0054 - 0054


REGOLAMENTO (CE) N. 2309/95 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 1995 che istituisce misure transitorie per l'importazione di succhi e mosti d'uva in provenienza da Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare gli articoli 53, paragrafi 3 e 83,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo per taluni succhi a mosti d'uva concentrati originari di Cipro; che il dazio contingentale è pari allo 0 %;

considerando che il regime dei prezzi di riferimento che prevede il pagamento di tasse compensative in caso di non rispetto del volume contingentale per l'importazione alla Comunità dei suddetti prodotti, a partire dal 1° settembre 1995 è sostituito dal regime convenuto nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round; che l'accordo con Cipro deve essere applicato tenendo conto di questo nuovo regime di importazione;

considerando che l'applicazione del regime in vigore fino al 31 agosto 1995 ha permesso la realizzazione di importazioni di succhi o mosti d'uva concentrati in provenienza da Cipro senza il pagamento di un dazio ad valorem, né riscossione di una tassa compensativa;

considerando che è quindi necessario mantenere la situazione preesistente e permettere a Cipro di esportare i propri prodotti nella Comunità nel quadro di un contingente tariffario; che è opportuno adottare misure transitorie, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94, per agevolare il passaggio al nuovo regime in attesa del raggiungimento di una soluzione duratura nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e Cipro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio specifico indicato nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2 della tariffa doganale delle Comunità europee per i prodotti di cui ai codici NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 ed ex 2204 30 92 non viene riscosso per i prodotti suddetti originari di Cipro, importati nel quadro del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.1421, di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(4) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.