Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 23/09/1995 pag. 0001 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 2236/95 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 1995 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 129 D, terzo comma, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Comitato economico e sociale (2), visto il parere del Comitato delle regioni (3), deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4), considerando che, a norma dell'articolo 3, lettera n) del trattato, l'azione della Comunità comporta l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee; considerando che l'articolo 129 B del trattato precisa che la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7 A e 130 A del trattato; considerando che, alla stregua dell'articolo 129 B, paragrafo 2 del trattato, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti e deve in particolare tenere conto della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche; considerando che l'articolo 129 C del trattato prevede che la Comunità stabilisca un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee e che la Comunità possa appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per la realizzazione delle reti transeuropee; considerando che occorre stabilire le regole generali per la concessione di un contributo finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee e consentire così l'attuazione del disposto di articolo; considerando che, a norma dell'articolo 129 C del trattato, l'aiuto comunitario può essere concesso ai progetti di interesse comune individuati nell'ambito degli orientamenti; considerando che gli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato, proposti dalla Commissione, sono attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio e che, qualora le decisioni che adottano tali orientamenti non siano entrate in vigore all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, occorre prevedere, a titolo transitorio, la possibilità di un contributo comunitario a progetti specifici prioritari, entro i limiti degli stanziamenti disponibili per l'esercizio di bilancio 1995 e al più tardi entro il 31 dicembre 1995; considerando che occorre rafforzare la partecipazione di capitali privati al finanziamento delle reti transeuropee e sviluppare la partnership tra il settore pubblico e il settore privato; considerando che l'aiuto comunitario può assumere la forma in particolare di studi di fattibilità, di garanzie finanziarie o di abbuoni di interessi; che tali abbuoni e garanzie si riferiscono in particolare al sostegno finanziario della Banca europea per gli investimenti o di altri organismi finanziari pubblici o privati; che, in taluni casi debitamente giustificati, possono essere prese in considerazione sovvenzioni dirette agli investimenti; considerando che le garanzie finanziarie saranno concesse, su base commerciale, dal Fondo europeo per gli investimenti oppure da altri organismi finanziari e che un contributo finanziario della Comunità potrebbe coprire in tutto o in parte i premi pagati dai beneficiari di tali garanzie; considerando che il contributo comunitario è essenzialmente destinato a superare gli ostacoli finanziari che dovessero sorgere nella fase di avvio di un progetto; considerando che occorre stabilire un limite al contributo comunitario rispetto al costo totale dell'investimento; considerando che il contributo comunitario ai progetti deve essere concesso in funzione del concorso di quest'ultimo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 129 B del trattato nonché dagli altri obiettivi e priorità contemplati dagli orientamenti di cui all'articolo 129 C; che occorre inoltre tenere conto di altri aspetti quali l'effetto incentivante sul finanziamento pubblico e privato, gli effetti socioeconomici diretti o indiretti dei progetti in particolare sull'occupazione, nonché l'impatto ambientale; considerando che la Commissione deve accuratamente valutare la vitalità economica potenziale dei progetti mediante analisi costi/benefici e altri criteri opportuni, nonché la loro redditività finanziaria; considerando che gli interventi finanziari comunitari a norma dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato devono essere compatibili con le politiche comunitarie, segnatamente in materia di reti e di protezione dell'ambiente, concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici e che la protezione dell'ambiente comprende una valutazione dell'impatto ambientale; considerando che occorre precisare i poteri e le responsabilità, rispettivamente degli Stati membri e della Commissione, in materia di controllo finanziario; considerando che la Commissione deve provvedere a un coordinamento efficace delle varie azioni comunitarie aventi un'incidenza sulle reti transeuropee, soprattutto fra i finanziamenti a titolo delle reti transeuropee e quelli dei fondi strutturali, del fondo di coesione, del fondo europeo degli investimenti e della Banca europea per gli investimenti; considerando che occorre prevedere il ricorso a metodi efficaci di valutazione e di controllo degli interventi comunitari; considerando che occorre garantire un'informazione, una trasparenza ed una pubblicità adeguate riguardo alle attività finanziate; considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nel presente regolamento di attuazione di quest'ultimo è inserito, per la sua esecuzione, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995; considerando che occorrerà valutare, prima della fine del periodo delle prospettive finanziarie 1994-1999, se e in quale misura le azioni previste dal presente regolamento rispondano alle esigenze della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizione e ambito di applicazione Il presente regolamento definisce le condizioni, le modalità e le procedure di attuazione del contributo comunitario a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, ai sensi dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato. Articolo 2 Beneficiari 1. Possono beneficiare di un contributo comunitario unicamente ai progetti di interesse comune, qui di seguito denominati « progetti » individuati nell'ambito degli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato. Possono altresì beneficiare di un contributo delle parti dei progetti di cui al primo comma, qualora esse costituiscano unità tecnicamente e finanziariamente indipendenti. 2. I progetti possono beneficiare di un contributo quando sono finanziati dagli Stati membri, da autorità regionali o locali o da organismi operanti in un contesto amministrativo o legale che li assimili a enti pubblici, segnatamente delle imprese pubbliche o private che gestiscono servizi pubblici o di pubblico interesse. Si considera finanziato dallo Stato membro un progetto realizzato e direttamente finanziato da un'autorità pubblica ovvero che beneficia di aiuti pubblici o provenienti da fondi pubblici, in qualsiasi forma, concessi da organismi nazionali, regionali o locali. Articolo 3 Disposizione transitoria Qualora le decisioni che adottano gli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato non siano ancora entrate in vigore all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere considerati ammissibili al contributo ai sensi del presente regolamento progetti specifici il cui finanziamento riveste carattere prioritario, in particolare in materia di infrastruttura dei trasporti. La presente disposizione si applica sino al giorno dell'entrata in vigore delle decisioni che adottano gli orientamenti nel settore di infrastruttura interessato e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Articolo 4 Forme d'intervento 1. Il contributo comunitario può assumere una o più delle forme seguenti: a) cofinanziamento di studi relativi ai progetti, compresi studi preparatori, studi di fattibilità e studi di valutazione e altre misure di sostegno tecnico per detti studi. La partecipazione finanziaria della Comunità non può generalmente essere superiore al 50 % del costo totale di uno studio. In casi eccezionali debitamente motivati, su iniziativa della Commissione e con l'accordo degli Stati membri interessati, la partecipazione comunitaria può superare tale limite del 50 %; b) abbuoni di interessi su prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti o da altri organismi finanziari pubblici o privati. In generale la durata dell'abbuono non può superare i 5 anni; c) contributo ai premi per garanzie di prestito del Fondo europeo per gli investimenti o di altri istituti finanziari; d) sovvenzioni dirette agli investimenti in casi debitamente giustificati; e) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) a d) sono cumulati per rafforzare al massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che dovrebbero essere impiegate nel modo migliore del punto di vista economico. 2. Le forme di intervento comunitario previste alle lettere da a) a d) sono utilizzate su base selettiva in considerazione delle caratteristiche specifiche dei vari tipi di rete interessati e, per le reti di telecomunicazioni e di energia, al fine di assicurare che gli interventi non comportino distorsioni di concorrenza tra le imprese del settore. Articolo 5 Condizioni di assistenza 1. In linea di massima, il contributo comunitario è concesso soltanto se ostacoli finanziari si oppongono alla realizzazione di un progetto. 2. Il contributo comunitario non può superare il livello minimo ritenuto necessario per l'avvio del progetto. 3. Indipendentemente dalla forma d'intervento scelta, l'importo totale del contributo comunitario ai sensi del presente regolamento non deve superare il 10 % del costo totale dell'investimento. 4. Le risorse finanziarie previste dal presente regolamento non sono, in linee di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento a carico del bilancio comunitario. Articolo 6 Criteri di selezione dei progetti 1. I progetti beneficiano di un contributo in proporzione del loro concorso al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 129 B del trattato e degli altri obiettivi e priorità definiti negli orientamenti, di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato. 2. Il contributo comunitario è destinato a progetti che hanno una vitalità economica potenziale e la cui redditività finanziaria, al momento della domanda, è ritenuta insufficiente. 3. La decisione di concessione del contributo comunitario dovrebbe altresì tener conto: - della maturità del progetto, - dell'effetto stimolante dell'intervento comunitario sui finanziamenti pubblici e privati, - della solidità della copertura finanziaria del progetto, - delle ripercussioni socioeconomiche dirette ed indirette, in particolare sull'occupazione, - dell'impatto ambientale. 4. Specialmente in caso di progetti transfrontalieri, si tiene conto anche del coordinamento dei tempi delle varie parti di tali progetti. Articolo 7 Compatibilità I progetti finanziati a norma del presente regolamento devono essere conformi al diritto comunitario e alle politiche comunitarie, in particolare in materia di protezione dell'ambiente, di concorrenza e di aggiudicazione di appalti pubblici. Articolo 8 Presentazione delle domande di contributo Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro interessato oppure dall'organismo direttamente interessato, con l'accordo dello Stato membro. Articolo 9 Informazioni richieste per la valutazione e identificazione delle domande 1. Ciascuna domanda di contributo deve contenere tutte le informazioni necessarie per l'esame del progetto secondo gli articoli 5, 6 e 7, ed in particolare: a) se la domanda riguarda un progetto: - l'organismo responsabile dell'attuazione del progetto; - la descrizione del progetto in questione e la forma di intervento comunitario prevista; - i risultati delle analisi costi/benefici, compresi i risultati dell'analisi di potenziale validità economica e dell'analisi di redditività finanziaria; - il livello nel quale il progetto si inserisce, secondo gli orientamenti, nel settore dei trasporti, sugli assi e nei punti nodali; - coerenza con la pianificazione regionale; - una descrizione sintetica dell'impatto ambientale, in base alle valutazioni effettuate a norma della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (1); - una dichiarazione che specifici l'avvenuto esame di altre possibilità alternative di finanziamento pubblico e privato, anche mediante il Fondo europeo per gli investimenti e la Banca europea per gli investimenti; - un piano finanziario in cui siano indicate, espressi in ecu o in moneta nazionale, tutte le componenti della copertura finanziaria, compresi i contributi finanziari richiesti alla Comunità ed allo Stato membro e quelli già concessi; b) se la domanda riguarda uno studio, l'oggetto e le finalità, nonché le metodologie e le tecniche ipotizzate; c) un calendario previsionale dei lavori; d) la descrizione delle misure di controllo che saranno utilizzate dallo Stato membro interessato per verificare l'impiego dei fondi richiesti. 2. I richiedenti forniscono alla Commissione ogni informazione complementare da essa richiesta. 3. La Commissione può chiedere tutti i pareri tecnici necessari per valutare la domanda, compreso il parere della Banca europea per gli investimenti. Articolo 10 Concessione del contributo finanziario La Commissione decide la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, secondo la sua valutazione delle domande in base ai criteri di selezione e alla procedura di cui all'articolo 17. Essa notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri. Articolo 11 Disposizioni finanziarie 1. Il contributo comunitario può coprire unicamente le spese attinenti al progetto sostenute dai beneficiari o da terzi responsabili dell'esecuzione del progetto. 2. Le spese sostenute anteriormente alla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di contributo non possono beneficiare del contributo. 3. Le decisioni di concessione di un contributo finanziario adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 10 si considerano impegni di spese autorizzate dal bilancio. 4. In linea generale, i pagamenti sono effettuati in forma di anticipi, versamenti intermedi ed un versamento finale. L'anticipo, che in linea di massima non deve superare il 50 % della prima quota annua, è versato dopo l'approvazione della domanda di contributo. I versamenti intermedi sono effettuati in base a richieste di pagamento e in considerazione dei progressi compiuti nella realizzazione del progetto o dello studio nonché, se necessario, tenendo conto, in modo rigoroso e trasparente, di piani finanziari riveduti. 5. Le modalità di pagamento devono tener conto del fatto che i progetti di infrastruttura saranno attuati in un periodo pluriennale e che pertanto deve essere prevista una ripartizione analoga di finanziamento. 6. La Commissione effettua il pagamento finale dopo l'approvazione della relazione finale riguardante il progetto o lo studio presentata dal beneficiario, nella quale figurano tutte le spese effettivamente sostenute. 7. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17, le modalità il calendario e l'importo dei versamenti degli abbuoni di interessi nonché delle sovvenzioni ai premi di garanzia. Articolo 12 Controllo finanziario 1. Allo scopo di garantire che i progetti finanziati a norma del presente regolamento siano portati a buon fine, gli Stati membri adottano le misure necessarie per: - verificare periodicamente che i progetti e studi finanziati dalla Comunità siano stati realizzati correttamente; - prevenire le irregolarità e perseguirle; - recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a tal fine e, in particolare, le forniscono una descrizione dei sistemi di controllo e di gestione predisposti per garantire che i progetti e gli studi siano portati a buon fine. 3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione ogni pertinente relazione nazionale circa il controllo dei progetti in questione. 4. Fatte salve le misure di controllo adottate dagli Stati membri, a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 188 A del trattato e le misure di controllo adottate a norma dell'articolo 209, lettera c), i funzionari o gli agenti della Commissione possono controllare in loco, in particolare a campione, i progetti finanziati a norma del presente regolamento, nonché esaminare i sistemi e le misure di controllo predisposti dalle autorità nazionali, le quali comunicano alla Commissione i provvedimenti presi a tal fine. 5. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Il ricorso della Commissione ad eventuali controlli in loco senza preavviso è regolato da accordi stipulati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Funzionari o agenti dello Stato membro possono partecipare a tali controlli. La Commissione può richiedere allo Stato membro interessato di effettuare un controllo in loco per verificare la regolarità della domanda di pagamento. Funzionari o agenti della Commissione possono partecipare a questi controlli e devono farlo se lo Stato membro interessato lo richiede. La Commissione provvede affinché i controlli da essa svolti siano effettuati in modo coordinato onde evitarne la ripetizione per lo stesso oggetto e nello stesso periodo. Lo Stato membro interessato e la Commissione si comunicano, senza indugio, tutte le opportune informazioni sull'esito dei controlli effettuati. 6. In caso di contributo comunitario concesso a organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, le misure di controllo sono adottate dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri. 7. Nel corso dei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo a un progetto, gli organismi e le autorità responsabili tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese inerenti al progetto stesso. Articolo 13 Riduzione, sospensione e soppressione del contributo 1. Se la realizzazione di un'operazione non sembra giustificare né una parte né la totalità del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede a un esame appropriato del caso e chiede segnatamente allo Stato membro o alle autorità od organismi da quest'ultimo designati per l'attuazione dell'operazione di presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito. 2. In seguito all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere il contributo per l'operazione considerata se risulta confermata l'esistenza di un'irregolarità o l'inosservanza di una delle condizioni indicate nella decisione di concessione del contributo e in particolare l'introduzione di una modificazione importante riguardante la natura o le condizioni di attuazione del progetto, senza che sia stata chiesta l'approvazione della Commissione. In caso di cumulo indebito sono recuperate le somme indebitamente versate. 3. Le somme che danno luogo a ripetizione dell'indebito devono essere restituite alla Commissione. Articolo 14 Coordinamento La Commissione è responsabile per il coordinamento e la coerenza tra i progetti intrapresi nell'ambito del presente regolamento ed i progetti varati con contributi del bilancio comunitario, di interventi della Banca europea per gli investimenti o di altri strumenti finanziari della Comunità. Articolo 15 Valutazione ex ante, sorveglianza e valutazione ex post 1. Gli Stati membri e la Commissione curano che la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente regolamento sia effettivamente sottoposta a sorveglianza e valutazione. I progetti possono essere adattati in funzione dei risultati della sorveglianza e della valutazione. 2. Per garantire che il contributo comunitario sia impegnato in modo efficiente, la Commissione e gli Stati membri interessati procedono, se del caso in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, ad una valutazione sistematica dell'andamento dei progetti. 3. Dopo aver ricevuto una richiesta di contributo e prima di approvarla, la Commissione procede ad una valutazione ex ante del progetto per verificarne la conformità con le condizioni ed i criteri di cui agli articoli 5 e 6. Se necessario, la Commissione invita la BEI a partecipare a questa valutazione. 4. Nel corso dell'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento, la Commissione e gli Stati membri valutano le modalità di realizzazione dei progetti stessi e il relativo impatto per accertare se gli obiettivi originari possono essere o sono stati conseguiti. Tale valutazione comprende, tra l'altro, l'impatto ambientale dei progetti secondo la legislazione comunitaria in vigore. 5. La sorveglianza implica, se necessario, il ricorso ad indicatori fisici e finanziari. Questi indicatori sono consoni al carattere specifico del progetto e ai suoi obiettivi. Essi sono strutturati in modo che risultino: - lo stato di avanzamento del progetto rispetto al piano e agli obiettivi inizialmente stabiliti; - l'andamento della gestione e gli enventuali problemi connessi. 6. Nell'istruzione delle domande individuali di contributo, la Commissione tiene conto dei risultati delle valutazioni effettuate secondo le disposizioni del presente articolo. 7. Le modalità di valutazione e di sorveglianza di cui ai paragrafi 4 e 5 sono precisate nelle decisioni recanti approvazione dei progetti. Articolo 16 Informazione e pubblicità 1. La Commissione sottopone per esame, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione annuale sulle attività realizzate a titolo del presente regolamento. Tale relazione deve contenere una valutazione dei risultati conseguiti con l'intervento comunitario nei vari ambiti d'applicazione con riferimento agli obiettivi iniziali. 2. I beneficiari curano che sia data adeguata pubblicità ai contributi concessi a norma del presente regolamento per far conoscere all'opinione pubblica il ruolo svolto dalla Comunità nella realizzazione dei progetti. Essi consultano la Commissione sulle iniziative da prendere a tal fine. Articolo 17 Comitati 1. La Commissione è responsabile dell'applicazione del presente regolamento. 2. Nell'attuazione del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato che si riunisce nella composizione appropriata a seconda dei settori trattati: - le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti; - le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture delle telecomunicazioni; - le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dell'energia. Il comitato è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La Banca europea per gli investimenti designa un rappresentante in tale comitato che non partecipa alla votazione. 3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è espresso alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 18 Risorse di bilancio L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 1995-1999 è di 2 345 milioni di ecu. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 19 Clausola di revisione Entro la fine del 1999, il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 129 D del trattato, terzo comma, decide se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18. Articolo 20 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA (1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.