Regolamento (CE) n. 1959/95 della Commissione, del 9 agosto 1995, che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC ex 7304, 7305, ex 7306, 3102 10 10 e 3105 originari delle Repubbliche di Bosnia- Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3357/94 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 189 del 10/08/1995 pag. 0012 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 1959/95 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 1995 che ripristina i dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC ex 7304, 7305, ex 7306, 3102 10 10 e 3105 originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che beneficiano dei massimali tariffari previsti dal regolamento (CE) n. 3357/94 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3357/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce massimali e una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1995) (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, considerando che, in virtù dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato alle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e al territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nell'ambito di massimali tariffari; che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento in questione, dal momento in cui si raggiungono tali massimali, la Commissione può ripristinare, mediante regolamento e fino al termine dell'anno civile, i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi; considerando que le importazioni dei prodotti elencati in allegato, originari delle suddette repubbliche beneficiarie delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto mediante imputazione il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili a tali repubbliche per i prodotti in causa è reso necessario dalla situazione del mercato comunitario; considerando che è opportuno ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 13 agosto 1995, la riscossione dei dazi doganali, sospesa nel 1995 in virtù del regolamento (CE) n. 3357/94, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti elencati in allegato originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e del territorio dell'ex Repubblica iugoslavia di Macedonia. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1995. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>