Regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0048 - 0051
REGOLAMENTO (CE) N. 1554/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 riguardante il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 (1), vista la proposta della Commissione (2), considerando che il protocollo n. 4 dell'atto di adesione della Grecia ed il regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (3), sono stati modificati con regolamento (CE) n. 1553/95; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone (4); che l'entità degli adeguamenti da apportare al regolamento (CEE) n. 2169/81 nonché il gran numero di modifiche già subite da detto regolamento ne rendono opportuna - per maggiore chiarezza ed ai fini di trasparenza - la rielaborazione; che il regolamento (CEE) n. 2169/81 deve essere quindi abrogato; considerando che, ai sensi del paragrafo 9 del suddetto protocollo, occorre stabilire le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione, le regole generali del regime di aiuto alle produzione, i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale, nonché le norme di finanziamento delle misure previste; considerando che, per facilitare l'attuazione del regime di aiuto alla produzione e per garantire una corretta gestione dello stesso, è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione; che a tal fine è d'uopo ricorrere al comitato di gestione per il lino e la canapa, istituito con regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (5); considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1964/87, all'importo dell'aiuto si applica un coefficiente da stabilirsi qualora la produzione comunitaria superi un quantitativo preliminarmente fissato; che, di conseguenza, l'importo dell'aiuto da versare può essere calcolato soltanto dopo che sia stata accertata la quantità effettivamente prodotta; che, per attenuare gli svantaggi causati agli interessati da un tardivo versamento dell'aiuto, è opportuno disporne il pagamento parziale anticipato; considerando che, a norma del paragrafo 3, terzo comma, del protocollo, l'importo dell'aiuto è calcolato in base alla differenza esistente tra un prezzo d'obiettivo fissato per il cotone non sgranato ed il prezzo del mercato mondiale; che, in mancanza di scambi internazionali e pertanto di offerte e di quotazioni per il cotone non sgranato, si rendono necessarie disposizioni che consentano di stabilire il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto; che è possibile stabilire detto prezzo sulla base del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; considerando che, per determinare il prezzo del cotone sgranato, si devono prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale, nonché i corsi quotati nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato in base alle offerte e quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva di detto mercato, appaiono le più favorevoli; considerando che, per assicurare il corretto funzionamento del regime di aiuti, il prezzo del mercato mondiale dev'essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria; che, per determinare questo luogo, occorre tener conto della sua rappresentatività per l'origine dei prodotti in questione; che è pertanto opportuno scegliere i porti dell'Europa del nord quando si abbia una molteplicità di origini, ed invece il porto del Pireo quando si tratti di un numero ridotto di origini o di offerte e quotazioni rilevate presso una borsa situata fuori d'Europa; che, in tale ultimo caso, le offerte e quotazioni prese in considerazione devono essere ritoccate, qualora si riferiscano a un luogo di transito della frontiera comunitaria diverso dal porto del Pireo; considerando che le offerte e quotazioni prese in considerazione devono essere pure rettificate per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto ai criteri adottati per la fissazione del prezzo d'obiettivo; considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri produttori adottino le necessarie misure di controllo, in modo da garantire il corretto funzionamento del regime di aiuti; considerando che, per assoggettare le spese comunitarie occasionate dall'applicazione della misura in causa a regole finanziarie, monetarie e procedurali adeguate, occorre, visto il carattere specificamente agricolo del cotone, applicare in proposito, mutatis mutandis, il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), nonché i regolamenti relativi al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nell'ambito della politica agricola comune; considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dalla campagna 1995/1996 al fine di consentire l'attuazione a tale data degli adattamenti al regime previsto dal regolamento (CE) n. 1553/95; considerando che l'adeguamento al regime istituito dal presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni; che possono quindi rivelarsi necessarie misure transitorie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ai sensi del presente regolamento, si intende: a) per «cotone non sgranato»: i frutti della pianta del cotone (Gossypium) giunti a maturazione e raccolti, contenenti resti di capsule, di foglie e di terriccio; b) per «cotone sgranato»: le fibre di cotone (diverse dai linters e dai cascami di cotone) private dei semi e della maggior parte dei resti di capsule, di foglie e di terriccio, non cardate né pettinate. Articolo 2 Il prezzo d'obiettivo per una qualità determinata del cotone non sgranato si applica per tutta la durata della campagna di commercializzazione in causa; quest'ultima ha inizio il 1° settembre e si conclude il 30 agosto successivo. Articolo 3 1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è determinato tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Esso è fissato periodicamente in base al prezzo del mercato mondiale costatato per il cotone sgranato. 2. Ove non possa essere calcolato conformemente al paragrafo 1, il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. Articolo 4 1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto costituito di fibre del grado n. 5 (white middling) e della lunghezza di 28 mm (1-3/32″), tenendo conto delle offerte presentate su detto mercato e dei corsi quotati in una o più borse europee importanti per il commercio internazionale. Tale prezzo viene determinato in base alle offerte e quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiono le più favorevoli. 2. Ai fini di tale determinazione, è calcolata una media delle offerte e quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso CIF per un porto dell'Europa del nord e proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tale determinazione, tuttavia, ove non possa aver luogo ai sensi del comma precedente, è effettuata come segue: - in base a un numero ridotto delle offerte e quotazioni più rappresentative per un prodotto reso CIF al Pireo, rilevate sulla piazza di Liverpool o presso un'altra borsa europea, ovvero - in base alle offerte e quotazioni rilevate presso una borsa extra-europea, o calcolando una media delle offerte e quotazioni rilevate per un prodotto reso CIF al Pireo e proveniente dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale, o prendendo in considerazione un numero ridotto delle offerte e quotazioni più rappresentative per un prodotto reso CIF al Pireo. 3. Se le offerte e quotazioni constatate non rispondono alle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, si procede agli adeguamenti necessari. Articolo 5 1. Qualora il prezzo del mercato mondiale fissato conformemente all'articolo 3 sia inferiore al prezzo d'obiettivo, è concesso per il cotone non sgranato raccolto nella Comunità - fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87 - un aiuto pari alla differenza tra questi due prezzi. 2. L'importo dell'aiuto da versare è quello valido alla data di presentazione della domanda di aiuto. L'ammontare applicabile a tale data è peraltro adeguato in funzione della differenza tra il prezzo d'obiettivo valido lo stesso giorno e quello valido il giorno in cui il cotone è stato messo sotto controllo. La domanda di aiuto, qualora sia presentata prima della domanda di assoggettamento a controllo, può essere accolta soltanto a condizione che venga costituita una cauzione d'importo sufficiente a grantire che la domanda di assoggettamento a controllo sia presentata entro il termine stabilito. 3. Il diritto all'aiuto sorge all'atto della sgranatura. Tuttavia, a decorrere dal 16 ottobre successivo alla data d'inizio della campagna, non appena il cotone non sgranato risulti entrato nell'impresa di sgranatura può essere corrisposto un acconto sull'aiuto, a condizione che sia depositata una cauzione sufficiente. L'importo dell'acconto è calcolato secondo la procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 1, tenendo conto sia del volume stimato di produzione del cotone non sgranato, sia dell'importo prevedibile dell'aiuto. L'acconto non può superare il 40 % del prezzo d'obiettivo. Il saldo eventuale è versato dopo che siano stati calcolati il volume di produzione effettivo e eventuali adattamenti dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87. Il versamento del saldo è effettuato entro e non oltre la fine della campagna. 4. L'aiuto è corrisposto dallo Stato membro produttore nel cui territorio ha luogo la sgranatura. 5. L'aiuto è concesso soltanto per un prodotto di qualità sana, leale e mercantile. 6. Se la quantità di cotone sgranato è pari o inferiore al 33 % della quantità di cotone non sgranato entrata nell'impresa di sgranatura, l'aiuto è concesso per la quantità di cotone sgranato moltiplicata per 100 e diviso per 32. Se la quantità di cotone sgranato è superiore al 33% della quantità di cotone non sgranato entrata nell'impresa di sgranatura, l'aiuto è concesso per la quantità di cotone non sgranato moltiplicata per 33 e divisa per 32. Il quantitativo di cotone sgranato è calcolato in base al peso, il quale viene diminuito in funzione dell'eventuale differenza esistente: - fra il tenore di impurità constatato e quello rappresentativo del grado n. 5, nonché - fra il tenore di umidità constatato e quello rappresentativo della fibra commercializzata. I tenori rappresentativi di cui ai trattini precedenti sono determinati secondo la procedura illustrata all'articolo 11, paragrafo 1. Articolo 6 La riduzione del prezzo d'obiettivo menzionata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1964/87 è stabilita come segue: a) qualora in Spagna e in Grecia la produzione effettiva superi il quantitativo nazionale garantito (QNG), in ogni Stato membro il superamento è calcolato in percentuale del QNG ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento; b) negli altri casi, il superamento della produzione effettiva rispetto al quantitativo massimo garantito (QMG) è calcolato in percentuale del QNG dello Stato membro interessato ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento. Articolo 7 L'aiuto è concesso soltanto alle imprese di sgranatura che ne facciano domanda e che: 1) abbiano presentato: a) un contratto che preveda il versamento al produttore di un prezzo almeno pari al prezzo minimo di cui al paragrafo 8 bis del protocollo n. 4 e che contenga una clausola la quale disponga: - che, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 e/o del paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/87, il prezzo pattuito sarà adattato in funzione dell'incidenza esercitata sull'aiuto dalle disposizioni di detto articolo, - che, in caso di differenza tra la qualità del cotone consegnato e la qualità tipo, di cui al paragrafo 8 del protocollo n. 4 il prezzo pattuito verrà ritoccato in misura proporzionale, convenuta tra le parti contraenti; oppure b) se procedono alle operazioni di sgranatura per conto di un produttore, singolo o associato, una dichiarazione che precisi in quali condizioni viene effettuata la sgranatura e in qual modo l'aiuto viene trasferito ai produttori; 2) a fini di controllo del diritto all'aiuto, tengano una contabilità di magazzino per il cotone sgranato e per quello non sgranato, conformemente a disposizioni da stabilirsi; 3) forniscano gli altri documenti giustificativi necessari per il controllo del diritto all'aiuto. 4) adducano la prova che il cotone consegnato in esecuzione del contratto od al quale si riferisce la dichiarazione di cui al punto 1, lettera b) del presente articolo costituisce oggetto della dichiarazione delle superfici seminate di cui all'articolo 8. Articolo 8 Anteriormente al 1° ottobre si provvede, secondo la procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 1 e tenendo conto delle previsioni di raccolta, a calcolare in via estimativa il volume della produzione di cotone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3. Per consentire l'elaborazione di tali stime è istituito un regime di dichiarazione delle superfici seminate. Articolo 9 Entro la fine del mese di giugno della campagna in corso si provvede, secondo la procedura descritta all'articolo 11, paragrafo 1 e tenendo conto dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto, ad accertare la produzione effettiva di tale campagna. Articolo 10 Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che permetta: - di accertare il quantitativo di cotone non sgranato comunitario entrato in ciascuna impresa di sgranatura, - di accertare il quantitativo di cotone non sgranato comunitario sottoposto a sgranatura, - di accertare il quantitativo di cotone sgranato che ciascuna impresa di sgranatura ha ricavato dal quantitativo di cui al primo trattino, - di verificare l'osservanza del prezzo minimo. Articolo 11 1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura descritta all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1308/70. Tali modalità riguardano segnatamente qualsiasi misura di controllo necessaria; talune di queste possono utilizzare taluni elementi previsti dal sistema integrato. 2. Se per facilitare gli adeguamenti al regime istituito dal presente regolamento si rendono necessarie misure transitorie, queste ultime sono adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1. Esse si applicano al più tardi sino alla fine della campagna 1995/1996. Articolo 12 1. Il regolamento (CEE) n. 2169/81 è abrogato. 2. In tutti gli atti comunitari, i richiami al regolamento (CEE) n. 2169/81 od a determinati articoli del medesimo sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli di quest'ultimo. Articolo 13 Le disposizioni dei regolamenti relativi al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune, nonché le disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano, mutatis mutandis, nei campi disciplinati dal presente regolamento. Articolo 14 Il presente regolamento ente in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla campagna 1995/1996. Tuttavia, l'articolo 11, paragrafo 2 si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT (1) Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale. (2) GU n. C 94 del 14. 4. 1995, pag. 6. (3) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14. (4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1545/93 (GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23). (5) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).