31995R1390

Regolamento (CE) n. 1390/95 della Commissione, del 20 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 671/95 che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero- caseari in Austria e in Finlandia

Gazzetta ufficiale n. L 135 del 21/06/1995 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1390/95 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 671/95 che assegna un quantitativo di riferimento specifico a taluni produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari in Austria e in Finlandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 630/95 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, settimo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 671/95 della Commissione (3) stabilisce le norme per l'assegnazione di quantitativi di riferimento specifici a taluni produttori di latte in Austria e in Finlandia; che a causa di difficoltà amministrative, non imputabili agli interessati, verificatesi in Austria, non è stato possibile, in vari casi, rispettare il termine stabilito per la presentazione delle domande dei produttori; che è quindi opportuno tenerne conto e modificare tale termine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 671/95, il testo del primo e del secondo trattino è sostituito dal seguente:

« - anteriormente al 1° maggio precedente la scadenza del periodo di interruzione totale o parziale della produzione e anteriormente al 30 giugno 1995 se detta scadenza ha luogo nel 1995,

- anteriormente al 30 giugno 1995 per le domande inoltrate dai produttori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c). »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 66 del 24. 3. 1995, pag. 11.

(3) GU n. L 70 del 30. 3. 1995, pag. 2.