Regolamento (CE) n. 1842/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l' Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall' altro
Gazzetta ufficiale n. L 177 del 28/07/1995 pag. 0015 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 1842/95 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1995 che stabilisce, per il 1995, le modalità di applicazione dei contingenti tariffari di animali vivi della specie bovina, previsti dagli accordi di liberalizzazione degli scambi tra la Comunità, da un lato, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altro LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (5), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, considerando che gli accordi di liberalizzazione degli scambi prevedono l'apertura di un contingente tariffario annuo per l'importazione di 3 500 animali della specie bovina di peso compreso tra 160 e 300 kg, originari e provenienti dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania, con riduzione del 75 % degli importi specifici dei dazi fissati nella tariffa doganale comune (TDC); che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale contingente per il 1995; considerando che, ferme restando le disposizioni degli accordi suddetti volte a garantire l'origine dei prodotti, è opportuno stabilire che, per la gestione del regime considerato, si faccia ricorso ai titolo d'importazione; che, a tal fine, è d'uopo fissare le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativa ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (7), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilice le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8), che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il contingente tariffario aperto per il 1995 per l'importazione di 3 500 animali vini della specie bovina, di cui ai codici NC 0102 90 41 o 0102 90 49, originari e provenienti dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania, è importato conformemente al disposto del presente regolamento. 2. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella TDC sono ridotti del 75 % per i quantitativi indicati al paragrafo 1. Articolo 2 Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1: a) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, deve fornire alle autorità competenti dello Stato membro interessato la prova di aver importato e/o esportato nel 1994 almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90 in provenienza o a destinazione di paesi che, in rapporto al richiedente stesso, erano da considerarsi paesi terzi alla data del 31 dicembre 1994; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA; b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto; c) la domanda di titolo d'importazione: - deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi, e - non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % della quantità disponibile. Qualora superi tale quantitativo, la domanda di titolo viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo; d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano l'indicazione del paese di provenienza nella casella 7 e del paese d'origine nella casella 8; il titolo obbliga ad importare da uno dei paesi indicati all'articolo 1, paragrafo 1; e) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture: - Reglamento (CE) n° 1842/95, - Forordning (EF) nr. 1842/95, - Verordnung (EG) Nr. 1842/95, - Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1842/95, - Regulation (EC) No 1842/95, - Règlement (CE) n° 1842/95, - Regolamento (CE) n. 1842/95, - Verordening (EG) nr. 1842/95, - Regulamento (CE) nº 1842/95, - Asetus (EY) N :o 1842/95, - Foerordning (EG) nr 1842/95 ; f) al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, l'importatore deve impegnarsi a indiare alle autorità competenti dello Stato membro importatore, entro un mese dal giorno dell'importazione: - il numero di animali importati, - l'origine di questi animali. Entro la fine di ogni mese, dette autorità trasmettono tali informazioni alla Commissione. Articolo 3 1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto dal 25 al 29 settembre 1995. 2. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 13 ottobre 1995, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande di titolo. 4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli non superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. 5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati al più presto possibile. 6. I titoli d'importazione sono rilasciati solo per un quantitativo pari o superiore a 50 capi. Qualora, a seguito dei quantitativi richiesti, si ottengano con la riduzione proporzionale quantitativi per singolo titolo inferiori a 50 capi, gli Stati membri assegnano mediante sorteggio titoli per 50 capi. 7. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità. Articolo 4 Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95. Tuttavia, per ciò che riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione viene percepita l'aliquota intera del dazio fissato nella TDC. Articolo 5 1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti scaturenti dai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili. 2. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, il periodo di validità dei titoli d'importazione rilasciati scade il 31 dicembre 1995. Articolo 6 Gli animali saranno messi in libera pratica su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo 3 allegato agli accordi di liberalizzazione degli scambi. Articolo 7 1. Ogni animale importato nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è contrassegnato mediante: - un marchio indelebile, ovvero - una tacca articolare ufficiale o ufficialmente approvata dallo Stato membro, applicata su almeno un orecchio dell'animale. 2. Il marchio e la tacca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica , di constatare la data di detta immissione e l'identità dell'importatore. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >INIZIO DI UN GRAFICO> Telefax CE: (32-2) 296 60 27 Applicazione del regolamento (CE) n. 1842/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 - CARNI BOVINE DOMANDA DI TITOLI DI IMPORTAZIONE CON RIDUZIONE DEGLI IMPORTI SPECIFICI DEI DAZI DOGANALI DELLA TDC Data: Periodo: Stato membro: Numero d'ordine Richiedente (nome e indirizzo) Quantitativo (capi) Totale Stato membro: Telefax: Telefono: >FINE DI UN GRAFICO>