31995R1748

REGOLAMENTO (CE) N. 1748/95 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 169 del 19/07/1995 pag. 0015 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 1748/95 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 1995 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Nel novembre 1993 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal consiglio europeo delle Federazioni dell'industria chimica (Cefic), che rappresenta la totalità della produzione comunitaria.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto suindicato della Repubblica popolare cinese e del risultante notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

(2) Con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (5), la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativa alle importazioni di perossidosolfati originari della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2833 40 00 e ha avviato un'inchiesta.

(3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i denunzianti, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(4) I tre produttori comunitari denunzianti, rappresentati dal Cefic, hanno risposto al questionario.

(5) Due esportatori cinesi, Guangdong Chemicals Import & Export Corporation e Fujian Provincial Chemicals Import & Export Corporation, e due importatori indipendenti hanno risposto al questionario della Commissione. I rappresentanti della Guangdong Chemicals Import & Export Corporation e Fujian Provincial Chemicals Import & Export Corporation sono stati sentiti e hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

(6) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni provvisorie e ha svolto inchieste in loco presso le sedi delle seguenti società:

(a) Produttori comunitari:

- Peroxid Chemie GmbH, Pullach, Germania - Degussa AF, Frankfurt am Main, Germania - Air Liquide Chimie (Chemoxal), Parigi, Francia (b) Importatori nella Comunità:

- Sinochem Trading Hamburg GmbH, Amburgo, Germania - COPCI, Parigi, Francia (7) La Commissione ha inoltre inviato questionari a due produttori in Giappone, che è stato scelto come paese di riferimento per la determinazione del valore normale e ha effettuato accertamenti presso le sedi delle due società in questione.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 31 dicembre 1993 (periodo dell'inchiesta).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Descrizione del prodotto in esame

(9) I prodotti in oggetto sono i perossidosolfati (persolfato di ammonio [(NH4)2S2O8], persolfato di sodio [Na2S2O8] e persolfato di potassio [K2S2O8] ), denominati in appresso persolfati. Il persolfato di ammonio è ottenuto con sintesi elettrochimica, ovvero per ossidazione anodica di acido solforico. I persolfati di sodio e di potassio sono ottenuti per conversione di persolfati di ammonio con l'aggiunta di soda o di liscivia di potassio. Tuttavia, alcuni produttori ottengono il persolfato di sodio e di potassio con elettrolisi diretta dei rispettivi solfati. I tre tipi di persolfato hanno le stesse utilizzazioni finali come iniziatori e agenti ossidanti nelle industrie tessili e chimiche e possono essere usati in sostituzione l'uno dell'altro. Gli utilizzatori finali preferiscono talvolta un tipo di persolfato rispetto agli altri per ragioni ambientali o perché i loro impianti sono stati adattati all'impiego di un tipo specifico di persolfato. Tuttavia, dato che i tre tipi di persolfato sono perfettamente intercambiabili, ai fini del presente procedimento essi devono essere considerati un unico prodotto.

(10) Secondo l'avviso di apertura, i prodotti oggetto delle pratiche di dumping sono i perossidosolfati contenenti più del 99 % di persolfato. Dall'inchiesta preliminare è emerso che il contenuto di persolfato non ha ripercussioni sostanziali sui prezzi o sulle condizioni di mercato. I prodotti aventi un tenore di persolfato pari o inferiore al 99 % sono in larga misura intercambiabili con prodotti di più elevata purezza. Al fine di coprire l'intero segmento di mercato e di evitare qualsiasi forma di elusione delle misure, i prodotti aventi un tenore di persolfato inferiore al 99 % sono stati inclusi nella presente inchiesta.

2. Prodotto simile

(11) La Commissione ha accertato che i tre tipi di persolfato prodotti dai produttori comunitari, dai produttori della Repubblica popolare cinese e dai produttori del Giappone (scelto come paese di riferimento - vedi D.1 Valore normale) sono identici, tipo per tipo, per composizione chimica e applicazioni. In base a queste risultanze, la Commissione ha ritenuto che i persolfati importati dalla Repubblica popolare cinese siano simili ai prodotti fabbricati e venduti dai produttori comunitari e giapponesi, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (regolamento di base).

C. INDUSTRIA COMUNITARIA

(12) I tre produttori di persolfato nella Comunità sono Peroxid Chemie GmbH, Germania, Degussa AG, Germania e Air Liquide (Chemoxal), Francia.

(13) Durante il periodo d'inchiesta, un produttore ha acquistato un quantitativo di persolfato di sodio nella Repubblica popolare cinese. La Commissione ha esaminato, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base, se a causa di questo particolare acquisto il produttore comunitario in questione dovesse essere escluso dall'industria comunitaria. Le informazioni fornite dal produttore comunitario suddetto hanno dimostrato che l'acquisto di persolfato nella Repubblica popolare cinese era stato effettuato al solo fine di tutelare e mantenere la posizione della ditta sul mercato nazionale durante la fase di avvio della produzione di persolfato di sodio. Sulla base di queste risultanze, la Commissione ha deciso di non escludere il produttore dall'industria comunitaria.

D. DUMPING

1. Valore normale

(14) Dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale deve essere determinato rispetto a un paese ad economia di mercato. Il denunziante ha proposto gli USA come paese di riferimento. La Commissione ha inviato questionari all'unico produttore statunitense, il quale si è però rifiutato di collaborare con la Commissione. In alternativa, la Commissione ha inviato questionari ad altri produttori di persolfato noti a Taiwan, in Turchia, in Giappone, in India e in Messico. Il produttore indiano non ha risposto e quello messicano si è rifiutato di collaborare con la Commissione. Il produttore di Taiwan non ha fornito informazioni sufficienti e ha rifiutato i controlli in loco.

(15) I produttori della Turchia e del Giappone hanno accettato di collaborare con la Commissione. Affinché fosse possibile stabilire quale dei due paesi fosse più idoneo come paese di riferimento, le ditte hanno fornito le ulteriori informazioni richieste dalla Commissione. Secondo le informazioni ricevute, la produzione totale di persolfati dell'unico produttore turco è limitata. La ditta non produce persolfato di sodio e le vendite nazionali di persolfato di ammonio e di potassio a clienti indipendenti sono di entità trascurabile. La maggior parte della produzione di persolfato è destinata ad un uso vincolato da parte delle società collegate nel settore della produzione tessile. L'importazione di persolfati in Turchia è soggetta al versamento di una tassa d'importazione del 12,5 %. Il Giappone, invece, è al secondo posto per la produzione mondiale di persolfati e il suo mercato può essere considerato sufficientemente competitivo, poiché in esso operano due produttori indipendenti. In Giappone si producono tutti i tre tipi di persolfato, con gli stessi processi di fabbricazione impiegati nella Repubblica popolare cinese. Il Giappone importa persolfati, anche se in quantitativi limitati. Non esistono dazi sulle importazioni di persolfati in Giappone. L'ingrediente principale per la produzione di persolfati, l'acido solforico, è un prodotto primario a livello mondiale, al quale hanno accesso tutti i produttori più o meno alle stesse condizioni.

(16) Gli esportatori cinesi hanno contestato la scelta del Giappone come paese di riferimento e hanno chiesto che almeno il calcolo del valore normale per il persolfato di ammonio cinese venisse basato sui dati relativi alla Turchia.

(17) In seguito all'esame delle argomentazioni presentate dagli esportatori cinesi e in relazione ai fatti enunciati sopra, si è ritenuto che il Giappone fosse più adatto della Turchia come paese di riferimento. In particolare, il volume di produzione, in Giappone, di tutti e tre i tipi di persolfato e il fatto che vi siano due ditte in competizione tra loro sul mercato giapponese costituiscono importanti elementi a favore della scelta del Giappone, mentre le vendite turche di qualunque tipo di persolfato di produzione turca non destinate ad una clientela vincolata sono di entità troppo limitata per essere considerate rappresentative.

(18) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento di base, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo netto di vendita al quale il prodotto viene venduto in Giappone, secondo le informazioni fornite dalle due ditte giapponesi che hanno collaborato con la Commissione. I produttori del Giappone vendono il prodotto in questione sul mercato nazionale ad acquirenti indipendenti per il consumo interno in quantitativi rappresentativi e a prezzi renumerativi.

2. Prezzo all'esportazione

(19) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, i prezzi all'esportazione per gli esportatori che hanno collaborato sono stati calcolati in base ai prezzi di vendita ad importatori indipendenti effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità da parte degli esportatori che hanno collaborato. Secondo Eurostat, tali esportazioni rappresentano il 30 % circa in volume delle importazioni totali di persolfati durante il periodo d'inchiesta. Questa percentuale è stata ritenuta troppo bassa per essere rappresentativa di tutte le importazioni di persolfato originario della Repubblica popolare cinese. In tali circostanze è stato necessario calcolare i prezzi all'esportazione degli esportatori che non hanno collaborato in base ai fatti disponibili. Secondo le informazioni in possesso di Eurostat, i prezzi delle vendite cinesi all'esportazione nel loro complesso non differiscono in misura significativa dai prezzi all'esportazione degli esportatori che hanno collaborato, che si trovano allo stesso livello. Alla luce di tali risultanze, la Commissione ha deciso di calcolare i prezzi all'esportazione per gli esportatori che non hanno collaborato in funzione dei prezzi all'esportazione dei due esportatori che hanno collaborato, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base.

E. CONFRONTO

(20) I valori normali per ciascun tipo di persolfato sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione dei tipi di persolfato corrispondenti prendendo in esame le singole transazioni. Il confronto è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. A tal fine i costi relativi al nolo interno sono stati detratti dal valore normale e dai prezzi all'esportazione. In conformità dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base, sono stati effettuati adeguamenti in considerazione delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi, in particolare per quanto riguarda l'imballaggio e altre spese di vendita.

F. MARGINE DI DUMPING

(21) In seguito al confronto dei prezzi è stato stabilito un unico margine di dumping ponderato per tutti e tre i tipi di persolfato. Dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economica di mercato, tale margine si applica a tutti gli esportatori di persolfati originari della Cina. Il margine, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è del 110,1 %.

G. PREGIUDIZIO

1. Consumo

(22) Per calcolare il consumo totale di persolfati nella Comunità, la Commissione ha aggiunto alle vendite dei produttori comunitari nella Comunità le importazioni totali nella Comunità di prodotti che rientrano nel codice NC ex 2833 40 00. Il consumo totale così stimato era di 19 700 t nel 1989, di 19 900 t nel 1990, di 19 800 t nel 1991, di 19 800 t nel 1992 e di 18 500 t nel 1993.

2. Fattori relativi alle importazioni oggetto di dumping

a) Volume delle importazioni oggetto di dumping (23) Secondo i dati di Eurostat, le importazioni oggetto di dumping dei prodotti in questione sono aumentate da 1 454 t nel 1989 a 3 367 t nel 1993. La Repubblica popolare cinese è quindi uno dei maggiori esportatori di persolfati nella Comunità, con una quota di mercato pari, nel 1993, al 52,8 % delle importazioni nella Comunità.

b) Quota di mercato (24) Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese in questo periodo corrispondono ad un incremento della quota di mercato degli esportatori cinesi dal 7,4 % nel 1989 al 18,1 % nel 1993. Nel periodo in questione la quota di mercato degli esportatori cinesi ha registrato una crescita costante.

c) Prezzi (25) Durante il periodo d'inchiesta, i persolfati originari della Repubblica popolare cinese sono stati importati a prezzi inferiori ai prezzi dei produttori comunitari. La media ponderata di tale sottoquotazione è di 41,8 % per i tre tipi di persolfato. Per determinare il livello di sottoquotazione dei prezzi, i prezzi all'esportazione cif franco frontiera comunitaria dei prodotti cinesi cono stati adeguati per tener conto di un margine stimato relativo agli importatori indipendenti e sono stati confrontati con i prezzi franco frontiera dei produttori della Comunità, che sono stati considerati ad uno stadio commerciale comparabile.

3. Fattori relativi alla situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione totale (26) La produzione comunitaria di persolfati è diminuita da 20 249 t nel 1989 a 16 159 t nel 1993, con una flessione del 20,2 %. Durante il periodo in questione, la produzione comunitaria ha registrato un declino costante.

b) Utilizzazione degli impianti (27) Nel periodo che va dal 1989 al 1993, il coefficiente di utilizzazione degli impianti ha subito una diminuzione costante, pari al 21 %.

c) Scorte (28) Tra il 1989 e il 1993, le scorte dei produttori comunitari sono diminuite, in media, del 32,2 %. Tale diminuzione può essere attribuita ad uno solo dei produttori, il quale, davanti alla contrazione del mercato e alla flessione dei prezzi, ha deciso di diminuire la produzione al fine di ridurre le scorte.

d) Vendite e quota di mercato (29) Le vendite dei produttori comunitari sul mercato comunitario hanno registrato una flessione, passando da 15 081 t nel 1989 a 12 287 t nel 1993. La corrispondente quota di mercato è diminuita dal 76,7 % nel 1989 al 66,2 % nel 1993 (1990: 70,1 %; 1991: 65,4 %; 1992: 65,3 %).

e) Prezzi (30) I prezzi medi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato interno sono scesi del 18 % tra il 1989 e il 1993. Dato che i persolfati hanno caratteristiche più o meno omogenee indipendentemente dalla loro origine, il prezzo rappresenta un elemento decisivo nella decisione di acquisto da parte degli operatori di mercato.

f) Redditività (31) Il calo del volume delle vendite tra il 1989 e il 1993 e la notevole flessione dei prezzi hanno inciso sulla redditività dell'industria comunitaria. Tutti i produttori comunitari hanno registrato un sostanziale calo di redditività e uno di essi ha subito gravi perdite finanziarie.

g) Occupazione (32) L'andamento dell'occupazione tra il 1989 e il 1993 è caratterizzato da un calo del 13,4 % del numero degli addetti alla produzione di persolfati.

4. Conclusioni in materia di pregiudizio

(33) Alla luce degli elementi suesposti e in particolare della notevole diminuzione della produzione, delle vendite e dell'occupazione dei produttori comunitari in un periodo in cui il consumo è calato solo del 5,6 %, nonché della diminuzione della redditività, la Commissione ha provvisoriamente concluso che l'industria comunitaria ha subito un notevole pregiudizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

H. NESSO DI CAUSALITÀ TRA IL PREGIUDIZIO E LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(34) La Commissione ha esaminato l'eventuale nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e l'esistenza di altri fattori che possano aver arrecato o contribuito ad arrecare tale pregiudizio.

a) Effetto delle importazioni oggetto di dumping (35) La Commissione ha accertato che l'aumento di volume e di quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping è stato accompagnato da una diminuzione pressoché identica del volume e della quota di mercato dell'industria comunitaria. I tentativi dell'industria comunitaria di ridurre i prezzi mantenendo inalterato il volume delle vendite ha provocato un calo dei profitti e, per un produttore, perdite finanziarie.

b) Effetto di altri fattori (36) La Commissione ha esaminato i possibili effetti di altri fattori sulla situazione dell'industria comunitaria, in particolare l'impatto della contrazione del consumo. Tuttavia, dato che il consumo è calato solo del 5,6 % tra il 1989 e il 1993 mentre il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 18,5 %, la situazione dell'industria non può essere esclusivamente attribuita al calo della domanda.

(37) Per quanto riguarda le importazioni originarie di altri paesi terzi, i dati Eurostat mostrano che tra il 1989 e il 1993 il volume delle importazioni dai paesi in questione è rimasto praticamente inalterato e che il loro prezzo era più elevato di quello delle importazioni cinesi.

c) Conclusione (38) Date le circostanze di cui sopra, la Commissione ha provvisoriamente concluso che le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, vendute a prezzi di dumping e in volumi crescenti, hanno arrecato un notevole pregiudizio all'industria comunitaria, principalmente in forma di calo della redditività.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(39) Le misure antidumping hanno essenzialmente l'obiettivo di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dal dumping causa del pregiudizio e di ripristinare una concorrenza leale.

(40) La riduzione dei profitti o addirittura perdite finanziarie in diversi esercizi rappresentano un grave problema per l'industria comunitaria e, in assenza di misure, la situazione finanziaria dell'industria potrebbe deteriorarsi ulteriormente, con la possibile conseguenza di una cessazione completa della produzione di persolfati nella Comunità. Dall'altra parte, gli utilizzatori finali possono approfittare di forniture a prezzi di dumping. Tuttavia, il costo del persolfato come agente ossidante rappresenta una parte trascurabile dei costi complessivi degli utilizzatori finali. In tali circostanze la Comunità non avrebbe interesse a correre il rischio di uno smantellamento completo di un'intera industria in cambio di un vantaggio a breve termine per gli utilizzatori finali di persolfati. L'esistenza di importazioni in quantitativi considerevoli da altri paesi terzi è una garanzia del fatto che le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario non risentirebbero negativamente dell'istituzione di misure antidumping.

(41) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha concluso che è nell'interesse della Comunità adottare misure volte a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di dumping di persolfati originari della Repubblica popolare cinese.

J. DAZIO PROVVISORIO

(42) In conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Come risulta dal punto 25, i prezzi delle importazioni oggetto di dumping erano inferiori a quelli dei produttori comunitari. Inoltre, dato che un produttore ha subito perdite finanziarie e gli altri due hanno registrato un calo dei profitti, per eliminare il pregiudizio è necessario che l'industria possa aumentare i prezzi medi a un livello che includa un adeguato margine di profitto. A tal fine i prezzi all'esportazione devono essere aumentati di conseguenza.

(43) Per calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare il pregiudizio, i prezzi cif franco frontiera comunitaria delle esportazioni effettuate dagli esportatori che hanno collaborato, opportunamente adeguati (vedi punto 25), sono stati confrontati con il costo di produzione dei produttori comunitari, al quale si è aggiunto un margine di profitto del 5 %, ritenuto sufficiente per garantire la sopravvivenza dell'industria comunitaria. Il margine di pregiudizio su base media ponderata per i tre tipi di persolfato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, corrisponde all'83,3 %.

(44) Poiché il margine di pregiudizio così stabilito è inferiore al margine di dumping, deve essere istituito un dazio provvisorio corrispondente alla soglia di pregiudizio determinata in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base.

K. DISPOSIZIONE FINALE

(45) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine congruo entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto in merito alle conclusioni contenute nel presente regolamento e chiedere di essere sentite dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di perossidosolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano nel codice NC ex 2833 40 00 (codice Taric: 2833 40 00 *10).

2. L'aliquota del dazio provvisorio è pari all'83,3 % del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato.

3. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 originario della Repubblica popolare cinese è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1995.

Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.

(5) GU n. C 64 del 2. 3. 1994, pag. 4.