Regolamento (CE) n. 1793/95 della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 174 del 26/07/1995 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 1793/95 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso e le modalità di adattamento degli aiuti per i prodotti in provenienza dalla Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 10, considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 (4), ha fissato le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera in taluni prodotti agricoli; considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore del riso; che tale bilancio può essere riveduto, se necessario, adattando in corso di esercizio i quantitativi dei prodotti nel quadro del quantitativo globale fissato in funzione del fabbisogno di tale regione; considerando che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è necessario prevedere l'adattamento dell'aiuto concesso per le consegne di prodotti del settore del riso in provenienza dal mercato comunitario per evitare, in particolare prima del raccolto, che siano negoziate forniture che beneficiano dell'aiuto per la nuova campagna e allo scopo di tener conto della prassi in vigore nel settore; che è opportuno che l'adattamento sia operato in funzione della differenza tra i prezzi di acquisto all'intervento in vigore rispettivamente il mese di presentazione della domanda di certificato di aiuto e il mese dell'imputazione del certificato stesso; che tale meccanismo di adattamento deve applicarsi a partire dal 1° luglio 1995, data alla quale il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio si applica nel settore del riso; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, le quantità del bilancio previsionale nel settore del riso che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario sono fissate in allegato. Articolo 2 Agli effetti dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, l'importo dell'aiuto è adattato in funzione del livello delle maggiorazioni mensili applicabili al prezzo di intervento ed, eventualmente, delle variazioni di tale prezzo in base al coefficiente di conversione applicabile a secondo della fase di trasformazione. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>