31995R1544

Regolamento (CE) n. 1544/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 148 del 30/06/1995 pag. 0031 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 1544/95 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per tener conto delle particolari condizioni nelle quali sono prodotti i vini da tavola in Spagna, è opportuno prevedere delle deroghe temporanee in materia di taglio e di acidità totale di taluni vini da tavola prodotti in tale Stato membro;

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 (4) una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1995/1996;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1994/1995; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarne l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1994/1995, consente la totale o parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, nel corso della campagna vitivinicola 1994/1995 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni, è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato possibile portare a termine;

considerando che l'imprtanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza, appare necessario mettere a punto le relative proposte sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

IL regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 16, paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al primo comma, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1996, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo, secondo modalità da determinarsi.»

2) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del 31 agosto 1995 è sostituita dal 31 agosto 1996.

3) All'articolo 32, paragrafo 3, il testo del terzo e quarto comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1994/1995 contratti di magazzinaggio a lungo termine possono chiedere la risoluzione totale o parziale di tali contratti. In tal caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.»

4) All'articolo 39:

a)al paragrafo 3, il testo del terzo e quarto comma è sostituito dal seguente:

«Fino al termine della campagna 1995/1996:

- la percentuale uniforme è fissata a 85 %,

- le campagne consecutive di riferimento sono le campagne 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984.

A decorrere dalla campagna 1996/1997, la percentuale uniforme e le campagne consecutive di riferimento sono stabilite dalla Commissione che fissa:

- la percentuale uniforme tenendo conto dei quantitativi da distillare ai sensi del paragrafo 2 per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in esame;

- le campagne consecutive di riferimento, tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.»;

b) il testo del paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. In deroga alle disposizioni del presente articolo, per le campagne dal 1985/1986 al 1995/1996, in Grecia la distillazione obbligatoria può essere applicata secondo disposizioni particolari che tengono conto delle difficoltà constatate in questo paese, in particolare per quanto riguarda la conoscenza delle rese per ettaro. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 83.»;

c) al paragrafo 11, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«11. Se nelle campagne dal 1987/1988 al 1995/1996, si manifestano difficoltà tali da compromettere la realizzazione o un'applicazione equilibrata della distillazione obbligatoria di cui al paragrafo 1, si adottano secondo la procedura prevista all'articolo 83 le misure necessarie per garantire l'applicazione effettiva della distillazione.»;

d) il testo del paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Prima della fine della campagna 1995/1996, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo, nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.»

5) All'articolo 46, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Durante la campagne viticole dal 1985/1986 al 1995/1996, una parte da determinare dell'aiuto di cui al paragrafo 1, primo trattino è destinata all'organizzazione di campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva. Ai fini dell'organizzazione di tali campagne, l'importo dell'aiuto può essere fissato ad un livello superiore a quello che risulta dell'applicazione del paragrafo 3.»

6) All'articolo 65, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulla scorta dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1996, una relazione sui tenori massimi di anidride solforosa nei vini, accompagnata, se del caso, da proposte su cui il Consiglio delibera anteriormente al 1° settembre 1996, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.»

7) All'allegato I, punto 13, è aggiunto il seguente testo dopo il secondo comma:

«Nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31 agosto 1996, i vini da tavola prodotti nelle parti spagnole delle zone viticole C diverse dalle regioni delle Asturie, Baleari, Cantabria, Galizia nonché le provincie di Guipuzcoa e Vizcaya, e messi in consumo sul mercato spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1995.

Per il Consiglio Il Presidente J. BARROT

(1) GU n. C 99 del 21. 4. 1995, pag. 37.

(2) GU n. C 151 del 19. 6. 1995.

(3) GU n. C 155 del 21. 6. 1995, pag. 21.

(4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).