31995R2179

Regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell' 8 agosto 1995, che stabilisce l' adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell' accordo sull' agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell' Uruguay Round

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 20/09/1995 pag. 0029 - 0091


REGOLAMENTO (CE) N. 2179/95 DEL CONSIGLIO

dell'8 agosto 1995

che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Repubblica di Romania e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro (1), in prosieguo denominati «accordi europei», prevedono concessioni per taluni prodotti agricoli originari di questi paesi; che dette concessioni comportano la riduzione dei prelievi variabili nel quadro di contingenti tariffari, nonché la riduzione dei dazi doganali;

considerando che i protocolli n. 3 degli accordi europei prevedono concessioni per taluni prodotti agricoli trasformati originari di questi paesi; che dette concessioni comportano, se del caso, la riduzione degli elementi mobili fissati in base al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (2);

considerando che il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio (3) ha adeguato, a titolo autonomo ed in via temporanea, in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, talune concessioni agricole accordate nell'ambito degli accordi europei, al fine di tener conto degli scambi esistenti fra tali Stati, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Repubblica di Romania e la Repubblica di Bulgaria, dall'altro;

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (4), la Comunità si è impegnata a sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, tutti i prelievi variabili del settore agricolo e gli altri ostacoli non tariffari con un sistema di contingenti tariffari e con l'applicazione di dazi fissi;

considerando che la sostituzione dei prelievi con dazi doganali può incidere sulle concessioni attribuite in virtù dell'allegato I del regolamento (CE) n. 3379/94 e rischia di ridurre le possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario concesse ai paesi associati dell'Europa centrale; che, per evitare siffatte incidenze negative, è d'uopo adeguare le suddette concessioni per il secondo semestre 1995;

considerando che la sostituzione dei prelievi variabili e degli altri ostacoli con dazi doganali può incidere sulle concessioni attribuite con gli accordi europei e rischia di ridurre le possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario concesse ai paesi associati dell'Europa centrale; che, per consentire una armonica transizione verso il sistema applicabile a partire dal 1° luglio e per mantenere il livello delle preferenze accordate, è quindi necessario adeguare le concessioni previste da detti accordi;

considerando che a tal fine, e conformemente alle direttive adottate dal Consiglio il 6 marzo 1995, sono in corso negoziati con i paesi interessati per la conclusione di protocolli di adeguamento degli accordi europei; che protocolli cosiddetti «interinali» sono destinati a disciplinare i soli aspetti commerciali dei protocolli di adeguamento; che dati tuttavia i tempi troppo esigui, i protocolli interinali non possono entrare in vigore il 1° luglio 1995; che è quindi opportuno adeguare autonomamente le concessioni a decorrere da tale data, in attesa dell'entrata in vigore dei protocolli interinali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento introduce, con riguardo alle concessioni relative ad alcuni prodotti agricoli previste dagli accordi europei con la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Repubblica di Romania e la Repubblica di Bulgaria, gli adeguamenti resi necessari dall'applicazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

1. I prodotti agricoli originari della Polonia, elencati negli allegati VIIIa, VIIIb, Xa, Xb e Xc dell'accordo europeo con la Repubblica di Polonia, beneficiano fino al 31 dicembre 1995 delle concessioni previste nell'allegato I del presente regolamento.

2. I prodotti agricoli trasformati originari della Polonia, elencati nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, sono soggetti ai dazi specificati nell'allegato VIII del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del protocollo interinale di adeguamento all'accordo europeo menzionato al paragrafo 1, le concessioni di cui agli allegati I e VIII del presente regolamento verranno sostituite dalle concessioni previste da detto protocollo.

4. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Polonia che non figurano nell'allegato I del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Polonia. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

5. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Polonia che figurano nell'allegato I del presente regolamento, ma per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Polonia. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

6. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia che non figurano nell'allegato VIII del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati nel corso dell'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Polonia. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

7. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Polonia per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario specificato nell'allegato VIII del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile al di fuori del contingente il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati al di fuori del contingente durante l'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Polonia. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

8. A decorrere dal 1° luglio 1995, per i prodotti originari della Polonia, le aliquote dei dazi indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3379/94 sono sostituite dalle aliquote precisate nell'allegato VII del presente regolamento.

9. Per i prodotti originari della Polonia, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ecu/tonnellata.

10. La Commissione adotterà le modalità di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'applicazione delle concessioni di cui ai paragrafi da 1 a 9, soltanto dopo aver verificato che la Polonia adotti contemporaneamente o intenda adottare quanto prima misure di effetto analogo.

Articolo 3

1. I prodotti agricoli originari dell'Ungheria, elencati negli allegati VIIIa, VIIIb, Xa, Xb e Xc dell'accordo europeo con la Repubblica di Ungheria, beneficiano fino al 31 dicembre 1995 delle concessioni previste nell'allegato II del presente regolamento.

2. I prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria, elencati nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, sono soggetti ai dazi specificati nell'allegato IX del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del protocollo interinale di adeguamento all'accordo europeo menzionato al paragrafo 1, le concessioni di cui agli allegati II e IX del presente regolamento verranno sostituite dalle concessioni previste da detto protocollo.

4. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, al 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari dell'Ungheria che non figurano nell'allegato II del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie dell'Ungheria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

5. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari dell'Ungheria che figurano nell'allegato II del presente regolamento, ma per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie dell'Ungheria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

6. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria che non figurano nell'allegato IX del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati nel corso dell'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie dell'Ungheria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

7. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario specificato nell'allegato IX del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile al di fuori del contingente il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati al di fuori del contingente durante l'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie dell'Ungheria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

8. A decorrere dal 1° luglio 1995, per i prodotti originari dell'Ungheria, le aliquote dei dazi indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3379/94 sono sostituite dalle aliquote precisate nell'allegato VII del presente regolamento.

9. Per i prodotti originari dell'Ungheria, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ecu/tonnellata.

10. La Commissione adotterà le modalità di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'applicazione delle concessioni di cui ai paragrafi da 1 a 9, soltanto dopo aver verficato che l'Ungheria adotti contemporaneamente o intenda adottare quanto prima misure di effetto analogo.

Articolo 4

1. I prodotti agricoli originari della Slovacchia, elencati negli allegati XIa, XIb, XII e XIII dell'accordo europeo con la Repubblica slovacca, beneficiano fino al 31 dicembre 1995 delle concessioni previste nell'allegato III del presente regolamento.

2. I prodotti agricoli trasformati originari della Slovacchia, elencati nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, sono soggetti ai dazi specificati nell'allegato X del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del protocollo interinale di adeguamento all'accordo europeo menzionato al praragrafo 1, le concessioni di cui agli allegati III e X del presente regolamento verranno sostituite dalle concessioni previste da detto protocollo.

4. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Slovacchia che non figurano nell'allegato III del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Slovacchia. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

5. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Slovacchia che figurano nell'allegato III del presente regolamento, ma per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Slovacchia. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

6. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Slovacchia che non figurano nell'allegato X del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati nel corso dell'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Slovacchia. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

7. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Slovacchia per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario specificato nell'allegato X del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile al di fuori del contingente il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati al di fuori del contingente durante l'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Slovacchia.

8. A decorrere dal 1° luglio 1995, per i prodotti originari della Slovacchia, le aliquote dei dazi indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3379/94 sono sostituite dalle aliquote precisate nell'allegato VII del presente regolamento.

9. Per i prodotti originari della Slovacchia, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ecu/tonnelata.

10. La Commissione adotterà le modalità di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'applicazione delle concessioni di cui ai paragrafi da 1 a 9, soltanto dopo aver verificato che la Slovacchia adotti contemporaneamente o intenda adottare quanto prima misure di effetto analogo.

Articolo 5

1. I prodotti agricoli originari della Repubblica ceca, elencati negli allegati XIa, XIb, XII e XIII dell'accordo europeo con la Repubblica ceca, beneficiano fino al 31 dicembre 1995 delle concessioni previste nell'allegato IV del presente regolamento.

2. I prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca, elencati nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, sono soggetti ai dazi specificati nell'allegato XI del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del protocollo interinale di adeguamento all'accordo europeo menzionato al paragrafo 1, le concessioni di cui agli allegati IV e XI del presente regolamento verranno sostituite dalle concessioni previste da detto protocollo.

4. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Repubblica ceca che non figurano nell'allegato IV del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Repubblica ceca. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

5. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Repubblica ceca che figurano nell'allegato IV del presente regolamento, ma per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Repubblica ceca. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

6. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca che non figurano nell'allegato XI del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati nel corso dell'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Repubblica ceca. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

7. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario specificato nell'allegato XI del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile al di fuori del contingente il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati al di fuori del contingente durante l'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Repubblica ceca. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

8. A decorrere dal 1° luglio 1995, per i prodotti della Repubblica ceca, le aliquote dei dazi indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3379/94 sono sostituite dalle aliquote precisate nell'allegato VII del presente regolamento.

9. Per i prodotti originari della Repubblica ceca, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ecu/tonnellata.

10. La Commissione adotterà le modalità di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'applicazione delle concessioni di cui ai paragrafi da 1 a 9, soltanto dopo aver verificato che la Repubblica ceca adotti contemporaneamente o intenda adottare quanto prima misure analoghe.

Articolo 6

1. I prodotti agricoli originari della Romania, elencati negli allegati XIa, XIb, XIIa e XIIb dell'accordo europeo con la Repubblica di Romania, beneficiano fino al 31 dicembre 1995 delle concessioni previste nell'allegato V del presente regolamento.

2. I prodotti agricoli trasformati originari della Romania, elencati nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, sono soggetti ai dazi specificati nell'allegato XII del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del protocollo interinale di adeguamento all'accordo europeo menzionato al paragrafo 1, le concessioni di cui agli allegati V e XII del presente regolamento verranno sostituite dalle concessioni previste da detto protocollo.

4. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Romania che non figurano nell'allegato V del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Romania. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

5. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Romania che figurano nell'allegato V del presente regolamento, ma per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Romania. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

6. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del pesente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Romania che non figurano nell'allegato XII del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati nel corso dell'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Romania. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

7. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Romania per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario specificato nell'allegato XII del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile al di fuori del contingente il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati al di fuori del contingente durante l'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Romania. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

8. A decorrere dal 1° luglio 1995, per i prodotti originari della Romania, le aliquote dei dazi indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3379/94 sono sostituite dalle aliquote precisate nell'allegato VII del presente regolamento.

9. Per i prodotti originari della Romania, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ecu/tonnellata.

10. La Commissione adotterà le modalità di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'applicazione delle concessioni di cui ai paragrafi da 1 a 9, soltanto dopo aver verificato che la Romania adotti contemporaneamente o intenda adottare quanto prima misure di effetto analogo.

Articolo 7

1. I prodotti agricoli originari della Bulgaria, elencati negli allegati XIa, XIb, XIIIa e XIIIb dell'accordo europeo con la Repubblica di Bulgaria, beneficiano fino al 31 dicembre 1995 delle concessioni previste nell'allegato VI del presente regolamento.

2. I prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria, elencati nel protocollo n. 3 dell'accordo europeo di cui al paragrafo 1, sono soggetti ai dazi specificati nell'allegato XIII del presente regolamento.

3. Alla data di entrata in vigore del protocollo interinale di adeguamento all'accordo europeo menzionato al paragrafo 1, le concessioni di cui agli allegati VI e XIII del presente regolamento verranno sostituite dalle concessioni previste da detto protocollo.

4. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Bulgaria che non figurano nell'allegato VI del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Bulgaria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

5. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli originari della Bulgaria che figurano nell'allegato VI del presente regolamento, ma per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Bulgaria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari alla somma del dazio e del prelievo erga omnes applicabili il 1° giugno 1995.

6. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria che non figurano nell'allegato XIII del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati nel corso dell'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali originarie della Bulgaria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

7. Secondo le modalità definite all'articolo 8 del presente regolamento, la Commissione può aprire, dal 1° luglio al 31 dicembre 1995, contingenti tariffari per i prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria per i quali la preferenza è concessa nel quadro di un contingente tariffario specificato nell'allegato XIII del presente regolamento e per i quali la nuova tariffa doganale comunitaria applicabile al di fuori del contingente il 1° luglio 1995 è superiore agli importi applicati al di fuori del contingente durante l'anno precedente. Il volume di detti contingenti tariffari sarà pari alla metà del volume tradizionale delle importazioni comunitarie annuali, di carattere non preferenziale, originarie della Bulgaria. Il dazio applicabile nel quadro di detti contingenti tariffari sarà pari all'importo medio erga omnes applicato nel corso dell'anno precedente.

8. A decorrere dal 1° luglio 1995, per i prodotti originari della Bulgaria, le aliquote dei dazi indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3379/94 sono sostituite dalle aliquote precisate nell'allegato VII del presente regolamento.

9. Per i prodotti originari della Bulgaria, la Commissione può ridurre l'importo specifico del contingente di 169 000 bovini vivi aperto nel quadro del GATT fino a 399 ecu/tonnellata.

10. La Commissione adotterà le modalità di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda l'applicazione delle concessioni di cui ai paragrafi da 1 a 9, soltanto dopo aver verificato che la Bulgaria adotti contemporaneamente o intenda adottare quanto prima misure di effetto analogo.

Articolo 8

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), ovvero di cui alle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi alle organizzazioni comuni di mercato, e per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 e per gli altri prodotti secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, che fissa le modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997) (1).

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee.

Esso si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA

(1) GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Ungheria).

GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 1 (Polonia).

GU n. L 360 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Repubblica ceca).

GU n. L 359 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Slovacchia).

GU n. L 357 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Romania).

GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 1 (Bulgaria).

(2) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(3) GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.

(4) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

(1) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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ALLEGATO VII

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ANEXO VIII - BILAG VIII - ANHANG VIII - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ VIII - ANNEX VIII - ANNEXE VIII - ALLEGATO VIII - BIJLAGE VIII - ANEXO VIII - LIITE VIII - BILAGA VIII

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

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ANEXO IX - BILAG IX - ANHANG IX - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ IX - ANNEX IX - ANNEXE IX - ALLEGATO IX - BIJLAGE IX - ANEXO IX - LIITE IX - BILAGA IX

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

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ANEXO X - BILAG X - ANHANG X - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ X - ANNEX X - ANNEXE X - ALLEGATO X - BIJLAGE X - ANEXO X - LIITE X - BILAGA X

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

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ANEXO XI - BILAG XI - ANHANG XI - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ XI - ANNEX XI - ANNEXE XI - ALLEGATO XI - BIJLAGE XI - ANEXO XI - LIITE XI - BILAGA XI

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

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ANEXO XII - BILAG XII - ANHANG XII - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ XII - ANNEX XII - ANNEXE XII - ALLEGATO XII - BIJLAGE XII - ANEXO XII - LIITE XII - BILAGA XII

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

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ANEXO XIII - BILAG XIII - ANHANG XIII - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ XIII - ANNEX XIII - ANNEXE XIII - ALLEGATO XIII - BIJLAGE XIII - ANEXO XIII - LIITE XIII - BILAGA XIII

Montantes básicos, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a las importaciones en la Comunidad Basisbeloeb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillaegstold anvendelig ved indfoersel i Faellesskabet Grundbetraege, die bei der Berechnung der ermaessigten Agrarteilbetraege und Zusatzzoelle, anwendbar bei der Einfuhr in die Gemeinschaft, beruecksichtigt worden sind ÂáóéêUE ðïóUE ðïõ aaëÞoeèçóáí õðueoeç ãéá ôïí õðïëïãéóìue ôùí ìaaôáâëçôþí óôïé÷aassùí êáé ðñueóèaaôùí aeáóìþí ðïõ aaoeáñìueaeïíôáé óôá áãñïôéêUE óôïé÷aassá êáôUE ôçí aaéóáãùãÞ óôçí Êïéíueôçôá Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community Montants de base pris en considération lors du calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade Yhteisoeoen tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisaetulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmaeaeraet Grundpriser som beaktas vid beraekning av minskade jordbruksbestaandsdelar och tillaeggstull som skall utgaa paa import till gemenskapen

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