31995R1925

Regolamento (CE) n. 1925/95 della Commissione, del 3 agosto 1995, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1995 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/08/1995 pag. 0027 - 0028


REGOLAMENTO (CE) N. 1925/95 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1995 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1995 per taluni prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli accordi di liberalizzazione degli scambi conclusi tra la Comunità e la Repubblica estone, la Repubblica lettone e la Repubblica lituana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione, del 13 luglio 1995, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e i paesi Baltici (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CE) n. 1713/95 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire percentuali di riduzione di alcuni quantitativi richiesti per il periodo da 1° luglio al 30 settembre 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1995 in virtù del regolamento (CE) n. 1713/95, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995.

Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione

ALLEGATO

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