31995R2022

Regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, del 16 agosto 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 23/08/1995 pag. 0001 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 2022/95 DEL CONSIGLIO del 16 agosto 1995 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23 che stabilische che il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla protezione contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), continua ad applicarsi ai procedimenti in cui un'inchiesta in corso al 1° settembre 1994 non sia ancora stata conclusa al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3283/94,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel giugno 1994, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, e ha avviato un'inchiesta.

(2) In seguito a un procedimento antidumping regionale (4), a partire dal maggio 1994 sono in vigore misure antidumping relative alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia. Tali misure consistono nell'accettazione di impegni che limitano le esportazioni da ciascuno dei due paesi nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno.

(3) Il procedimento è stato avviato in seguito alla denuncia presentata dalla European Fertilizer Manufacturer's Association (EFMA) in nome dei produttori che, secondo la denuncia, nell'insieme rappresentano una parte importante della produzione comunitaria.

(4) La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto suindicato originario della Lituania e della Russia, e dal conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori, gli esportatori e gli importatori notevolmente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunciante, e ha offerto alle parti direttamente interessate le possibilità di comunicare le loro informazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(6) L'esportatore lituano, alcuni esportatori russi, alcuni importatori e tutti i produttori denunzianti hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Alcune parti, tra cui le autorità russe e lituane, hanno chiesto e ottenuto un'audizione. Anche la European Fertilizer Importer's Association (EFIA) ha presentato le proprie osservazioni per iscritto ed ha ottenuto un'audizione.

(7) La Commissione ha inviato questionari alle parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dettagliate dai produttori comunitari denunzianti, dall'unico produttore ed esportatore lituano e da alcuni degli importatori comunitari. La Commissione ha ricevuto una risposta dettagliata anche da un produttore comunitario che non fa parte dei denunzianti, mentre alcuni produttori russi hanno inviato risposte parziali.

(8) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio, ed ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:

a) produttori comunitari denunzianti:

- Grande Paroisse SA, Paris-La-Défense, Francia - Hydro-Agri-France SA, Neuilly-sur-Seine, Francia - Hydro-Agri (UK) Ltd, Immingham, Regno Unito - Hydro-Agri , Sluiskil BV, Paesi Bassi b) importatori comunitari non collegati:

- Noortrade GmbH, Viernheim, Germania - Schweizerhall Fertilizer GmbH, Hamburg, Germania - Unifert France SA, Sète, Francia - Conagra Resources Europe Ltd, Tiverton, Devon, Regno Unito c) produttore nel paese analogo:

- Zaklady Azotawe « Pulawy », Pulawy, Polonia (9) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994 (« periodo dell'inchiesta »).

(10) La Commissione ha comunicato le conclusioni preliminari a tutte le parti interessate, molte delle quali hanno presentato i propri commenti per iscritto, mentre altre hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

(11) La Commissione ha continuato a ricercare tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. La parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi, ed è stato concesso un periodo durante il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito alle informazioni comunicate.

(12) La Commissione ha tenuto conto dei commenti delle parti ed ha modificato le proprie conclusioni ove giustificato.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(13) Il prodotto in esame è il nitrato di ammonio, un fertilizzante prodotto sotto forma di prill o di granuli, con un tenore di elemento fertilizzante azotato compreso tra il 33 e il 35 %.

(14) Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche e tecniche, il nitrato di ammonio prodotto dall'industria comunitaria è un prodotto simile al nitrato di ammonio esportato nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania, e al nitrato di ammonio prodotto e venduto in Polonia, paese che è stato scelto come paese analogo (punti da 22 a 24).

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

(15) I produttori denunzianti rappresentano il 94 % della produzione comunitaria di nitrato di ammonio, e costituiscono pertanto l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(16) Secondo l'EFIA, che rappresenta gli importatori comunitari, la Hydro Fertilizers Ltd (UK) doveva essere esclusa dall'industria comunitaria in quanto importerebbe nitrato di ammonio tramite una società collegata, la Fertrachem UK. Si è potuto tuttavia stabilire che nel corso del periodo d'inchiesta la Fertrachem non ha effettuato importazioni di questo tipo. È stato affermato inoltre che un altro produttore denunziante, la BASF, doveva essere esclusa per motivi analoghi, dal momento che avrebbe importato nitrato di ammonio dalla Russia e dalla Lituania tramite una società collegata, la Kali (UK) Ltd. È stato verificato che la Kali (UK) Ltd ha importato nitrato di ammonio dalla Lituania e dalla Russia durante il periodo d'inchiesta, ma non era collegata alla BASF né direttamente né tramite una filiale durante tale periodo, e non esisteva nessun accordo tra la suddetta società e un'altra società collegata alla BASF per quanto riguarda l'acquisto di nitrato di ammonio.

Pertanto l'esclusione della Hydro Fertilizers Ltd (UK) o della BASF dall'industria comunitaria non risulta giustificata.

D. DUMPING

a) Valore normale I. Scelta del paese analogo (17) Poiché nessun dei due paesi interessati è retto da un'economia di mercato, il valore normale è stato calcolato sulla base dei prezzi o dei costi in un paese analogo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A) PROPOSTA DEL DENUNZIANTE: UNGHERIA (18) Secondo il denunziante l'Ungheria, che era stata scelta come paese analogo nel caso del procedimento regionale per il Regno Unito di cui al punto 2, è un paese analogo adeguato allo scopo della presente inchiesta. Sono stati presi contatti con la Nitrogenmuvek, Varpalota, Ungheria. La Commissione non disponeva dei dati relativi al secondo produttore ungherese. La Nitrogenmuvek ha risposto al questionario della Commissione. Secondo i dati forniti nelle risposte, il volume delle vendite della Nitrogenmuvek sul mercato interno durante il periodo d'inchiesta era rilevante rispetto al volume delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. L'80 % delle vendite riguardava il prodotto imballato in sacchi. Il produttore ungherese utilizza gas nazionale o importato acquistato a prezzi di mercato.

(19) La Nitrogenmuvek non ha però risposto alla richiesta della Commissione di svolgere una visita di verifica. Date le circostanze non è quindi stato possibile un valore normale affidabile sulla base dei dati disponibili relativi all'Ungheria. Inoltre in Ungheria ci sono solo due produttori di nitrato di ammonio, ma le importazioni sono limitate da un dazio del 15 % e, dal 1993, da un contingente annuale d'importazione contro i paesi CIS di 50 000 tonnellate di nitrato di ammonio e di nitrati di calcio e di ammonio mescolati. Pertanto, la concorrenza è alquanto limitata, e per le ragioni di cui sopra l'Ungheria non è un paese analogo adeguato.

B) ALTRI PAESI (20) La Commissione ha scritto anche a tutti i produttori noti di nitrato di ammonio in Australia, Bulgaria, Canada, Egitto, Messico, Polonia, Turchia e Stati Uniti. L'EFIA ha proposto l'Algeria e la Romania come paesi analoghi, e la Commissione ha scritto ai produttori noti di questi paesi.

I seguenti produttori hanno collaborato ed hanno risposto ai questionari inviati dalla Commissione:

- Abu Qir Fertilizers Co., Alessandria, Egitto - Zaklady Azotawe « Pulawy », Pulawy, Polonia i) Egitto (21) Durante il periodo d'inchiesta, il volume delle vendite sul mercato interno di nitrato di ammonio in Egitto era superiore al volume totale delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. Il 100 % del prodotto venduto sul mercato interno era imballato in sacchi, al pari del prodotto esportato dalla Russia e dalla Lituania.

Tuttavia, benché esistono tre produttori nazionali e non ci siano restrizioni formali alle importazioni, il dazio doganale del 30 % applicato alle importazioni di nitrato di ammonio in Egitto ha determinato l'assenza di penetrazione delle importazioni; pertanto, la concorrenza sul mercato è limitata.

ii) Polonia (22) Durante il periodo d'inchiesta il volume delle vendite interne di nitrato di ammonio della Pulawy corrispondeva all'incirca al volume totale delle importazioni nella Comunità dalla Russia e dalla Lituania. Pulawy produce il nitrato di ammonio in prill, e la totalità del prodotto venduto sul mercato interno è imballato in sacchi. Pulawy utilizza gas importato dalla Russia al prezzo di mercato espresso in valuta convertibile.

Ci sono quattro produttori nazionali di nitrato di ammonio. Durante il periodo d'inchiesta non esistevano restrizioni all'importazione e la quota di mercato delle importazioni corrispondeva al 18,2 %.

La Polonia è risulta quindi essere un mercato aperto e competitivo per il nitrato di ammonio.

C) SCELTA DEL PAESE ANALOGO (23) Alla luce delle conclusioni di cui al punto 19, l'Ungheria non può essere scelta come paese analogo.

Per quanto riguarda gli altri paesi i cui produttori hanno collaborato in misura sufficiente con la Commissione, anche se il volume delle vendite interne delle società che hanno collaborato sia in Egitto che in Polonia è rilevante rispetto al volume delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania, e le condizioni di accesso alle materie prime sono simili, il mercato polacco per la sua natura più aperta risulta più appropriato ai fini della presente inchiesta e pertanto la Polonia è stata scelta quale paese analogo.

II. Determinazione del valore normale (24) In base agli elementi di cui al punto 22, le vendite sul mercato interno della Pulawy in Polonia possono essere considerate rappresentative.

I prezzi medi ponderati delle vendite interne del produttore polacco ad acquirenti indipendenti durante il periodo d'inchiesta sono risultati remunerativi, in quanto coprivano tutti i costi sostenuti, che in questo caso sono risultati rappresentativi della normale struttura dei costi di una società operante in un'economia di mercato.

(25) L'EFMA ha affermato che i prezzi interni in base ai quali è stato calcolato il valore normale non erano corretti, poiché erano inferiori al livello dei prezzi riscontrati sul mercato polacco. Inoltre, secondo l'EFMA i prezzi interni dal valore normale non potevano coprire i costi di produzione in Polonia. L'EFMA ha fornito una documentazione a sostegno di quanto affermato.

(26) Al fine di chiarire la situazione di prezzi e costi in Polonia, sono stati presi ulteriori contatti con il produttore polacco. La maggior parte delle informazioni pertinenti fornite dalla società era già stata verificata dalla Commissione.

(27) La società polacca ha chiarito la situazione ed ha fornito elementi di prova per dimostrare che i dati sui prezzi forniti dalla EFMA erano basati sui prezzi praticati dai distributori agli agricoltori, ed erano pertanto molto al di sopra dei prezzi netti franco fabbrica pagati dai distributori stessi. Per quanto riguarda i costi, sono stati forniti ulteriori elementi di prova a sostegno dei dati relativi ai costi verificati dalla Commissione, per dimostrare che tali dati coprivano i costi sostenuti dalla società per la produzione di nitrato di ammonio, e per dimostrare che essi acquistavano gas al prezzo di mercato. Tuttavia, la Commissione ha potuto avere conferma del fatto che un costo normalmente sostenuto dal produttore era stato eliminato per errore dal calcolo del valore normale della società. Il valore normale è stato pertanto aumentato per tener conto del fatto che questo costo non avrebbe dovuto essere dedotto dal prezzo di vendita interno nel calcolo del valore normale.

(28) Dopo un riesame di tutti i dati, si è potuto concludere che il prezzo netto franco fabbrica comunicato dal produttore polacco, con gli adeguamenti di cui al punto 27, era corretto, e che tale prezzo era remunerativo, poiché copriva tutti i costi sostenuti dal produttore a questo stadio della produzione.

Il valore normale è stato pertanto calcolato in base al prezzo netto franco fabbrica praticato dalla Pulawy agli acquirenti in Polonia.

b) Prezzi all'esportazione (29) Il prezzo all'esportazione del nitrato di ammonio originario della Russia e della Lituania è stato calcolato in base al prezzo pagato agli esportatori per il prodotto venduto per esportazione nella Comunità, che corrisponde al prezzo FOB franco frontiera praticato dall'esportatore a un agente o a un importatore nella Comunità.

c) Confronto (30) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione (entrambi franco frontiera) è stato fatto su base media ponderata allo stesso stadio commerciale. Per tutte le transazioni il prezzo all'esportazione è risultato più basso rispetto al valore normale (entrambi adeguati ai fini del confronto). Il prezzo di vendita interna franco fabbrica è stato aumentato per tener conto dei normali costi di trasporto e di movimentazione tra lo stabilimento e il porto di spedizione in Polonia durante il periodo dell'inchiesta. L'aumento è stato calcolato in base ai costi di trasporto e movimentazione effettivamente sostenuti dal produttore polacco in questione, tenendo conto inoltre delle informazioni fornite da altri operatori in Polonia in merito ai costi di movimentazione per altri tipi di imballaggi.

(31) Il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati per tener conto di alcune spese di vendita specificate all'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il costo dei sacchi utilizzati dal produttore polacco per le vendite sul mercato interno era inferiore al prezzo dei sacchi utilizzati per imballare il prodotto esportato dalla Russia, pertanto sia il valore normale che il prezzo all'esportazione sono stati abbassati in considerazione di questi costi di imballaggio direttamente collegati. Nel caso delle esportazioni dalla Lituania, il costo dei sacchi per l'imballaggio era superiore a quello sostenuto dal produttore polacco; tuttavia, poiché una proporzione notevole delle esportazioni lituane nella Comunità durante il periodo d'inchiesta era effettuato allo stato sfuso, non vi erano spese di imballaggio. Pertanto sono stati apportati alcuni adeguamenti solo per quanto riguarda la parte di esportazioni relativa al prodotto imballato.

Le autorità russe hanno affermato che il valore normale dovesse essere ridotto per tener conto del minor costo per il trasporto del gas agli impianti russi rispetto all'impianto polacco. Va rilevato in proposito che non sono stati forniti dati precisi in merito alle distanze, e che i costi e i prezzi del gas e della sua distribuzione in Russia non sono determinati su una base di mercato. Tali richieste di riduzione del valore normale per tener conto di presunti vantaggi naturali devono comunque essere considerate globalmente. Pertanto, anche qualora si stabilisse che i produttori russi hanno un vantaggio rispetto ai produttori polacchi per quanto riguarda la vicinanza alle forniture di gas, tale vantaggio risulterebbe comunque compensato dalla distanza molto maggiore tra i loro stabilimenti e i porti baltici, che comporta un maggior costo di trasporto. Pertanto gli adeguamenti richiesti non possono essere concessi.

Le autorità russe hanno affermato inoltre che il valore normale deve essere ridotto per tener conto delle dimensioni maggiori e della maggior efficienza delle unità di produzione russe. A tal proposito, non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione che le industrie che vendevano nitrato di ammonio alla Comunità durante il periodo dell'inchiesta funzionassero più efficacemente rispetto a quelli del produttore polacco. Pertanto, anche tale richiesta è stata respinta.

d) Margini di dumping (32) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, corrispondevano al 41,6 % per la Russia e al 27,4 % per le importazioni dalla Lituania; espressi in ecu per tonnellata, i margini erano pari a 31,3 per la Russia e 21 per la Lituania.

E. PREGIUDIZIO

a) Analisi di mercato (33) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994. Per assicurare una giusta valutazione dello sviluppo dei fattori relativi al pregiudizio, i dati relativi al periodo suddetto sono confrontati ai dati relativi ai periodi corrispondenti negli anni precedenti. Per facilitare la lettura i periodi in questione sono indicati nel teso come segue:

1° aprile 1990 - 31 marzo 1991: « 1990/1991 »,

1° aprile 1991 - 31 marzo 1992: « 1991/1992 »,

1° aprile 1992 - 31 marzo 1993: « 1992/1993 ».

i) Consumo comunitario totale (34) Il consumo comunitario (ovvero le vendite nella Comunità dei produttori comunitari sommate alle importazioni) è diminuito da 4,76 milioni di tonnellate nel 1990/1991 a 4,65 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una riduzione complessiva del 2,3 %. Durante il periodo d'inchiesta, tuttavia, il consumo comunitario era superiore del 3,1 % rispetto al livello del 1992/1993, periodo nel quale il consumo di nitrato di ammonio si era ridotto bruscamente a 4,5 milioni di tonnelate.

ii) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (35) Il totale delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e della Lituania è salito da 26 000 tonnellate nel 1990/1991 a 489 000 tonnellate nel periodo d'inchiesta. I dati Eurostat non forniscono totali distinti per le importazioni dalla Russia e dalla Lituania nel periodo 1990/1991, bensì un unico totale relativo all'ex Unione Sovietica. Tuttavia, poiché è noto che sono state effettuate esportazioni da entrambi i paesi nel periodo in oggetto, la soluzione più ragionevole, in base ai dati disponibili forniti dagli esportatori, consiste nell'assegnare il 50 % della cifra riferita all'ex Unione Sovietica a ciascun paese. In tal modo, il totale relativo alle importazioni dalla Russia è passato da 13 000 a 341 000 tonnellate, e le importazioni dalla Lituania da 13 000 a 148 000 tonnellate. (Una diversa distribuzione del volume di importazioni tra Russia e Lituania per il 1990/1991 non avrebbe comunque influito in modo significativo sulle conclusioni cui si è giunti successivamente con il presente regolamento.) (36) Il totale delle quote di mercato delle importazioni russe e lituane è cresciuto passando dallo 0,5 % nel 1990/1991 al 10,5 % durante il periodo dell'inchiesta. La quota di mercato delle importazioni russe è passata da un livello appena inferiore allo 0,3 % al 7,3 %; la quota di mercato delle importazioni dalla Lituania è passata da un livello appena inferiore allo 0,3 % al 3,2 % (1).

iii) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (37) I prezzi medi ponderati di vendita delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania sono stati confrontati con i prezzi medi ponderati di vendita dei produttori comunitari nella Comunità a livello franco deposito, tenuto conto di un adeguamento per le materie importate. Tutti i prezzi sono stati confrontati al netto, previa deduzione di sconti e riduzioni. È stato effettuato un adeguamento per il fatto che la maggior parte delle vendite dei produttori comunitari, soprattutto nel mercato francese, vengono effettuate allo stato sfuso, mentre il prodotto importato era quasi interamente imballato; pertanto, ai fini del confronto, il prezzo dell'industria comunitaria è stato aumentato.

Nel calcolare il prezzo medio ponderato delle importazioni oggetto di dumping, si è tenuto conto della qualità scadente di una parte del prodotto russo.

Su tale base, si è rilevato che, durante il periodo dell'inchiesta, le importazioni lituane e russe venivano vendute rispettivamente a 14,7 e 16,2 ECU per tonnellata in meno rispetto al prezzo dei produttori comunitari (pari a 12,6 % e 13,9 % del prezzo dei produttori comunitari).

(38) L'inchiesta ha tuttavia dimostrato che il mercato comunitario richiede che le importazioni, anche in condizioni di normale concorrenza, siano sempre offerte ad un prezzo inferiore a quello del prodotto nazionale per poter essere vendute. Secondo gli agricoltori il nitrato di ammonio di origine russa e lituana è qualitativamente inferiore a quello prodotto nella Comunità, opinione che viene rafforzata dalle campagne condotte a tal fine da alcuni produttori comunitari. Inoltre, gli importatori non possono garantire la stessa sicurezza per le forniture dei prodotti nazionali, né lo stesso servizio alla clientela. Infine, la maggior parte della produzione comunitaria di nitrato di ammonio è in granuli, mentre il prodotto importato da Russia e Lituania è in prill, e il prodotto in granuli determina di solito un prezzo più elevato. In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, questa differenza di qualità è considerata pari a 10 ECU per tonnellata, importo calcolato in base all'importo di 8 Lire sterline per tonnellata (10,4 ECU) impiegato nel procedimento regionale per il Regno Unito, con una leggera riduzione per tener conto di una generale diminuzione dei prezzi sul mercato durante il periodo della presente inchiesta.

(39) Pertanto, tenuto conto del premio normalmente disponibile sulle importazioni per i produttori comunitari, i prezzi delle importazioni lituane e russe determinavano una sottoquotazione rispetto ai prezzi comunitari pari a 4,7 e 6,2 ECU per tonnellata rispettivamente durante il periodo dell'inchiesta (rispettivamente del 4,4 % e del 5,8 % inferiore al prezzo dei produttori comunitari).

(40) L'EFIA ha affermato che la differenza qualitativa pari a 10 ECU per tonnellata concessa per la differenza tra il prezzo di vendita del prodotto comunitario e le importazioni oggetto di dumping era troppo bassa, essendo basata sul caso regionale del Regno Unito. Nel contesto di un caso di dimensioni comunitarie la differenza qualitativa nell'altro mercato principale, quello francese, dovrebbe essere maggiore a causa della natura tradizionalmente protetta di questo mercato e del conseguente sospetto di importazioni da parte degli agricoltori. In altri termini, secondo l'EFIA le importazioni dovevano avere un prezzo inferiore a quello stimato dalla Commissione per poter superare le evidenti differenze qualitative ed entrare nel mercato.

Questa argomentazione deve essere respinta. In primo luogo, è risultato che il prezzo delle importazioni oggetto di dumping era più alto in Francia che nel Regno Unito, e che il livello di sottoquotazione rispetto ai prezzi del prodotto nazionale era più basso in Francia. In secondo luogo, il livello assoluto dei prezzi sul mercato era più basso durante il periodo d'inchiesta per il caso comunitario che per il caso regionale. Pertanto, non c'è motivo di aumentare l'importo fissato per la differenza di qualità oltre i 10 ECU, e non sono stati presentati altri elementi di prova a favore di tale aumento.

iv) Cumulo delle importazioni oggetto di dumping (41) Per determinare l'impatto delle importazioni oggetto di dumping sull'inchiesta comunitaria, si deve verificare se l'effetto delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Lituania debba essere valutato cumulativamente.

(42) Ad un primo esame diversi fattori sembrano sostenere il cumulo - il volume delle importazioni originarie della Russia e della Lituania è significativo. Durante il periodo d'inchiesta, le quote di mercato di tali importazioni erano pari rispettivamente a 7,3 % e 3,2 %;

- le caratteristiche fisiche del nitrato di ammonio di qualità media importato da entrambi i paesi sono grosso modo simili;

- i prodotti russi e lituani sono in concorrenza uno con l'altro nel mercato comunitario e con il prodotto simile prodotto dall'industria comunitaria;

- i prodotti russi e lituani si servono dello stesso tipo di canali di distribuzione nella Comunità, e il prezzo di vendita del nitrato di ammonio di buona qualità di entrambi i paesi è grosso modo simile.

(43) In questo caso particolare, tuttavia, si è dovuto tener conto di altri fattori;

Sebbene il volume totale delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania sia aumentato nel periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni russe è aumentato del 55 % durante tale periodo rispetto al 1992/1993, mentre le importazioni dalla Lituania sono diminuite del 28 % per lo stesso periodo, nonostante una crescita globale del 3 % della domanda del mercato comunitario. La quota di mercato della Russia è salita dal 4,9 % al 7,3 %, mentre la quota della Lituania è scesa dal 4,6 % al 3,2 %. Pertanto la situazione delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania, che erano ad un livello di parità nel 1992/1993, durante il periodo d'inchiesta è variata al punto che le importazioni lituane in questo periodo erano pari solo al 40 % delle importazioni russe.

Anche se i prezzi di vendita praticati dagli importatori nella Comunità per il prodotto russo e lituano di qualità media non sono molto diversi, il prodotto lituano beneficia di un piccolo premio in termini di prezzo. Il prezzo medio cif all'importazione del prodotto lituano era di 89 ECU per tonnellata nel periodo dell'inchiesta, contro un prezzo di 75 ECU per tonnellata del prodotto russo. Anche il prezzo fob all'esportazione del nitrato di ammonio originario della Lituania è molto superiore a quello del prodotto russo. Questa differenza di prezzo medio si spiega con il fatto che una parte del prodotto spedito dalla Russia era di qualità scadente; questo tipo di prodotto beneficiava di prezzi eccezionalmente bassi all'immissione sul mercato comunitario e serviva a rinforzare l'immagine del prodotto russo come prodotto di qualità inferiore e meno affidabile rispetto al nitrato di ammonio proveniente dalla Lituania, che arrivava per la quasi totalità in buone condizioni alla frontiera comunitaria.

Inoltre, un elemento specifico di questo caso è la precedente inchiesta regionale nel Regno Unito, che ha portato all'istituzione di misure volte ad eliminare il pregiudizio dal mercato britannico. Fino al 1993 le importazioni russe e lituane erano concentrate nel Regno Unito. Durante il periodo d'inchiesta, la maggior parte delle importazioni lituane nella CE erano dirette verso il Regno Unito; l'elevata concentrazione in questo paese significa che la quota di mercato della Lituania per i restanti paesi della Comunità era di appena il 2 %, contro il 4 % nel Regno Unito. Per quanto riguarda le importazioni russe, invece, meno del 40 % delle importazioni da questo paese nella Comunità era destinato al Regno Unito, e la quota di mercato del prodotto russo era più uniforme in tutta la Comunità rispetto a quella del prodotto lituano.

Nel resto del mercato comunitario, escluso il Regno Unito, le importazioni russe sono aumentate in modo significativo durante il periodo dell'inchiesta, il che indica un allontanamento dal mercato britannico, mentre per le importazioni lituane la tendenza era al ribasso. Le importazioni dalla Lituania nella Comunità europea (escluso il Regno Unito) sono passate da 33 153 tonnellate (trimestre con scadenza a marzo 1993) a 28 676 tonnellate (trimestre con scadenza a marzo 1994), con una diminuzione pari al 13,5 %, mentre le esportazioni dalla Russia con la stessa destinazione e per lo stesso periodo hanno avuto un incremento da 22 768 tonnellate a 105 830 tonnellate, pari al 364 %.

v) Conclusione (44) Alla luce dell'andamento differenziato delle importazioni dalla Russia e dalla Lituania in termini di volume totale e di quota di mercato nella Comunità, della loro diversa concentrazione sul mercato del Regno Unito e della differenza di prezzo, si ritiene che data la situazione di concorrenza tra i due paesi il cumulo non risulti appropriato.

b) Situazione dell'industria comunitaria i) Produzione (45) La produzione di nitrato di ammonio dell'industria comunitaria è scesa da 4,68 milioni di tonnellate nel 1990/1991 a 3,69 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, con un declino del 21 %. Durante tale periodo comunque la produzione è stata del 6,7 % superiore al livello raggiunto nel 1992/1993, periodo durante il quale era scesa a 3,46 milioni di tonnellate.

ii) Utilizzazione degli impianti (46) La capacità produttiva dell'industria comunitaria è scesa da 9,12 milioni di tonnellate nel 1990/1991 a 8,58 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con una diminuzione del 6 %. Nello stesso periodo l'utilizzazione degli impianti è passata dal 51 % al 43 %.

iii) Scorte (47) Le scorte dell'industria comunitaria sono diminuite da 363 000 tonnellate alla fine del 1990/1991 a 201 000 tonnellate alla fine del periodo dell'inchiesta.

iv) Vendite nella Comunità (48) Tra il 1990/1991 e il 1992/1993 le vendite dell'industria comunitaria nella Comunità sono passate da 3,85 a 3,16 milioni di tonnellate. Nonostante una ripresa delle vendite, salite a 3,40 milioni di tonnellate durante il periodo d'inchiesta, il volume totale era ancora inferiore del 12 % rispetto al livello del 1990/1991.

v) Quota di mercato (49) La quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa dall'81 % nel 1990/1991 al 69 % nel 1992/1993, con un leggero incremento fino al 73 % nel periodo dell'inchiesta.

vi) Prezzi (50) I prezzi netti di vendita medi ponderati dell'industria comunitaria sono passati da 145,4 ECU per tonnellata nel 1990/1991 a 117,1 ECU per tonnellata nel 1992/1993, con un ulteriore calo nel periodo dell'inchiesta fino a 106,9 ECU per tonnellata. Pertanto, i prezzi durante il periodo dell'inchiesta erano inferiori del 26,5 % rispetto al livello del 1990/1991.

vii) Redditività (51) Il profitto dell'industria comunitaria sulle vendite nel 1990/1991, su base media ponderata, era del 15,6 %. Nel 1992/1993 si è registrata una perdita del 2,7 %, e nel periodo dell'inchiesta la perdita è ancora aumentata sino al 6,8 % sulle vendite.

viii) Occupazione (52) Il numero delle persone direttamente occupate dall'industria comunitaria nel settore del nitrato di ammonio è sceso da 2 444 nel 1990/1991 a 1 810 nel periodo dell'inchiesta, con una perdita di 634 posti di lavoro pari al 26 %. A tal proposito l'occupazione è quindi scesa in linea con la produzione, che è diminuita di poco più del 21 %.

c) Conclusione (53) È evidente che la situazione dell'industria comunitaria è peggiorata tra il 1990/1991 e la fine del periodo dell'inchiesta. L'andamento della maggior parte degli indicatori principali era negativo.

Durante tale periodo, si è verificato un calo per quanto riguarda la produzione, l'utilizzazione degli impianti, le vendite sul mercato interno e la quota di mercato, mentre i prezzi sono scesi del 26 % e il rendimento finanziario dell'industria è passato da una situazione di sano profitto nel 1990/1991 a una di grave perdita nel periodo dell'inchiesta.

Anche se la produzione dell'industria comunitaria e il volume delle vendite hanno avuto un miglioramento nel periodo dell'inchiesta rispetto al periodo 1992/1993, ciò rifletteva un generale miglioramento della domanda totale e della capacità di penetrazione nel mercato, dato che la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata di soli 4 punti percentuali, mentre il volume delle vendite è salito di quasi 8 punti percentuali. Al tempo stesso l'industria ha dovuto abbassare ulteriormente i prezzi nel periodo d'inchiesta, subendo una perdita più grave che nel periodo 1992/1993.

Inoltre, gli effetti sommati di un volume di vendite in calo e della riduzione dei prezzi hanno determinato una diminuzione del volume d'affari dell'industria comunitaria per il nitrato di ammonio nel periodo d'inchiesta, sceso ad un livello pari al 65 % del livello raggiunto nel 1990/1991.

(54) In vista dei fattori suelencati, si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole.

F. CAUSA

a) Pregiudizio causato dalle importazioni di prodotto originario della Russia i) Vendite (55) Tra il 1990/1991 e il periodo d'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 452 000 tonnellate, mentre le importazioni dalla Russia sono aumentate di 328 000 tonnellate. Anche se un quantitativo ridotto del prodotto russo era di qualità inferiore e veniva venduto a basso prezzo per essere utilizzato nelle soluzioni, è evidente che la maggior parte delle perdite sulle vendite interne dell'industria comunitaria possono essere attribuite alle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, che hanno sostituito tali vendite.

ii) Quota di mercato (56) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia è cresciuta dallo 0,3 % al 7,3 %. Durante lo stesso periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa di 8 punti percentuali, passando dall'81 % al 73 %.

(57) La quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata dal 69 % al 73 % tra il 1992/1993 e il periodo dell'inchiesta, ma tale incremento è stato ottenuto a spese delle importazioni da altre fonti (ivi compresa la Lituania), diminuite di 7 punti percentuali, cioè al livello del 1990/1991. La quota di mercato delle importazioni russe ha continuato a crescere tra il 1992/1993 e il periodo dell'inchiesta. In tali circostanze, è evidente che la diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta era dovuta principalmente all'aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Russia.

iii) Produzione (58) La produzione di nitrato di ammonio è diminuita di circa 1 milione di tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo d'inchiesta. L'aumento di 328 000 tonnellate del volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia ha contribuito significativamente a tale declino della produzione, e in modo corrispondente alla riduzione dell'utilizzazione degli impianti, pur tenendo conto della quantità di prodotto di qualità scadente, di cui al punto 56.

iv) Prezzi e redditività (59) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta, il prezzo medio netto di vendita dell'industria comunitaria è sceso da 145 a 107 ECU per tonnellata. Al tempo stesso, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia è aumentato di 328 000 tonnellate, sostituendo un volume equivalente di vendite dei produttori comunitari. Dal 1990/1991 le importazioni oggetto di dumping erano offerte in quantitativi consistenti a prezzi che, pur tenendo conto della differenza qualitativa tra il prodotto comunitario e il prodotto importato, erano sostanzialmente inferiori al costo di produzione dell'industria comunitaria.

L'inchiesta ha stabilito, in base a prove documentate, che molti acquirenti sono passati dal prodotto comunitario al prodotto russo esclusivamente per motivi di prezzo.

(60) Si conclude pertanto che i produttori comunitari hanno dovuto abbassare i prezzi fino a un livello molto inferiore ai costi per poter mantenere un certo volume di vendite, a causa dei prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia. Pertanto il livello modesto di sottoquotazione dei prezzi causato dalle importazioni russe durante il periodo dell'inchiesta, come già indicato al punto 39, previo un adeguamento per tener conto della qualità, riflette soltanto il livello al quale l'industria comunitaria è stata costretta ad abbassare i propri prezzi per poter competere, al punto che i prezzi risultavano inferiori ai costi del 7 %.

Le importazioni oggetto di dumping dalla Russia sono state quindi una causa importante della diminuzione dei prezzi dell'industria comunitaria, ed hanno avuto un ruolo primario nel declino da una situazione di redditività a una di notevole perdita.

b) Pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania i) Vendite (61) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta, le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 452 000 tonnellate, mentre il volume delle importazioni dalla Lituania è aumentato di 135 000 tonnellate. Il calo delle vendite sul mercato interno sembra quindi essere dovuto in parte alle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania. Tuttavia nel periodo d'inchiesta le vendite dell'industria comunitaria sono aumentate di 287 000 tonnellate rispetto al periodo 1992/1993, mentre le importazioni dalla Lituania sono diminuite di 58 000 tonnellate; pertanto, l'impatto globale delle importazioni dalla Lituania sembra essere stato piuttosto limitato.

ii) Quota di mercato (62) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania è aumentata dallo 0,3 % al 3,2 %. Durante tale periodo, la quota di mercato dell'industria comunitaria, come già detto, è scesa di 8 punti percentuali, dall'81 % al 73 %.

(63) In tali circostanze, è evidente quindi che la perdita di quota di mercato dell'industria comunitaria è in parte legata all'aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania. Va tuttavia ricordato che tra il 1992/1993 e il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni dalla Lituania è scesa dal 4,6 % al 3,2 %. Si conclude perciò che nel complesso le importazioni dalla Lituania abbiano contribuito solo in minima parte al declino della quota di mercato dell'industria comunitaria.

iii) Produzione (64) La produzione di nitrato di ammonio è diminuita di circa 1 milione di tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta. Si ritiene che l'aumento di 135 000 tonnellate del volume delle importazioni oggetto di dumping abbia avuto un ruolo minore in questo calo della produzione e nella riduzione dell'utilizzazione degli impianti. Durante il periodo dell'inchiesta, la produzione comunitaria è aumentata di 232 000 tonnellate e le importazioni dalla Lituania sono diminuite di 58 000 tonnellate.

iv) Prezzi e redditività (65) Il prezzo delle importazioni lituane è superiore a quello delle importazioni russe, e solo un volume limitato di produzione comunitaria sembra essere stato sostituito dalle importazioni lituane. Inoltre, il prezzo dei produttori comunitari è diminuito del 9 % durante il periodo dell'inchiesta, mentre al tempo stesso il volume delle importazioni del prodotto lituano è sceso del 28 %, e il prezzo cif è aumentato del 9 %.

(66) Considerando quanto sopra, si conclude che le importazioni dalla Lituania non hanno avuto un impatto significativo sui prezzi e sulla redditività dei produttori comunitari.

c) Pregiudizio causato da altri fattori i) Importazioni da altre fonti (67) Tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni da altri paesi, escluse la Russia e la Lituania, è diminuito da 629 000 a 537 000 tonnellate, con una diminuzione di 92 000 tonnellate, equivalente al 15 %. Durante tale periodo la quota di mercato di queste importazioni, provenienti principalmente dall'Europa dell'est e dal Nordafrica, sono diminuite dal 13,2 % all'11,6 %. Inoltre, nonostante queste importazioni avessero prezzi più bassi di quelli praticati dai produttori comunitari, erano vendute in buona parte a prezzi superiori a quelli delle importazioni provenienti dalla Russia o dalla Lituania.

(68) Si conclude pertanto che le importazioni da altre fonti non abbiano contribuito in modo sensibile al pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta.

ii) Calo della domanda generale (69) Il consumo comunitario totale di nitrato di ammonio è diminuito di 109 000 tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta. Durante lo stesso periodo le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite di 452 000 tonnellate, mentre le importazioni dalla Russia e dalla Lituania hanno registrato un aumento di 463 000 tonnellate. Alla luce di quanto sopra, si conclude che il calo della domanda globale comunitaria abbia avuto un ruolo marginale nella diminuzione delle vendite dell'industria comunitaria.

iii) Strategia dei produttori comunitari (70) Dal momento che il volume della produzione comunitaria è diminuito di 1 milione di tonnellate tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni oggetto di dumping sono aumentate di 463 000 tonnellate, è evidente che altri fattori devono essere intervenuti nel determinare il declino della produzione e conseguentemente dell'utilizzazione degli impianti e dell'occupazione. L'inchiesta ha stabilito che due fattori sono intervenuti in questo senso:

i) una riduzione delle scorte dell'industria comunitaria (vedere punto 47),

ii) una diminuzione nella quantità di nitrato di ammonio utilizzata per il consumo interno da parte dei produttori comunitari, principalmente per aggiungerlo a fertilizzanti composti.

È chiaro che questi due fattori hanno contribuito al declino della produzione dell'industria comunitaria.

(71) L'inchiesta ha stabilito inoltre che tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha mantenuto un livello di produzione in eccesso rispetto alla domanda di mercato. Mentre è assodato che in alcuni stabilimenti una parte della capacità dichiarata di produzione di nitrato di ammonio può essere impiegata per produrre anche altri prodotti azotati, e che pertanto la capacità globale risulta ridotta del 6 %, è chiaro che in generale la capacità dell'industria comunitaria sarebbe comunque eccedente rispetto alla domanda, anche in assenza delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Lituania. Questo stato di cose sembra aver contribuito a mantenere un livello di costi fissi più elevato del necessario per questo prodotto.

d) Conclusione (72) Gli altri fattori sopra identificati (punti da 67 a 71) hanno contribuito al declino della produzione dell'industria comunitaria, dell'utilizzazione degli impianti e dell'occupazione, e il mantenimento di un livello di sovrapproduzione può aver contribuito a determinare costi di produzione più elevati del necessario, con un conseguente impatto sui profitti. Ciononostante, va notato che tra il 1990/1991 e il periodo dell'inchiesta l'industria comunitaria ha potuto ridurre i costi medi di produzione da 126 a 115 ECU per tonnellata, e nonostante questo sforzo non era in grado di competere con le importazioni oggetto di dumping.

(73) Le importazioni oggetto di dumping dalla Lituania hanno avuto un certo impatto sulle vendite e sulle quote di mercato dell'industria comunitaria, e un ruolo minore nella diminuzione della produzione e dell'utilizzo degli impianti (punti 61-66). Tuttavia, dato il volume ridotto delle importazioni dalla Lituania e il loro notevole calo durante il periodo dell'inchiesta, il contributo di queste importazioni al pregiudizio subito dall'industria comunitaria nel suo insieme deve essere considerato di minore entità. Come già detto, le importazioni lituane hanno avuto una penetrazione significativa solo nel mercato del Regno Unito, dove restano in vigore misure antidumping regionali relative al nitrato di ammonio lituano.

(74) Il rimanente pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia consiste in buona parte nella diminuzione delle vendite e della quota di mercato, e soprattutto nella caduta dei prezzi e dei profitti dell'industria comunitaria. Le importazioni russe hanno avuto un impatto significativo anche sulla produzione e sull'utilizzazione degli impianti, nonché sull'occupazione (punti da 55 a 60). L'impatto delle importazioni russe è stato subito dall'industria comunitaria nel suo insieme, dal momento che la penetrazione di tali importazioni nel mercato era consistente e in aumento in tutta la Comunità.

(75) In conclusione, è stato stabilito che una parte del pregiudizio subito dall'industria comunitaria è stato causato da altri fattori oltre alle importazioni oggetto di dumping. La parte di pregiudizio attribuite alle importazioni oggetto di dumping dalla Lituania non può essere considerata rilevante. Tuttavia, vista la gravità del pregiudizio complessivo in questo caso, si deve concludere che il restante pregiudizio, causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Russia, considerato isolatamente, è notevole.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali (76) Nel considerare se l'interesse della Comunità richieda l'adozione di misure antidumping, viene data particolare attenzione all'obiettivo di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dal dumping causa del pregiudizio e di ripristinare una concorrenza leale.

2. Conseguenze per l'industria comunitaria (77) Per quanto riguarda il presente procedimento, in mancanza di misure atte a correggere gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, alcuni produttori comunitari potrebbero essere costretti a chiudere alcuni impianti o a cessare completamente l'attività, soprattutto a causa del volume elevato di sovrapproduzione in Russia, e delle pratiche di dumping riscontrate durante il periodo dell'inchiesta. Ciò recherebbe una notevole perdita occupazionale nella Comunità e ridurrebbe la concorrenza sul mercato.

(78) L'EFIA ha affermato che non c'è sovrapproduzione in Russia; tale affermazione è tuttavia contraddetta dalle risposte degli esportatori che hanno collaborato, i quali nell'insieme hanno una capacità di produzione inutilizzata di oltre 1 milione di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta, e che inoltre rappresentano solo una parte minore della produzione di nitrato di ammonio in Russia. Uno studio indipendente pubblicato nel gennaio 1995 è giunto a concludere che la sovrapproduzione di nitrato di ammonio in Russia era pari a 5 milioni di tonnellate.

3. Impatto sugli utilizzatori (79) Gli agricoltori nella Comunità hanno beneficiato, nel breve termine, dei prezzi bassi delle importazioni oggetto di dumping; va ricordato tuttavia che i fertilizzanti costituiscono solo il 12 % dei costi totali di produzione degli agricoltori nella Comunità, dato che il prezzo dei fertilizzanti è sceso considerevole negli ultimi anni.

Pertanto, è improbabile che gli adeguamenti di prezzo risultanti dall'imposizione di misure antidumping abbiano un impatto significativo sul bilancio degli agricoltori, soprattutto a causa della misura modesta delle misure necessarie ad eliminare il dumping causa di pregiudizio; nel complesso, questa non può essere una ragione sufficiente per non adottare misure di legittima protezione dei produttori comunitari.

4. Impatto sugli scambi con la Russia (80) Nel verificare l'interesse della Comunità e nel formulare proposte, si deve tener conto dell'impegno espresso dalla Comunità di incoraggiare gli scambi con la Russia per agevolarne il passaggio verso un'economia di mercato. Questo non significa naturalmente che non si debbano prendere misure antidumping dove necessario, bensì che le soluzioni proposte devono cercare di ridurre al minimo il possibile conflitto tra l'esigenza di eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping all'industria comunitaria e la necessità di incoraggiare scambi continuativi e in continuo aumento con la Russia.

5. Conclusione (81) Si è concluso che l'adozione di misure antidumping è nell'interesse della Comunità; si dovrà comunque tener conto delle considerazioni esposte al punto 80 nel determinare le misure da adottare.

H. CONCLUSIONE

1. Chiusura del procedimento a livello comunitario nei confronti della Lituania (82) Poiché si è concluso che le importazioni dalla Lituania non hanno causato pregiudizio notevole all'industria comunitaria, il procedimento nei confronti di questo paese è stato chiuso con la decisione 95/344/CE della Commissione (1).

2. Misure in vigore relative al mercato del Regno Unito (83) L'attuale inchiesta a livello comunitario relativa alle importazioni di nitrato d'ammonio dalla Lituania e dalla Russia ha determinato che, nel caso della Russia, l'adozione di misure antidumping è giustificata. Inoltre, dal maggio 1994 sono in vigore misure antidumping relative alle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia e dalla Lituania nel Regno Unito, a conclusione dell'inchiesta regionale di cui al punto 2.

Le misure suddette consistono di impegni quantitativi che limitano le importazioni annuali dalla Lituania e dalla Russia nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno per ciascun paese.

(84) Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, le misure regionali non forniscono una protezione adeguata per l'industria comunitaria nel suo insieme, dal momento che durante il periodo dell'inchiesta il 60 % delle importazioni comunitarie di nitrato di ammonio dalla Russia erano dirette a paesi diversi dal Regno Unito. In termini di volume, questo significa più di 200 000 tonnellate, con un netto incremento rispetto al 1992/1993.

Durante tale periodo, inoltre, gli Stati membri, ad esclusione del Regno Unito, rappresentavano il 55 % della produzione comunitaria e il 60 % della domanda, e i produttori in questione hanno subito perdite più forti per quanto riguarda i prezzi e la redditività rispetto ai produttori del Regno Unito.

3. Misure definitive a livello Comunitario per le importazioni dalla Russia (85) Per le importazioni dalla Russia le misure antidumping a livello comunitario risultano giustificate, pertanto devono essere abrogate le misure regionali relative al Regno Unito su questa importazioni, per evitare che il Regno Unito usufruisca contemporaneamente di due diverse misure protettive.

Il procedimento regionale relativo alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia è stato quindi chiuso con la decisione 95/345/CE della Commissione (2).

(86) Diverse parti hanno affermato che i prezzi del nitrato di ammonio nella Comunità, e di conseguenza la situazione dei produttori comunitari, sono migliorati dalla fine del periodo dell'inchiesta, e che pertanto le misure di protezione non sono più necessarie.

Non è stata svolta un'inchiesta formale, ma sembra che effettivamente il mercato del nitrato di ammonio, come il mercato dei fertilizzanti azotati nel suo insieme, abbia avuto un miglioramento dopo la fine del periodo dell'inchiesta. Tuttavia ciò non elimina la necessità di eliminare il dumping causa di pregiudizio, anche se nel determinare il tipo di misure da adottare si dovrà tener conto di questa situazione.

4. Tipo di misure (87) Si è deciso di imporre misure antidumping definitive sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, sotto forma di un dazio variabile; tale dazio avrebbe il vantaggio di aumentare i prezzi all'esportazione ad un livello sufficiente ad eliminare il dumping causa di pregiudizio, evitando al tempo stesso di imporre un carico eccessivo agli esportatori che li porti ad aumentare i prezzi fino ad un livello eccessivo rispetto al necessario.

Tale approccio concilia al meglio la necessità di eliminare il dumping causa di pregiudizio con le considerazioni esposte ai punti 80 e 86.

(88) L'EFIA ha espresso il timore che un dazio a prezzo minimo possa rendere difficoltose le esportazioni nella Comunità nel caso di una caduta dei prezzi di mercato o di una variazione del tasso di cambio del dollaro USA. Per ovviare a tali eventualità, il Consiglio rileva che la Commissione è disposta a prendere in considerazione un rapido riesame delle misure nel caso vengano fornite prove sufficienti in questo senso, anche prima dello scadere di un anno dalla data di imposizione delle misure.

5. Aliquota del dazio a) Prezzo indicativo per l'industria comunitaria (89) Per determinare l'aumento di prezzo delle importazioni oggetto di dumping necessario ad eliminare il pregiudizio per l'industria comunitaria, è stato calcolato il costo medio ponderato per tonnellata della produzione dell'industria comunitaria per il nitrato di ammonio in sacchi, cui è stato sommato un profitto del 5 % per arrivare a un prezzo che garantisca l'eliminazione del pregiudizio.

In recenti procedimenti antidumping relativi alle soluzioni di urea e nitrato di ammonio (UAN) è stato calcolato un profitto del 5 % sui costi, e lo stesso margine di profitto è stato considerato adeguato per i fertilizzanti azotati nei procedimenti antidumping.

(90) L'EFMA ha affermato che il margine di profitto indicativo del 10 % sui costi, utilizzato nel caso regionale del Regno Unito, sarebbe più adeguato.

(91) Tale margine di profitto, di cui si è tenuto conto per il procedimento regionale, non è stato applicato ai reali costi di produzione dell'industria britannica, bensì ai costi adeguati per escludere l'impatto di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping. In ogni caso, l'industria britannica rappresenta solo una parte minore della produzione comunitaria di nitrato di ammonio, ed ha costi inferiori rispetto agli altri produttori comunitari. Pertanto la struttura dei costi dell'industria britannica sembra prestarsi quindi ad un ragionevole aspettativa di profitti più elevati, in normali condizioni di mercato, rispetto all'industria comunitaria nell'insieme. Si è stabilito inoltre che i costi fissi dell'industria comunitaria sono leggermente gonfiati dal mantenimento di un livello di sovrapproduzione (punto 71). L'EFMA ha affermato altresì che sarebbe opportuno tener conto di un margine di profitto maggiore a causa di alcuni costi legati alla produzione di nitrato di ammonio, che non sono presenti per la produzione di soluzioni di urea o di UAN. L'EFMA non ha però fornito prove sufficienti a sostenere questa affermazione. Considerando i fattori sopra esposti, e dopo attento esame della questione, si conclude che il margine di 5 % rispetto ai costi reali rimane un livello di profitto adeguato.

(92) Calcolando un profitto del 5 %, e tenendo conto dei 10 milioni per la differenza di qualità di cui al punto 38, l'aumento di prezzo delle importazioni oggetto di dumping necessario ad eliminare il pregiudizio è di 20,4 ECU per tonnellata per le importazioni dalla Russia.

b) Dazio basato sull'eliminazione del pregiudizio (93) I margini di dumping per quanto riguarda il nitrato di ammonio originario della Russia ammonta a 31,3 ECU per tonnellata.

Dal momento che il margine di dumping è superiore all'aumento di prezzo necessario ad eliminare il pregiudizio (« margine di pregiudizio ») l'aliquota del dazio antidumping verrà stabilita in base al margine di pregiudizio pari a 20,4 ECU per tonnellata.

c) Calcolo del prezzo minimo per la determinazione di un dazio variabile (94) La soglia del prezzo minimo è calcolata in base al prezzo all'esportazione (franco frontiera) cui vengono sommati il margine di pregiudizio e i costi di trasporto e assicurazione, nonché il margine per i distributori, per arrivare al prezzo cif franco frontiera comunitaria a dazio non corrisposto. Il dazio antidumping verrà riscosso solamente se il prezzo cif all'importazione scende al di sotto di questo livello.

(95) Per calcolare i costi sostenuti tra esportazione e importazione, non è sufficiente calcolare la differenza tra i prezzi all'esportazione franco frontiera russa e i prezzi cif Eurostat, dal momento che il prezzo cif medio delle importazioni russe risulta ridotta da una parte di prodotto al di sotto degli standard qualitativi, mentre il prezzo all'esportazione si basa unicamente sul nitrato di ammonio di buona qualità. Il confronto di cui sopra non terrebbe debito conto dei costi sostenuti e darebbe come risultato un prezzo minimo che non eliminerebbe completamente il pregiudizio.

In mancanza della piena collaborazione da parte degli importatori ed esportatori russi di nitrato di ammonio, il metodo più adeguato consisterebbe nel calcolare i costi sostenuti tra esportazione ed importazione nella Comunità del prodotto lituano, stabiliti in base ai dati verificati nel corso dell'inchiesta. Il prodotto lituano è un prodotto di qualità buona ed uniforme, spedito all'incirca dalla stessa distanza e alle stesse condizioni del nitrato di ammonio russo.

Il ministero russo per le relazioni economiche esterne ha affermato che l'importo di 24,7 ECU per tonnellata, calcolato con il metodo di cui sopra, è troppo elevato, ed ha comunicato alcuni dati forniti dagli esportatori che indicano costi di trasporto più bassi.

Questi dati non possono essere accettati, dal momento che sono stati presentati molto tardi durante lo svolgimento del procedimento e non sono stati verificati; essi si riferivano inoltre solo a una piccola parte delle esportazioni totali e omettevano gli elementi di costo relativi ad agenti o altri intermediari che comprano e vendono il prodotto nello stadio intermedio tra lo stadio fob e lo stadio cif nella Comunità. Secondo le informazioni comunicate nel corso delle verifiche, questo è infatti il normale percorso di vendita del nitrato di ammonio russo.

Applicando quanto sopra al nitrato di ammonio russo, si ha il calcolo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

(96) Il prezzo minimo per le importazioni di prodotto imballato in sacchi dalla Russia dovrebbe essere pertanto 102,9 ECU per tonnellata.

(97) L'EFIA ha affermato che il prezzo minimo deve essere ridotto nel caso il nitrato di ammonio venga importato allo stato sfuso. A questo proposito si ritiene che l'esistenza di un prezzo minimo più basso per il prodotto sfuso aprirebbe inevitabilmente la possibilità di evitare il dazio antidumping sulle importazioni in sacchi, mediante adeguamenti compensatori per il costo dell'imballaggio.

Si conclude pertanto che per mantenere l'efficacia delle misure è necessario imporre lo stesso prezzo di 102,9 ECU per tonnellata sia sul prodotto in sacchi che per il prodotto sfuso.

6. Impegno (98) Il ministero russo per le relazioni economiche esterne ha proposto di limitare le esportazioni nella Comunità a 300 000 tonnellate l'anno e di rilasciare licenze solo per un prezzo pari o superiore a un prezzo indicativo che rispecchi il « prezzo di mercato » della Comunità. L'impegno non è accettabile, dal momento che il limite di 100 000 tonnellate fissato con gli impegni quantitativi per il mercato britannico, accettati con la decisione 94/293/CE, è già stato superato a febbraio 1995, nonostante il fatto che le autorità russe si erano impegnate a limitare le esportazioni a 100 000 tonnellate per il periodo di 12 mesi con scadenza 21 maggio 1995.

Alla luce di quanto sopra, le autorità russe non hanno dimostrato in modo adeguato la loro capacità di soddisfare i requisiti di controllo degli impegni relativi alle esportazioni di nitrato di ammonio.

Inoltre:

(99) L'importo di 300 000 tonnellate è troppo elevato, e rappresenta una riduzione pari soltanto al 27 % del volume delle importazioni rispetto al periodo dell'inchiesta, anche tenendo conto delle 70 000 tonnellate di nitrato di ammonio importate in Austria, Finlandia e Svezia. Tale riduzione non è sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria.

(100) In ogni caso, dato che è ancora in vigore il limite di 100 000 tonnellate per le importazioni dalla Lituania nel Regno Unito, il fatto di accettare un limite più alto per le importazioni russe nell'intera Comunità darebbe la possibilità alla Russia di esportare più di 100 000 tonnellate nel Regno Unito, costituendo quindi un premio per gli esportatori russi che hanno causato pregiudizio nel passato, soprattutto per il fatto che hanno superato i limiti fissati con il procedimento regionale.

(101) Il « prezzo indicativo », pur riflettendo i prezzi più alti dell'offerta, non sarebbe sempre uguale o superiore al prezzo minimo necessario ad eliminare il dumping causa di pregiudizio: le autorità russe richiedono una certa flessibilità legata al mercato. Ad ogni modo, il ministero non sarebbe in grado di controllare in pratica il prezzo reale pagato.

7. Conclusione (102) Si è concluso pertanto che l'impegno di cui sopra non può essere accettato, e che è necessario imporre il dazio antidumping variabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia che rientra nei codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.

2. L'aliquota del dazio definitivo è pari alla differenza tra 102,90 ECU per tonnellata netta di prodotto e il prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo sia inferiore.

3. Salvo altrimenti specificato, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 agosto 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. SOLANA

(1) A causa degli arrotondamenti le somme delle cifre indicate nel testo possono dar luogo a totali non sempre esatti.

(1) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) (2) (3) GU n. C 158 del 9. 6. 1994, pag. 3.

(4) (1) (1) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) Vedi pagina 0 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.