31995R1424

Regolamento (CE) n. 1424/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0019 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 1424/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 relativo all'adattamento transitorio dei regimi specifici di importazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine originari della Svizzera e delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che in seguito all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round i prelievi variabili sono sostituiti da dazi fissi a partire dal 1° luglio 1995; che, di conseguenza , la normativa sulle importazioni applicabile a taluni prodotti originari della Svizzera, a norma della quale tale paese è esentato dall'applicazione del prelievo dato il livello dei pezzi di mercato dei bovini adulti ivi constatati, è abrogata a partire dalla suddetta data; che è tuttavia necessario, in attesa della conclusione di un nuovo accordo con la Svizzera, di mantenere la preferenza concessa a tale paese; che occorre pertanto adottare una misura transitoria che prevede, per le importazioni dei prodotti suddetti, l'esenzione del pagamento degli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune; che infine è necessario abrogare i regolamenti (CEE) n. 586/77 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92 (3) e (CEE) n. 611/77 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3246/94 (5);

considerando che il regolamento (CE) n. 3355/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (6), prevede all'articolo 7 una diminuzione del prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti del settore delle carni bovine; che l'istituzione di dazi fissi a partire dal 1° luglio 1995 rende altresí necessaria l'adozione di una misura transitoria allo scopo di ridurre gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune per i prodotti originari di tali paesi;

considerano che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune non si applicano ai prodotti elencati in allegato originari della Svizzera, accompagnati da un documento rilasciato da tale paese che ne certifichi l'origine svizzera.

2. Gli importi specifici dei dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune sono ridotti dell'80 % per i prodotti elencati nell'allegato e originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, di Croazia, di Slovenia e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Tale riduzione si applica soltanto ai prodotti rispondenti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 207/95 della Commissione (7).

Articolo 2

I regolamenti (CEE) n. 586/77 e (CEE) n. 611/77 sono abrogati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

L'applicabilità del disposto dell'articolo 1 è limitata al 30 giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

(3) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

(4) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

(5) GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 70.

(6) GU n. L 353 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(7) GU n. L 25 del 2. 2. 1995, pag. 2.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>