Regolamento (CE) n. 1421/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1994/1995
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0010 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 1421/95 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 1995 che fissa l'aiuto all'ammasso per le uve secche e i fichi secchi non trasformati della campagna di commercializzazione 1994/1995 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 8, considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, concernente l'aiuto all'ammasso e la compensazione finanziaria per le uve secche e i fichi secchi non trasformati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1363/95 (4), l'aiuto all'ammasso è fissato per giorno e 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4 e di fichi di categoria C; che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, un'aliquota è applicata all'ammasso di uve secche sino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui i prodotti sono stati acquistati e un'altra aliquota si applica al periodo di ammasso successivo; considerando che l'aiuto all'ammasso dev'essere calcolato tenendo conto del costo tecnico del magazzinaggio e del finanziamento del prezzo d'acquisto pagato per i prodotti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1994/1995, nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3. (3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 17. (4) GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. ALLEGATO AIUTO ALL'AMMASSO PER LE UVE SECCHE E I FICHI SECCHI NON TRASFORMATI DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1994-1995 A. UVE SECCHE >SPAZIO PER TABELLA> B. FICHI SECCHI >SPAZIO PER TABELLA>