31995R1669

Regolamento (CE) n. 1669/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 08/07/1995 pag. 0031 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 1669/95 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 1995 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2312/92 e (CEE) n. 1148/93 recanti modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in bovini vivi e cavalli riproduttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario stabilire, per la campagna di commercializzazione 1995/1996, il numero di bovini e di cavalli riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per promuovere lo sviluppo dei settori nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per tali prodotti sono stati fissati dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2312/92 (3) e (CEE) n. 1148/93 (4), modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 798/95 (5); che occorre modificare gli allegati di questi regolamenti;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regime di approvvigionamento si applica a partire dal 1° luglio; che occorre quindi disporre l'entrata in vigore immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2312/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1148/93 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 222 del 7. 8. 1992, pag. 32.

(4) GU n. L 116 del 12. 5. 1993, pag. 15.

(5) GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 21.

ALLEGATO I

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(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti. »

ALLEGATO II

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>SPAZIO PER TABELLA>

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalla direttiva 90/427/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 20. 8. 1990, pag. 55). »