31995R1370

Regolamento (CE) n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suini

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 17/06/1995 pag. 0009 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 1370/95 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1995 recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 12 e l'articolo 22,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2759/75, a decorrere dal 1° luglio 1995 l'esportazione di prodotti per i quali è chiesta una restituzione all'esportazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione; che occorre quindi stabilire le modalità d'applicazione specifiche di questo regime per il settore delle carni suine e definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, completando al tempo stesso il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 della Commissione (4);

considerando che per una gestione efficace del regime è opportuno fissare l'ammontare della cauzione relativa ai titoli d'esportazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare la facoltà degli operatori di avvalersi del regime in parola al rispetto di precise condizioni e disporre la non trasferibilità dei titoli d'esportazione;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2759/75, il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round in merito al volume d'esportazione è garantito dai titoli d'esportazione; che occorre pertanto stabilire precise modalità per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli;

considerando che è inoltre opportuno disporre che le decisioni relative alle domande di titoli d'esportazione siano comunicate solo dopo un periodo d'attesa; che questo periodo deve consentire alla Commissione di valutare i quantitativi richiesti e le relative spese nonché di adottare, se del caso, misure specifiche applicabili seguatamente alle domande pendenti; che è necessario disporre, nell'interesse dell'operatore, che la domanda di titolo possa essere ritirata dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che è opportuno consentire, per le domande vertenti su quantitativi pari o inferiori a 25 t e su richiesta dell'operatore, il rilascio immediato dei titoli d'esportazione; che tuttavia questi titoli beneficiano della restituzione soltanto in forza delle misure eventualmente adottate dalla Commissione per il periodo di cui trattasi;

considerando che per consentire una gestione molto accurata dei quantitativi da esportare è opportuno derogare alle norme in materia di tolleranza previste dal regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per poter gestire il regime, la Commissione deve disporre di informazioni precise sulle domande di titoli presentate e sull'impiego dei titoli rilasciati; che, a fini di maggiore efficienza amministrativa, è opportuno l'uso di un solo modello per le comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per evitare l'interruzione delle esportazioni al momento dell'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round, è opportuno consentire la presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'esportazione prima della data di entrata in vigore dell'accordo, a condizione che siano utilizzabili solo a decorrere da tale data;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1700/84 della Commissione, del 18 giugno 1984, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore delle carni suine (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1022/95 (6), sono sostituite dalle disposizioni del presente regolamento; che è quindi necessario abrogare il regolamento suddetto a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1995, l'esportazione di prodotti nel settore delle carni suine, per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, è subordinata alla presentazione di un titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione.

Articolo 2

1. Il titolo d'esportazione è valido dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del secondo mese successivo a quello in cui è stato rilasciato.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 15 la designazione del prodotto e nella casella 16 il relativo codice di undici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione.

3. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88 nonché gli importi della cauzione per i titoli d'esportazione sono indicati nell'allegato I.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano nella casella 20 almeno una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° 1370/95,

- Forordning (EF) nr. 1370/95,

- Verordnung (EG) Nr. 1370/95,

- Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1370/95,

- Regulation (EC) No 1370/95,

- Règlement (CE) n° 1370/95,

- Regolamento (CE) n. 1370/95,

- Verordening (EG) nr. 1370/95,

- Regulamento (CE) nº 1370/95,

- Asetus (EY) N :o 1370/95,

- Foerordning (EG) nr 1370/95.

Articolo 3

1. Le domande di titoli d'esportazione devono essere presentate alle autorità competenti dal lunedì al mercoledì di ogni settimana.

2. Può richiedere un titolo d'esportazione la persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di provare, in modo ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore delle carni suine; non può tuttavia presentare domande il commerciante al dettaglio o il ristoratore che venda i propri prodotti al consumatore finale.

3. I titoli d'esportazione sono rilasciati il lunedì successivo al periodo indicato al paragrafo 1, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4.

4. Qualora le domande di titoli d'esportazione vertano su quantitativi e/o su spese che superano o rischiano di superare i quantitativi smaltiti normalmente, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 13, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2759/75, e/o le relative spese durante il periodo considerato, la Commissione può - fissare una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti;

- respingere le domande per le quali non sono stati ancora concessi titoli d'esportazione;

- sospendere la presentazione di domande di titoli d'esportazione per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di una sospensione per un periodo più lungo decisa con la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2759/75. In tal caso, le domande di titoli d'esportazione presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Queste misure possono essere differenziate secondo le categorie di prodotti.

5. Se le domande sono state respinte o se i rispettivi quantitativi sono stati ridotti, la cauzione viene immediatamente svincolata per il quantitativo per il quale la richiesta non è stata soddisfatta.

6. In deroga al paragrafo 3, l'operatore può ritirare la domanda di titolo nel corso degli undici giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, se tale percentuale è inferiore all'80 %. L'operatore può, nel corso dei dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della suddetta percentuale:

- o ritirare la domanda di titolo, nel qual caso la cauzione è immediatamente svincolata,

- o richiedere il rilascio immediato del titolo, nel qual caso l'organismo competente lo rilascia senza indugio ma non prima del mercoledì successivo al deposito del titolo d'esportazione.

Articolo 4

1. Se la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1 verte su un quantitativo pari o inferiore a 25 t e sempre che l'operatore ne faccia contemporaneamente richiesta, l'autorità competente rilascia immediatamente il titolo richiesto iscrivendo, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

- Certificado de exportación sin perjuicio de medidas especiales en virtud del apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1370/95,

- Eksportlicens udstedt med forbehold af saerforanstaltninger i henhold til artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1370/95,

- Ausfuhrlizenz, erteilt unter Vorbehalt der besonderen Massnahmen gemaess Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1370/95,

- Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ aaêaessaeaaôáé ìaa ôçí aaðéoeýëáîç ôùí aaéaeéêþí ìÝôñùí óýìoeùíá ìaa ôï UEñèñï 3 ðáñUEãñáoeïò 4 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÊ) áñéè. 1370/95,

- Export licence issued subject to any particular measures taken under Article 3 (4) of Regulation (EC) No 1370/95,

- Certificat d'exportation délivré sous réserve de mesures particulières en vertu de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1370/95,

- Titolo d'esportazione rilasciato sotto riserva d'adozione di misure specifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1370/95,

- Uitvoercertificaat afgegeven onder voorbehoud van bijzondere maatregelen als bedoeld in artikel 3, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1370/95,

- Certificado de exportação emitido sem prejuízo de medidas especiais em conformidade com o nº 4 do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 1370/95,

- Vientitodistus myoennetty, jollei asetuksen (EY) N :o 1370/95 3 artiklan 4 kohdan mukaisista erityistoimenpiteistae muuta johdu,

- Exportlicens utfaerdad med foerbehaall foer saerskilda aatgaerder med stoed av artikel 3.4 i foerordning (EG) nr 1370/95.

2. A partire dal lunedì successivo alla settimana durante la quale è stata presentata la domanda di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente, su richiesta dell'operatore interessato, modifica il titolo rilasciato in base alle misure specifiche adottate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 per la settimana di cui trattasi. A tale scopo essa depenna la dicitura di cui al paragrafo 1 e iscrive, nella casella 22, almeno una delle seguenti diciture:

a) se non sono state prese misure specifiche o se è stata fissata una percentuale unica di assegnazione:

- Certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución por una cantidad de [ . . . ] toneladas de los productos que se indican en las casillas 17 y 18,

- Eksportlicens med forudfastsaettelse af eksportrestitution for en maengde paa [ . . . ] tons af de i rubrik 17 og 18 anfoerte produkter,

- Ausfuhrlizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung fuer eine Menge von . . . Tonnen der in Feld 17 und 18 genannten Erzeugnisse,

- Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ðïõ ðaañéëáìâUEíaaé ôïí ðñïêáèïñéóìue ôçò aaðéóôñïoeÞò ãéá ìssá ðïóueôçôá [ . . . ] ôueíùí ðñïúueíôùí ðïõ aaìoeássíïíôáé óôá ôaaôñáãùíssaeéá 17 êáé 18,

- Export licence with advance fixing of the refund for a quantity of . . . tonnes of the products shown in sections 17 and 18,

- Certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de [ . . . ] tonnes de produits figurant aux cases 17 et 18,

- Titolo d'esportazione recante fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di [ . . . ] t di prodotti indicati nelle caselle 17 e 18,

- Uitvoercertificaat met vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . ton produkt vermeld in de vakken 17 en 18,

- Certificado de exportação com prefixação da restituição para uma quantidade de [ . . . ] toneladas de produtos constantes das casas 17 e 18,

- Vientitodistus, johon sisaeltyy tuen ennakkovahvistus [ . . . ] tonnille kohdassa 17 ja 18 mainittuja tuotteita,

- Exportlicens med foerutfaststaellelse av exportbidrag foer en kvantitet av [ . . . ] ton av de produkter som naemns i faelt 17 och 18.

b) se le domande di titoli sono state respinte:

- Certificado de exportación sin derecho a restitución,

- Eksportlicens, der ikke giver ret til eksportrestitution,

- Ausfuhrlizenz ohne Anspruch auf Erstattung,

- Ðéóôïðïéçôéêue aaîáãùãÞò ÷ùñssò aeéêássùìá ãéá ïðïéáaeÞðïôaa aaðéóôñïoeÞ,

- Export licence without entitlement to any refund,

- Certificat d'exportation ne donnant droit à aucune restitution,

- Titolo d'esportazione che non dà diritto ad alcuna restituzione,

- Uitvoercertificaat dat geen recht op een restitutie geeft,

- Certificado de exportação que não dá direito a qualquer restituição,

- Vientitodistus ei oikeuta tukeen,

- Exportlicens som inte ger raett till exportbidrag.

3. Le esportazioni effettuate con un titolo rilasciato a norma del presente articolo beneficiano di restituzioni soltanto in conformità alla dicitura iscritta ai sensi del paragrafo 2, lettera a).

Articolo 5

I titoli d'esportazione non sono trasferibili.

Articolo 6

Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza prevista all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

Nella casella 22 del titolo è iscritta almeno una delle seguenti diciture:

- Restitución válida por [ . . . ] toneladas (cantidad por la que se expida el certificado),

- Restitutionen omfatter [ . . . ] t (den maengde, licensen vedroerer),

- Erstattung gueltig fuer . . . Tonnen (Menge, fuer welche die Lizenz ausgestellt wurde),

- AAðéóôñïoeÞ éó÷ýïõóá ãéá [ . . . ] ôueíïõò (ðïóueôçôá ãéá ôçí ïðïssá Ý÷aaé Ýêaeïèaass ôï ðéóôïðïéçôéêue),

- Refund valid for . . . tonnes (quantity for which the licence is issued),

- Restitution valable pour . . . tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré),

- Restituzione valida per [ . . . ] t (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato),

- Restitutie geldig voor . . . ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven),

- Restituição válida para . . . toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado),

- Tuki on voimassa [ . . . ] tonnille (maeaerae, jolle todistus on myoennetty),

- Ger raett till exportbidrag foer [ . . . ] ton (den kvantitet foer vilken licensen utfaerdats).

Articolo 7

1. Ogni mercoledì, a partire dalle ore 13.00, gli Stati membri comunicano mediante telefax alla Commissione:

a) le domande di titoli d'esportazione recanti fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 1 presentate dal lunedì al mercoledì della settimana in corso;

b) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'esportazione il lunedì precedente;

c) nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 6, i quantitativi per i quali le domande di titoli d'esportazione sono state ritirate nella settimana precedente.

2. Nella comunicazione delle domande di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere indicato:

- il quantitativo in peso di prodotto per ciascuna categoria di cui all'articolo 2, paragrafo 3;

- la ripartizione secondo la destinazione del quantitativo per ciascuna categoria qualora il tasso della restituzione sia differenziato secondo la destinazione;

- il tasso della restituzione applicabile;

- l'importo totale in ecu della restituzione prefissata per categoria di prodotti.

3. Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione, al termine della durata di validità dei titoli, il numero e la quantità di titoli d'esportazione non utilizzati.

4. Tutte le comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », vanno effettuate secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Articolo 8

Le domande di titoli d'esportazione utilizzabili per le esportazioni da effettuare dal 1° luglio 1995 possono essere presentate dal 19 giugno 1995.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 1700/84 è abrogato.

Esso resta tuttavia applicabile per i titoli di fissazione anticipata rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995 a norma dello stesso regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli d'esportazione chiesti a norma del presente regolamento a decorrere dal 19 giugno 1995.

Tuttavia, gli articoli 4 e 9 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Applicazione del regolamento (CE) n. 1370/95 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VI/D/3 - Settore delle carni suine Domanda di titoli d'esportazione - Carni suine Speditore:

Data:

Periodo: dal lunedì . . . al mercoledì . . .

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/3 - Telefax: (322) 296 62 79 oppure 296 12 27 - Parte A - Comunicazione settimanale: (compilare separatamente per ogni categoria) Categoria Quantitativo Tasso della restituzione (ecu/100 kg) Importo globale delle restituzioni prefissate Totale per categoria Categoria Quantitativi totali richiesti per categoria - Parte B - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria dei titoli rilasciati il lunedì - Parte C - Comunicazione settimanale Categoria Quantitativi totali per categoria ritirati la settimana precedente - Parte D - Comunicazione mensile Categoria Quantitativi non utilizzati >FINE DI UN GRAFICO>