Regolamento (CE) n. 1507/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante deroga, nel settore delle carni bovine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 147 del 30/06/1995 pag. 0024 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 1507/95 DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1995 recante deroga, nel settore delle carni bovine, al regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli e al regolamento (CEE) n. 3719/88 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (3), in particolare l'articolo 15, considerando che per distinguere i quantitativi esportati prima della data di entrata in vigore dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round da quelli esportati a partire da tale data, in virtù del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione (4) recante limitazione della validità dei titoli di esportazione con o senza fissazione anticipata della restituzione all'esportazione la validità dei titoli rilasciati in virtù del regime attualmente in vigore è stata limitata al 30 giugno 1995 e i prodotti che alla data del 30 giugno 1995 si trovino posti in uno dei regimi previsti dagli articoli 4 o 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 (6), devono essere oggetto, alla stessa data, della dichiarazione di esportazione; considerando che il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87 (8), prevede, in particolare all'articolo 6, l'obbligo di esportare l'intero quantitativo di carni ottenute dal disossamento; considerando che moltissimi operatori incontrano difficoltà nello smerciare determinati pezzi disossati ottenuti dall'operazione di disossamento e non sono pertanto in grado, nonostante si facciano parte diligente, di rispettare il termine di 60 giorni entro cui i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione; che tale termine è stato fissato dall'articolo 4 e dall'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, della Commissione (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 (10) e dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (12); che è opportuno, tenendo conto delle suddette circostanze eccezionali per tali prodotti, prevedere una deroga al suddetto termine portandolo a 90 giorni, limitatamente ai titoli di esportazione rilasciati anteriormente al 1° maggio 1995; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 4 e all'articolo 32 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87, il termine di 60 giorni è portato a 90 giorni per le carni disossate di cui al codice 0201 30 00 100 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, per le quali è stato presentato un titolo di esportazione o di prefissazione, rilasciato anteriormente al 1° maggio 1995, a sostegno della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di pagamento di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione