Regolamento (CE) n. 1747/95 della Commissione, del 18 luglio 1995, che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1995/1996
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 19/07/1995 pag. 0006 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 1747/95 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 1995 che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1995/1996 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 12, considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92, per ogni regione di produzione individuata nel piano di regionalizzazione, la Commissione stabilisce un importo di riferimento regionale previsionale per i semi oleosi sulla base del divario tra la resa cerealicola o la resa di semi oleosi di detta regione e la resa cerealicola media o la resa media di semi oleosi della Comunità; considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, i produttori che presentano una domanda di pagamento compensativo per i semi oleosi hanno diritto a un pagamento anticipato non superiore al 50 % dell'importo di riferimento regionale previsionale; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, gli oli e i grassi e i foraggi essiccati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Nell'allegato I figura una breve spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92. 2. Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1995/1996 sono fissati nell'allegato II. Articolo 2 Salve le norme emanate dagli Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 240/95 della Commissione (3), i pagamenti anticipati per i produttori di semi oleosi di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92 ammontano, per la campagna di commercializzazione 1995/1996 al 50 % del corrispondente importo di riferimento regionale previsionale figurante nell'allegato II. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO I Breve illustrazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali previsionali per i produttori di semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1995/1996 Gli importi di riferimento regionali previsionali sono stati calcolati conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1765/92. Nel calcolo di detti importi, la Commissione ha rispettato le informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del precitato regolamento, nonché la scelta della resa cerealicola o della resa di semi oleosi come criterio di raffronto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento. Gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1995/1996 figurano nell'allegato II. ALLEGATO II >SPAZIO PER TABELLA>