Regolamento (CE) n. 2222/95 della Commissione, del 20 settembre 1995, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di importazione presentate nel mese di agosto 1995 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione
Gazzetta ufficiale n. L 224 del 21/09/1995 pag. 0019 - 0019
REGOLAMENTO (CE) N. 2222/95 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 1995 che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di importazione presentate nel mese di agosto 1995 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1977/95 della Commissione, dell'11 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1995 - 30 giugno 1996) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, considerando che all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1977/95 è stato fissato il quantitativo di carni bovine congelate destinate alla trasformazione che può essere importato a condizioni speciali nel periodo 1995/1996; considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1977/95 prevede la possibilità di ridurre i quantitativi richiesti; che le domande presentate vertono su un quantitativo globale superiore alle quantità disponibili; che, stando così le cose e nell'intento di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ciascuna domanda di titolo di importazione presentata in conformità del regolamento (CE) n. 1977/95 per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 è soddisfatta entro i limiti seguenti, espressi in carni con osso: a) 0,504 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione delle conserve di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1977/95; b) 49,213 % delle quantità richieste per le carni destinate alla fabbricazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1977/95. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione