31995R1917

Regolamento (CE) n. 1917/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, che stabilisce alcune misure relative alle importazioni di prodotti agricoli trasformati provenienti dell'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 04/08/1995 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1917/95 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1995 che stabilisce alcune misure relative alle importazioni di prodotti agricoli trasformati provenienti dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro degli accordi preferenziali tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, sono state stabilite concessioni reciproche per alcuni prodotti agricoli trasformati;

considerando che tali accordi consentono alle parti contraenti di prelevare, all'importazione, un elemento mobile o un importo fisso;

considerando che, in seguito alla decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986/1994) (1), talune concessioni in materia di prodotti agricoli trasformati saranno modificate a decorrere dal 1° luglio 1995;

considerando che, di conseguenza, taluni aspetti degli accordi conclusi con l'Islanda, con la Norvegia e con la Svizzera e, in particolare, i prodotti relativi ai prodotti agricoli trasformati allegati agli accordi stessi dovrebbero essere modificati, allo scopo di mantenere le preferenze reciproche al livello attuale;

considerando che, a tal fine, sono in corso con i paesi interessati negoziati per modificare tali protocolli; che non era tuttavia possibile concludere tali negoziati e attuare le necessarie modifiche entro il 1° luglio 1995;

considerando che, in queste circostanze, è opportuno che la Comunità europea adotti misure autonome intese a mantenere le preferenze reciproche al livello attuale in attesa della conclusione dei negoziati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1995, gli importi di base presi in considerazione al momento del calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, delle merci originarie della Svizzera sono quelli menzionati all'allegato I del presente regolamento.

2. Nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1995, gli importi di base presi in considerazione al momento del calcolo degli elementi agricoli e dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, delle merci originarie della Norvegia e dell'Islanda sono quelli menzionati all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione adotta soltanto le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'attuazione degli elementi agricoli di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, se è fornita l'assicurazione che rispettivamente la Svizzera, la Norvegia e l'Islanda attueranno contemporaneamente o entro termini brevissimi misure di effetto analogo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995.

Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>SPAZIO PER TABELLA>

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>SPAZIO PER TABELLA>