31995R1461

Regolamento (CE) n. 1461/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 1017/94 concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione di bestiame in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 28/06/1995 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1461/95 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 1017/94 concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione di bestiame in Portogallo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che sono sorti alcuni problemi nell'applicazione del regolamento (CE) n. 1017/94 (2); che è quindi opportuno adattare tale regolamento;

considerando che la ridistribuzione in Portogallo di proprietà precedentemente collettivizzate è stata decisa, in taluni casi, a una data alquanto tardiva in cui i produttori ritornati in possesso dei loro diritti non erano in grado di restituire alle parcelle ridistribuite il carattere di seminativi prima della scadenza del 31 dicembre 1991 e quindi di beneficiare del regime di sostegno ai produttori di alcuni seminativi, introdotto dal regolamento (CEE) n. 1765/92 (3); che per tali motivi di equità è opportuno assimilare dette proprietà a parcelle che hanno beneficiato di pagamenti compensativi;

considerando che il carico di animali per ettaro fissato dal regolamento (CE) n. 1017/94 può limitare in futuro le possibilità di rendere redditizie le superfici riconvertite, riducendo l'interesse del programma di riconversione; che è quindi giustificato concedere ai produttori che partecipano a tale programma la possibilità di aumentare il suddetto carico, mantenendo il principio di una maggiore estensivizzazione, senza però modificare il tasso di riconversione iniziale di parcelle alla produzione di bestiame, al fine di preservare la ponderazione del programma;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1017/94 impone una riduzione del numero di diritti al premio per vacca nutrice ai sensi dell'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (4), in caso di riconversione all'allevamento di vacche nutrici; che tale riduzione penalizza fortemente gli allevatori di vacche; che è quindi opportuno, per mantenere l'equilibrio finanziario del programma di riconversione, sostituire la riduzione individuale dei diritti con una riduzione globale riferita direttamente alla superficie di base regionale del Portogallo, quale prevista all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1765/92, nei limiti della superficie massima di 200 000 ha prevista dal programma di riconversione;

considerando che le modifiche apportate richiedono anche la revisione del testo di alcuni articoli del regolamento (CE) n. 1017/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1017/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto al seguente comma:

« Tuttavia si può considerare che le parcelle, precedentemente collettivizzate e ridistribuire ai vecchi proprietari o ai loro successori dal 1° gennaio 1990 e alle quali tali produttori non sono stati in grado di restituire loro il carattere di seminativi prima della scadenza del 31 dicembre 1991, abbiano beneficiato dei pagamenti compensativi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, purché tali parcelle siano detratte dalla superficie di base a norma dell'articolo 9 del presente regolamento. Inoltre, in casi particolarmente giustificati presso le autorità competenti la suddetta data del 1° gennaio 1990 può essere differita al 1° gennaio 1989. »

2) All'articolo 3, paragrafo 2, il numero di « 0,5 » UBA per ettaro è sostituito da « 1 ».

3) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Viene assegnato, per ettaro riconvertito alla produzione estensiva di bestiame, un numero di diritti al premio equivalente a 0,5 UBA. Inoltre, in caso di riconversione di superfici all'allevamento di vacche nutrice, un numero di animali pari al 45 % del numero di diritti al premio per vacca nutrice assegnati annualmente nel quadro del presente regolamento viene aggiunto, a decorree dall'anno civile successivo, al massimale regionale di cui all'articolo 4b del regolamento (CEE) n. 805/68. »

4) All'articolo 4, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

« - dall'impegno di utilizzare le superfici riconvertite per la produzione estensiva di bestiame; ».

5) All'articolo 8, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

« b) il controllo che le superfici dichiarate nel quadro del presente regolamento siano debitamente riconvertite alla produzione estensiva di bestiame entro i termini prescritti. »

6) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Articolo 9 1. La superficie riconvertita nel quadro del presente regolamento e corrispondente all'insieme delle domande ammissibili in ciascuna campagna è detratta, a decorrere dalla campagna successiva, dalla superficie di base regionale o, eventualmente individuale, di cui all'articolo 2, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Oltre alla riduzione di cui al paragrafo 1, in caso di riconversione di superfici all'allevamento di vacche nutrici, un numero di ettari pari al 54 % del numero di diritti al premio per vacca nutrice assegnati annualmente ai produttori viene detratto, a decorrere dalla campagna successiva, dalla superficie di base.

3. Le autorità portoghesi comunicano annualmente alla Commissione la somma totale delle superfici riconvertite nel quadro del presente regolamento, per consentire in tempo utile la modifica della superficie di base.

4. Le superfici riconvertite sono assimilate ai pascoli permanenti di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio Il Presidente Ph. VASSEUR