31995R1440

Regolamento (CE) n. 1440/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 27/06/1995 pag. 0017 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 1440/95 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1995 recante apertura, per la seconda metà del 1995, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/95 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (6), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (7), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (8), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (9), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3115/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (10), in particolare l'articolo 3,

considerando che, ai sensi dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (11) la Comunità si è impegnata a sostituire, a decorrere dal 1° luglio 1995, gli accordi di autolimitazione del settore ovicaprino con un sistema di contingenti tariffari specifici per paese e con l'apertura di un contingente tariffario non specificamente attribuito ad un paese; che gli accordi europei conclusi dalla Comunità con i paesi dell'Europa centrale offrono ulteriori possibilità di accesso preferenziale al mercato comunitario;

considerando che i contingenti tariffari di cui trattasi devono venir aperti dalla Commissione e gestiti conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione del 26 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (12);

considerando che le importazioni sul mercato comunitario sono state tradizionalmente gestite sulla base dell'anno civile e che è d'uopo attenersi a tale sistema anche per il futuro; che è pertanto necessario far ricorso a misure transitorie ed aprire soltanto contingenti relativi alla seconda metà del 1995;

considerando che, per garantire l'adeguato funzionamento dei contingenti tariffari, occorre stabilire un equivalente del peso carcassa; che alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni; che serve pertanto un coefficiente di conversione;

considerando che, al fine di assicurare un'armoniosa transizione tra il regime d'importazione applicabile fino al 1° luglio 1995 e i nuovi contingenti tariffari, e per rispettare il quantitativo globale che può essere importato nel 1995 nell'ambito del regime preferenziale, è necessario detrarre dai quantitativi indicati negli allegati i quantitativi per i quali titoli d'importazione validi sono stati rilasciati fino al 30 giugno nell'ambito dei precedenti regimi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento cono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204, originari dei paesi indicati negli allegati, sono sospesi o ridotti durante i periodi, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari precisati dal presente regolamento.

Articolo 2

Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5:

- i quantitativi di carne, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è sospeso per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato I;

- i quantitativi di animali vivi e di carni, espressi in equivalente peso carcassa, dei codici NC ex 0104 10, ex 0104 20 e 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 4 % ad valorem per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1995, sono indicati, rispettivamente, nell'allegato II;

- i quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC ex 0104 10 ed ex 0104 20 per i quali il dazio applicabile alle importazioni originarie di specifici paesi fornitori è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato III;

- i quantitativi di animali vivi, espressi in peso vivo, dei codici NC ex 0104 10 ed ex 0104 20 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è ridotto al 10 % ad valorem per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato IV A;

- i quantitativi di carne, espressi in equivalente peso carcassa, del codice NC 0204 per i quali il dazio applicabile alle importazioni è sospeso per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1995, sono indicati nell'allegato IV B.

Articolo 3

1. I contingenti tariffari di cui ai primi tre trattini dell'articolo 2 sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II A del regolamento (CE) n. 1439/95.

2. I contingenti tariffari di cui al quarto trattino dell'articolo 2 sono gestiti conformemente a quanto disposto al titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 4

1. Con l'espressione « equivalente peso carcassa » utilizzata all'articolo 2 si intende il peso della carne non disossata, presentata tal quale, nonché quello della carne disossata convertito in peso non disossato mediante applicazione di un coefficiente. A questo fine, 55 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) disossate corrispondono a 100 kg di carni di montone o capra (escluso il capretto) non disossate e 60 kg di carni di agnello o capretto disossate corrispondono a 100 kg di carni di agnello o capretto non disossate.

2. Se gli accordi di associazione tra la Comunità e taluni paesi fornitori prevedono la possibilità di effettuare le importazioni sono forma di animali vivi o di carni, 100 kg di peso vivo sono considerati equivalenti a 47 kg di carne.

Articolo 5

I quantitativi corrispondenti ai titoli d'importazione validi rilasciati fino al 30 giugno 1995 quali corrispettivi di titoli d'esportazione rilasciati nel periodo 1° gennaio - 30 giugno 1995,

- nell'ambito dell'adattamento provvisorio degli accordi di autolimitazione conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori interessati per la prima metà del 1995,

- nell'ambito degli accordi di associazione conclusi dalla Comunità con Ungheria, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, e Romania,

- nell'ambito del regolamento (CE) n. 256/95 della Commissione (13),

- nell'ambito del regime autonomo di cui al regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio (14),

vengono detratti dai quantitativi indicati negli allegati I, II, III e IV al fine della determinazione dei quantitativi per i quali nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1995 possono venir rilasciati titoli d'importazione nell'ambito del regime disciplinato dal titolo II del regolamento (CE) n. 1439/95.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 123 del 3. 6. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(4) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

(6) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.

(7) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.

(8) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(9) GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.

(10) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 3.

(11) GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

(12) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

(13) GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 24.

(14) GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

ALLEGATO I

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PRIMO TRATTINO

Carni ovine e caprine (in tonnellate di equivalente peso carcassa) a dazio zero

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

QUANTITATIVI (IN TONNELLATE DI EQUIVALENTE PESO CARCASSA) DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO TRATTINO

DAZIO 4 %

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

QUANTITATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, TERZO TRATTINO

Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo)

Dazio 10 %

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Quantitativi di cui all'articolo 2, quarto trattino

A. Ovini e caprini vivi (in tonnellate di peso vivo) - Dazio 10 %

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Carni ovine e caprine (in tonnellate peso carcassa) - Dazio zero

>SPAZIO PER TABELLA>