31995R1802

Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1ºfebbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 174 del 26/07/1995 pag. 0027 - 0031


REGOLAMENTO (CE) N. 1802/95 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995 recante adeguamento e modifica dei regolamenti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che hanno fissato, anteriormente al 1° febbraio 1995, alcuni prezzi e importi i cui valori in ecu sono stati adattati a seguito della soppressione del coefficiente correttore dei tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1538/95 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 3, l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2742/90 (4), in particolare l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (6), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 518/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica eruopea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 2233/93 (8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 519/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (9), modificato dal regolamento (CEE) n. 2234/93 (10), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (11), modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93 (12), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 10 e l'articolo 24, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo (14), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 (16), in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3641/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo intermedio sul commercio e delle misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (17), in particolare l'articolo 1,

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (19), ha modificato il valore in ecu di alcuni prezzi e importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, il quale incideva, fino al 31 gennaio 1995, sui tassi di conversione utilizzati per l'agricoltura; che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi e degli importi di cui trattasi sono stati determinati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 (2);

considerando che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, per evitare confusioni e agevolare l'applicazione della politica agraria comune, è opportuno sostituire i valori in ecu dei prezzi e degli importi di cui trattasi che sono applicabili almeno a partire:

- dal 1° gennaio 1996 per gli importi che non sono riconducibili ad una campagna di commercializzazione,

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1996 per i prezzi o gli importi per i quali tale campagna inizia del gennaio 1996,

- dall'inizio della campagna di commercializzazione 1995/1996 negli altri casi,

e che figurano negli atti entrati in vigore anteriormente al 1° febbraio 1995;

considerando che, per alcuni importi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di facilitare la gestione delle misure in questione occorre prevedere un arrotondamento che riduca il numero di decimali previsto dall'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che occorre conseguentemente modificare i regolamenti seguenti:

1) regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/89 (4);

2) regolamento (CEE) n. 1105/68 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92 (6);

3) regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/92 (8);

4) regolamento (CEE) n. 2315/76 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 372/95 (10);

5) regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 (12);

6) regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione (13), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/87 (14);

7) regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2270/91 (16);

8) regolamento (CEE) n. 2770/79 della Commissione (17);

9) regolamento (CEE) n. 2990/82 del Consiglio (18), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3096/94 (19);

10) regolamento (CEE) n. 1634/85 della Commissione (20), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2292/92;

11) regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione (21), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94 (22);

12) regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione (23), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95 (24);

13) regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione (25), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 455/95;

14) regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione (26), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;

15) regolamento (CEE) n. 1150/90 della Commissione (27), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/95 (28);

16) regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (29), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/92 (30);

17) regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione (31), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;

18) regolamento (CEE) n. 3378/91 della Commissione (32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;

19) regolamento (CEE) n. 3398/91 della Commissione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;

20) regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 (3);

21) regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/95 (5);

22) regolamento (CEE) n. 2174/92 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;

23) regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1657/95 (8);

24) regolamento (CEE) n. 2233/92 della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;

25) regolamento (CEE) n. 2234/92 della Commissione (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;

26) regolamento (CEE) n. 2235/92 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93;

27) regolamento (CEE) n. 1579/93 della Commissione (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/93 (13);

28) regolamento (CEE) n. 2839/93 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3337/94;

29) regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (15), modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95;

30) regolamento (CEE) n. 3392/93 della Commissione (16), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1971/94 (17);

31) regolamento (CE) n. 3393/93 della Commissione (18);

32) regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione (19), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A seguito dell'adeguamento introdotto a decorrere dal 1° febbraio 1995 a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93, alcuni prezzi e importi in ecu del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono modificati conformemente a quanto indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica, per gli importi indicati nella colonna 4 dell'allegato, a decorrere dalla data della prima applicazione di un tasso di conversione agricolo fissato a partire dal 1° febbraio 1995, e per quelli della colonna 5, a decorrere dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

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