Regolamento (CE) n. 2015/95 della Commissione, del 21 agosto 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione e il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti Comunitàri
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 22/08/1995 pag. 0002 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 2015/95 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione e il regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 (2), in particolare l'articolo 12, visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (3) (di seguito denominato « sistema integrato »), modificato da ultimo dla regolamento (CE) n. 3235/94 (4), in particolare l'articolo 12, considerando che è permesso computare nell'ambito del ritiro obbligatorio dalla produzione le terre ammissibili al regime dei seminativi che sono messe a riposo in virtù del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (5) e del regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (6); che, per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori, la disposizione concernente l'assimilazione di alcune terre messe a riposo deve essere ampliata in modo da comprendere le terre messe a riposo che rientrano nel campo d'applicazione di questi due regolamenti in seguito a domanda presentata ai sensi dell'uno o dell'altro regolamento a partire dal 28 giugno 1995; che occorre non applicare alle superfici in causa alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95, che sono incompatibili con le esigenze dei due regolamenti suindicati; considerando che tali cambiamenti cominceranno ad applicarsi al ritiro di seminativi effettuato per la campagna di commercializzazione 1996/1997; considerando che nel quadro dell'applicazione del sistema integrato occorre dichiarare separatamente le particelle ritirate dalla produzione sia per motivi di protezione dell'ambiente, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92, sia a fini di imboschimento, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2080/92, le quali sono oggetto di una detrazione nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che è quindi necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1648/95 (9); considerando che il regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo (10), modificato dal regolamento (CE) n. 1664/95, prevede la concessione in Portogallo di aiuti diretti all'ettaro per alcuni cereali durante un periodo transitorio; considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 la compensazione per l'obbligo di messa a riposo dei seminativi tiene conto di tali aiuti; che l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 762/94 fa riferimento, per errore, unicamente al ritiro obbligatorio fondato sulla rotazione; che occorre far riferimento anche alle altre forme di ritiro obbligatorio; considerando che il regolamento (CE) n. 2990/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, recante deroga, per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna 1995/1996, al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (11), prevede una deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1765/92 per quanto riguarda l'obbligo di messa a riposo per la campagna di commercializzazione 1995/1996 e fissa al 12 % l'obbligo di ritiro basato sulla rotazione; che il regolamento suddetto è stato pubblicato nel mese di dicembre 1994; che i produttori portoghesi hanno seminato le colture invernali in base alla legislazione allora vigente, che fissava al 15 % l'obbligo di messa a riposo nel caso fosse basato sulla rotazione e al 20 % per le altre forme di ritiro dalla produzione, ritenendo che l'aiuto diretto sarebbe stato versato per tutte le terre messe a riposo; che, tenuto conto delle legittime aspettative dei produttori portoghesi, è il caso di concedere a questi ultimi, per la campagna 1995/1996, l'aiuto diretto per la superficie di terre messe a riposo che supera la superficie del ritiro obbligatorio, limitatamente al 15 % nel caso del ritiro basato sulla rotazione e al 20 % per le altre forme di ritiro; considerando che occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 762/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 762/94 è modificato come segue: 1. All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia, le superfici precedentemente ritirate dalla produzione a norma dei regolamenti (CEE) n. 2328/91 e (CEE) n. 1765/92 e quelle ritirate a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 o imboschite a norma del regolamento (CEE) n. 2080/92 in seguito a domanda presentata a norma dell'uno o dell'altro di questi due regolamenti a partire dal 28 giugno 1995, sono assimilate a superfici effettivamente coltivate, salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1 del presente regolamento. » 2. All'articolo 3: a) il testo del paragrafo 2 è completato dalla frase seguente: « Queste disposizioni non si applicano tuttavia alle superfici ritirate dalla produzione nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92 o del regolamento (CEE) n. 2080/92 computate nell'ambito del ritiro obbligatorio dalla produzione, qualora risultino incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento contenute in questi due regolamenti. » b) Il paragrafo 5 è soppresso. 3. L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 8 Per quanto riguarda il Portogallo, la compensazione prevista dall'articolo 7, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1765/92 per il ritiro di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è maggiorata degli importi indicati in allegato. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3653/90. Tuttavia, per la campagna 1995/1996, la compensazione per la superficie ritirata dalla produzione che supera la superficie corrispondente al ritiro obbligatorio è maggiorata degli importi indicati in allegato, entro i limiti del 15 % per il ritiro effettuato in regime di rotazione e del 20 % per le altre forme di ritiro. » Articolo 2 All'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 3887/92, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente: « Tuttavia vanno dichiarate separatamente le utilizzazioni seguenti: - produzione di foraggi da disidratare, sia mediante essiccazione artificiale che al sole, di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio (*), - ritiro dei seminativi dalla produzione a fini ambientali e di imboschimento ai sensi, rispettivamente, dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e (CEE) n. 2080/92, detratti dall'obbligo di messa a riposo. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1995. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (*) GU n. L 63 del 21. 3. 1995, pag. 1.