31995R1518

Regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 30/06/1995 pag. 0055 - 0059


REGOLAMENTO (CE) N. 1518/95 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1995 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 14, paragrafo 16 e l'articolo 17, paragrafo 11,

considerando che l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round comporta modifiche rilevanti del regime d'importazione e di esportazione, e che è dunque opportuno stabilire le norme di applicazione relative ai dazi all'importazione ed alle restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione tuttavia degli alimenti composti per animali, per i quali sono previste disposizioni particolari;

considerando che la restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati per i prodotti in oggetto nella Comunità ed i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; che, a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione (4) deve essere abrogato il 1° luglio 1995; che il presente regolamento ne riprende le norme, adattandole all'attuale situazione del mercato e all'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati « prodotti trasformati » i prodotti o gruppi di prodotti di cui:

a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;

b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76.

2. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati « prodotti di base » i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e le rotture di riso.

TITOLO I

Restituzioni

Articolo 2

1. La restituzione che può essere concessa per i prodotti trasformati viene calcolata tenendo conto segnatamente:

a) dell'andamento dei prezzi dei prodotti di base nella Comunità e sul mercato mondiale;

b) dei quantitativi di prodotti di base necessari per fabbricare il prodotto in questione e, ove del caso, del carattere intercambiabile di questi ultimi;

c) dell'eventuale cumulo delle restituzioni applicabili ai diversi prodotti ottenuti da uno stesso prodotto di base con uno stesso processo di trasformazione;

d) delle possibilità e condizioni di smercio dei prodotti trasformati sul mercato mondiale.

2. Le restituzioni vengono fissate almeno una volta al mese.

Articolo 3

1. La restituzione viene adeguata ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (5). L'adeguamento è effettuato maggiorando o riducendo la restituzione dell'importo che risulta da ciascuno degli adeguamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1162/95, per tonnellata di prodotto di base, moltiplicata per il coefficiente indicato nella quarta colonna dell'allegato I per il prodotto trasformato in causa.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'importo nullo non viene considerato una restituzione, e l'adeguamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95 non è pertanto applicabile.

Articolo 4

1. Ogni giorno, entro le ore 15.00 (ora di Bruxelles), gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti trasformati per cui è stata presentata una domanda di titoli di esportazione.

2. Per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso non menzionati all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il mercoledì di ogni settimana per la settimana precedente e per ciascun codice di prodotto quale definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (1), i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli, distinguendo i prodotti esportati con restituzione da quelli esportati senza restituzione.

TITOLO II

Clausola di penuria

Disposizioni generali

Articolo 5

1. Qualora sussistano, per uno o più prodotti, i presupposti di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la Commissione può adottare le seguenti misure:

a) applicazione di una tassa all'esportazione; tale tassa è fissata dalla Commissione una volta alla settimana e può essere differenziata a seconda della destinazione;

b) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli di esportazione;

c) reiezione totale o parziale delle domande pendenti di titoli di esportazione.

2. La tassa all'esportazione di cui al paragrafo 1, lettera a), è quella vigente il giorno dell'espletamento delle formalità doganali.

Tuttavia, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo, la tassa all'esportazione vigente il giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata alle esportazioni da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo in oggetto.

3. La Commissione notifica la propria decisione agli Stati membri e la rende pubblica.

Articolo 6

I metodi impiegati per definire il tenore di ceneri, il tenore di sostanze grasse, il tenore di amido, il processo di denaturazione e ogni altro metodo d'analisi necessario per l'applicazione del presente regolamento riguardo al regime d'importazione o di esportazione sono determinati, ove del caso, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.

Articolo 7

All'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, il prodotto del codice NC 1104 22 99 è inserito dopo il codice NC 1104 21 50.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1° luglio 1995. Resta tuttavia applicabile ai titoli d'importazione rilasciati anteriormente a tale data.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli rilasciati a partire dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

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