31995R1462

Regolamento (CE) n. 1462/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1ºluglio 1995-30 giugno 1996)

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 28/06/1995 pag. 0006 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 1462/95 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1995 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1995-30 giugno 1996)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che in forza dell'accordo che istituisce l'OMC, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario d'importazione annuo di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 1995/1996 che inizia il 1° luglio 1995;

considerando che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la gestione dei contingenti deve tener conto delle correnti commerciali per gli animali considerati;

considerando che occorre tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità che accusano una penuria considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che, poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria la domanda di detti Stati membri;

considerando che per garantire una transizione graduale dal dispositivo del cosiddetto bilancio previsionale alle modalità relative all'attuale contingente tariffario si devono adottare appropriate disposizioni, in special modo per conservare il metodo di ripartizione fra gli importatori tradizionali e gli operatori che possano dimostrare di esercitare un commercio attivo di animali vivi con paesi terzi;

considerando che nell'ambito dell'applicazione dell'accordo che istituisce l'OMC, le modalità d'applicazione del sistema dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine, attualmente contenute nel regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94 (5), devono essere modificate anteriormente al 1° luglio 1995; che, per evitare problemi pratici di applicazione connessi all'attuale contingente tariffario si deve escludere l'applicazione del regolamento (CEE) n. 2377/80; che si devono invece adottare norme specifiche sui titoli d'importazione relativi al contingente suddetto; che dette norme devono prevalere sulle norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 (7);

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, le importazioni nella Comunità di animali vivi nell'ambito dell'attuale contingente tariffario sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione; che l'applicazione di tale contingente tariffario richiede la rigorosa sorveglianza sulle importazioni e controlli effettivi quanto all'uso e alla destinazione dei prodotti importati; che pertanto l'importazione deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;

considerando che deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate; che l'importo della cauzione va fissato tenendo conto della differenza tra i dazi doganali applicabili all'interno e al di fuori del contingente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio (8), vieta gli scambi fra la Comunità europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dall'applicazione del presente regolamento;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione (9) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87 (10);

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, un contingente tariffario di 169 000 capi di animali vivi della specie bovina di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso.

2. Il dazio d'importazione applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è di 582 ECU/t maggiorato del 16 % ad valorem. L'applicazione di tale aliquota del dazio è subordinata alla condizione che l'animale importato venga ingrassato nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.

Il tasso di conversione per il dazio espresso in ecu è il tasso applicabile in base alla tariffa doganale comune il giorno dell'importazione.

3. Ai fini del presente regolamento, il giorno dell'importazione è il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 2

1. I quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:

a) Italia: 143 650 capi;

b) Grecia: 21 970 capi;

c) Altri Stati membri: 3 380 capi.

2. Nell'ambito di ciascuno dei quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti d'importazione relativi:

- all'80 % dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente agli importatori che provino di avere importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regolamento di cui all'allegato; il numero di capi importati nei tre anni considerati;

- al 20 % dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente ad operatori che provino che, nel 1994, hanno esportato e/o importato rispettivamente a destinazione e in provenienza da paesi che, per gli stessi operatori, erano paesi terzi al 31 dicembre 1994, almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90, escluse le importazioni contemplate dai regolamenti di cui all'allegato, lettera b).

Le domande relative a diritti di importazione vanno presentate:

- in Italia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a),

- in Grecia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c) sono assegnati ad operatori che provino che, nel 1994, hanno esportato o importato da paesi che, per gli stessi operatori, erano considerati paesi terzi al 31 dicembre 1994, almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

Le domande di dazi d'importazione vanno presentate nello Stato membro, Italia e Grecia escluse, e nel luogo in cui il richiedente è iscritto nel registro IVA.

4. I quantitativi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino e al paragrafo 3 sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi chiesti da ciascun operatore avente diritto.

5. Le prove relative ad importazioni e/o esportazioni sono fornite esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione. Tuttavia, previa autorizzazione della Commissione, l'Austria, la Finlandia e la Svezia possono, se del caso, accettare altre forme di prova.

Gli Stati membri possono accettare copie debitamente certificate dei documenti summenzionati se il richiedente è in grado di provare all'autorità competente l'impossibilità di ottenere i documenti originali.

Articolo 3

1. Agli operatori che alla data del 1° gennaio 1995 hanno cessato di esercitare il commercio di bovini vivi non si applica il presente regolamento.

2. Le società derivanti da fusioni nel contesto delle quali ogni parte dispone di diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, sono titolari dei medesimi diritti delle società da cui sono formate.

Articolo 4

1. Una domanda di diritti d'importazione è valida soltanto se è presentata da un operatore iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Ogni domanda di diritti d'importazione non deve superare il numero di capi disponibili.

Se per una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

3. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 ogni domanda deve pervenire all'autorità competente entro il 30 giugno 1995 corredata dei necessari documenti probatori.

4. Per quanto concerne le domande in forza all'articolo 2, paragrafo 3, previa verifica dei documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 14 luglio 1995, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti.

La Commissione decide quanto prima sul numero di domande che possono essere accettate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, la Commissione riduce i quantitativi richiesti di una percentuale fissa.

Articolo 5

1. Qualsiasi importazione di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Le domande di titoli possono essere presentate esclusivamente:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione,

- dagli operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione conformemente al disposto degli articoli 2 e 4.

3. La cauzione relativa al titolo, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3719/88 è di 3 ECU per capo.

Il tasso di conversione da applicare alla cauzione è il tasso vigente in base alla tariffa doganale comune al momento della presentazione della domanda di titolo.

4. I titoli sono rilasciati dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 fino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per le restanti quantità saranno rilasciati a decorrere dal 2 gennaio 1996.

5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti indicazioni:

a) nella casella 8, il paese d'origine;

b) nella casella 16, i seguenti codici NC: 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49;

c) nella casella 20 le seguenti indicazioni: « animali vivi maschi della specie bovina di peso inferiore a 300 kg per capo (regolamento (CE) n. 1462/95) Titolo valido in (Stato membro che lo ha rilasciato) ».

6. Il titolo d'importazione non autorizza l'importazione di animali originari delle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

Articolo 6

1. Le importazioni degli animali considerati hanno luogo nello Stato membro che rilascia il titolo d'importazione.

2. All'atto dell'importazione, l'importatore si impegna per iscritto ad informare entro un mese, l'autorità competente dell'azienda/aziende in cui i capi giovani sono ingrassati.

3. All'atto dell'importazione è depositata presso l'autorità competente una cauzione di 785 ECU/t che garantisce che gli animali importati saranno ingrassati nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione. Il tasso di conversione applicabile alla cauzione è il tasso vigente in base alla tariffa doganale comune al momento dell'importazione.

4. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione non è svincolata finché non viene fornita all'autorità competente dello Stato membro d'importazione la prova che i giovani bovini:

a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle azienda indicate conformemente al paragrafo 2;

b) non sono stati macellati prima della scadenza del periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; o c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il limite di cui al paragrafo 2 non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

- del 15 % - del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del limite.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

5. Se la prova di cui al paragrafo 4 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia se detta prova non è stata ottenuta nel termine suddetto di 180 giorni ma viene presentata nei 18 mesi successivi ai predetti 180 giorni, l'importo incamerato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione, è rimborsato.

6. Si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia è riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune per i quantitativi importati che superano quelli indicati sul titolo d'importazione.

Articolo 7

Entro tre settimane dall'importazione degli animali in oggetto, l'importatore comunica all'autorità competente che ha rilasciato il titolo d'importazione, il numero d'origine degli animali importati. La suddetta autorità trasmette tali informazioni alla Commissione all'inizio di ogni mese.

Articolo 8

I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni dalla data del rilascio. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 1996.

Articolo 9

1. Ogni animale importato in forza del presente regolamento è contrassegnato mediante:

- un tatuaggio indelebile, ovvero - una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata, applicata su almeno un orecchio dell'animale.

2. Il tatuaggio e la marca devono permettere, sottoforma di un documento elaborato dall'autorità competente all'atto dell'immissione dell'animale in libera pratica, di accertare la data di detta immisisone e l'identità dell'importatore.

Articolo 10

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 si applicano, salvo il disposto del presente regolamento. È esclusa l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Articolo 11

Il regolamento (CEE) n. 612/77 è abrogato. Esso resta applicabile alle importazioni effettuate in forza dei regolamenti (CE) n. 3171/94 della Commissione (1) e (CE) n. 692/95 della Commissione (2).

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3

Regolamenti della Commissione:

a) - (CEE) n. 365/92 (GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 25),

- (CEE) n. 745/92 (GU n. L 82 del 27. 3. 1992, pag. 28),

- (CEE) n. 1635/92 (GU n. L 171 del 26. 6. 1992, pag. 14),

- (CEE) n. 2753/92 (GU n. L 279 del 23. 9. 1992, pag. 19),

- (CEE) n. 3806/92 (GU n. L 384 del 30. 12. 1992, pag. 30),

- (CEE) n. 733/93 (GU n. L 75 del 30. 3. 1993, pag. 11),

- (CEE) n. 1622/93 (GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 44);

b) - (CEE) n. 2657/93 (GU n. L 244 del 30. 9. 1993, pag. 5),

- (CE) n. 336/94 (GU n. L 43 del 16. 2. 1994, pag. 7),

- (CE) n. 656/94 (GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 17),

- (CE) n. 1373/94 (GU n. L 151 del 17. 6. 1994, pag. 8),

- (CE) n. 2321/94 (GU n. L 253 del 29. 9. 1994, pag. 5).