31995R1422

Regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68

Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0012 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1422/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 4, l'articolo 15 bis, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 39,

considerando che l'accordo agricolo concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in appresso denominato l'« accordo », esige in particolare che vengano adeguate, a decorrere dal 1° luglio 1995, le disposizioni regolamentari applicabili all'importazione nel settore dello zucchero e segnatamente per quanto concerne il melasso;

considerando che, convertendo in aliquote di dazio della tariffa doganale comune, in appresso denominate « dazi della tariffa doganale », tutte le misure che limitano l'importazione di prodotti agricoli, l'accordo esige la soppressione dei prelievi variabili all'importazione previsti dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; che tale soppressione presuppone la definizione di modalità specifiche d'applicazione per la sospensione dei dazi all'importazione, l'introduzione di dazi addizionali all'importazione - in appresso denominati « dazi addizionali » - e la rilevazione dei prezzi cif dei melassi di barbabietola e di canna; che, a tale proposito, è opportuno che l'applicazione di tali disposizioni, che incombe agli Stati membri, sia effettuata nel modo più centralizzato possibile;

considerando che, per consentire la migliore gestione possibile e la trasparenza necessaria per gli operatori di mercato, occorre prevedere, da un lato, la rilevazione e la fissazione settimanale, in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso (3), dei prezzi cif del melasso sul mercato mondiale, in appresso denominati « prezzi rappresentativi », di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 e, dall'altro, l'introduzione di dazi addizionali in base alle corrispondenti disposizioni dell'accordo; che a tal fine e considerando la situazione deficitaria della Comunità è auspicabile prevedere che, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, si applichi immediatamente la sospensione dei dazi all'importazione, salvo decisione contraria, se esiste il rischio di perturbazioni del mercato comunitario del melasso dovute alla suddetta sospensione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1389/90 della Commissione (4) ha stabilito le modalità di gestione di un contingente comunitario di 600 000 t per melassi originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, con l'applicazione di un prelievo ridotto all'importazione nella Comunità; che, per gli stessi motivi summenzionati, è opportuno convertire tale prelievo in dazio all'importazione, mantenendo tuttavia le condizioni di gestione esistenti; che, essendo il dazio all'importazione dei melassi inferiore, a decorrere dal 1° luglio 1995, al prelievo che poteva essere applicato prima di tale data, occorre fissare a zero senza dazio addizionale possibile il dazio all'importazione per il suddetto contingente;

considerando che occorre pertanto abrogare, con effetto dal 1° luglio 1995, i regolamenti (CEE) n. 1411/70 della Commissione (5) e (CEE) n. 1389/90;

considerando che l'evoluzione delle importazioni di melassi nella Comunità dimostra come il porto di Amsterdam sia diventato il luogo di transito di frontiera; che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi addizionali di cui all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 si applicano ai melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per prezzi rappresentativi per i melassi sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81 i prezzi cif per tali prodotti stabiliti e fissati dalla Commissione conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68, in appresso denominati « prezzi rappresentativi ».

Tali prezzi vengono fissati in linea di massima settimanalmente secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Essi si applicano finché entra in vigore una nuova fissazione.

3. Se, per una settimana determinata, la Commissione non è in grado di stabilire un prezzo rappresentativo specifico per il melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00, perché mancano informazioni sulle possibilità di acquisto per tale melasso, si continua ad applicare il prezzo rappresentativo specifico precedentemente in vigore.

Tale prezzo rappresentativo non può essere tuttavia applicato per un periodo superiore a quattro settimane. Trascorso tale termine, il prezzo rappresentativo per il melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00 è stabilito in base al prezzo rappresentativo in vigore per il melasso di canna del codice NC 1703 10 00, maggiorato di un importo forfettario di 0,30 ECU per 100 kg e tenendo conto del prezzo limite specifico per il melasso di barbabietola.

Articolo 2

Il prezzo limite di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è, per 100 kg di melasso della qualità tipo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, pari a:

a) 7,90 ECU per il melasso del codice NC 1703 10 00;

b) 8,20 ECU per il melasso del codice NC 1703 90 00.

Articolo 3

1. Gli importi dei dazi addizionali derivanti dall'applicazione del prezzo rappresentativo considerato e relativi a ciascuno dei melassi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, vengono fissati contemporaneamente ai prezzi rappresentativi, conformemente al paragrafo 2.

2. Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 2 e il prezzo all'importazione cif da prendere in considerazione per stabilire il dazio addizionale conformemente all'articolo 4:

a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a 0;

b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 30 % dell'importo che supera il 10 %;

c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 % dell'importo che supera il 40 %, al quale viene aggiunto il dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 70 % dell'importo che supera il 60 %, al quale si aggiungono i dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo che supera il 75 %, al quale si aggiungono i dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

Articolo 4

1. In mancanza della domanda di cui al paragrafo 2 o quando il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata di cui al paragrafo 2 è inferiore al prezzo rappresentativo fissato dalla Commissione, il prezzo cif all'importazione da prendere in considerazione per il calcolo del dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

2. L'importatore può chiedere, al momento dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, all'autorità competente dello Stato membro d'importazione che, per il calcolo del dazio addizionale, venga applicato il prezzo cif all'importazione per la spedizione in causa, convertito in qualità tipo del melasso come definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, qualora il prezzo cif sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 o 3.

Il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata è convertito in prezzo del melasso di qualità tipo, mediante adeguamento secondo quanto disposto dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

In tal caso, l'applicazione del prezzo cif all'importazione per la spedizione considerata sulla quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, da parte dell'interessato, perlomeno delle prove seguenti:

- il contratto di acquisto o prova equivalente,

- il contratto di assicurazione,

- la fattura,

- il contratto di trasporto (se del caso),

- il certificato di origine,

- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico,

che vanno fornite nei trenta giorni successivi all'accettazione della dichiarazione d'importazione.

Lo Stato membro interessato può esigere qualsiasi altra informazione e documento di sostegno della domanda.

Una volta presentata la domanda, si applica il dazio addizionale fissato dalla Commissione.

Tuttavia, la differenza tra il dazio addizionale fissato dalla Commissione e il dazio addizionale stabilito in base al prezzo cif all'importazione della spedizione in causa dà comunque luogo, su richiesta dell'interessato, al deposito di una cauzione conformemente all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (6).

Tale cauzione viene svincolata subito dopo l'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'importazione, sulla base delle prove fornite dall'interessato.

L'autorità competente dello Stato membro respinge la domanda qualora ritenga inadeguate le prove fornite.

Se la domanda non viene accettata dall'autorità competente, la cauzione è incamerata.

3. Gli Stati membri comunicano ogni settimana alla Commissione, per la settimana precedente, le importazioni conseguenti alle domande di cui al paragrafo 2 che sono state accolte, precisando i quantitativi di prodotto e i dazi in causa.

Articolo 5

Qualora il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile, a secondo dei casi, al melasso di canna del codice NC 1703 10 00 o al melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00 superi, per il prodotto in questione, il prezzo su cui ci si è basati per la campagna di commercializzazione considerata, nel determinare le entrate derivanti dalla vendita di melasso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo della differenza constatata dalla Commissione. Questo importo viene fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Qualora la sospensione dei dazi all'importazione rischi tuttavia di provocare effetti pregiudizievoli per il mercato del melasso nella Comunità, si può decidere, secondo la stessa procedura, di non applicare la suddetta sospensione per un determinato periodo.

Articolo 6

1. Il dazio all'importazione che è applicabile, a seconda dei casi, al melasso di canna del codice NC 1703 10 00 o al melasso di barbabietola del codice NC 1703 90 00, originari degli Stati ACP, è ridotto a zero entro il limite di un contingente di 600 000 t per ogni campagna di commercializzazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la nozione di prodotto originario e i metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 1 allegato alla quarta convenzione ACP-CEE di Lomé.

3. Per ottenere il beneficio preferenziale, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione una dichiarazione d'immissione in libera pratica, la quale comprende una domanda apposita per il prodotto di cui al presente regolamento. Se tale dichiarazione è accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, queste autorità comunicano alla Commissione le domande di prelievo sul contingente.

4. La domanda di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, è trasmessa immediatamente alla Commissione.

5. I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'importazione, nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta.

I prelievi non utilizzati sono riversati, quanto prima, nel contingente della campagna di commercializzazione per la quale erano stati concessi.

Se i quantitativi sono superiori al saldo disponibile del contingente, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa quanto prima gli Stati membri dei prelievi effettuati.

6. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione la parità e la continuità di accesso al contingente, nella misura in cui il saldo del volume contingentale lo permetta.

Articolo 7

All'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 785/68, il termine « Rotterdam » viene sostituito ogni volta con il termine « Amsterdam ».

Articolo 8

I regolamenti (CEE) n. 1411/70 e (CEE) n. 1389/90 sono abrogati.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

(4) GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 41.

(5) GU n. L 156 del 17. 7. 1970, pag. 29.

(6) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.