31995R1368

Regolamento (CE) n. 1368/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 17/06/1995 pag. 0004 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1368/95 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/93 (4), prevede che l'aiuto per il latte scremato trasformato per la produzione di caseina e caseinati è concesso soltanto se la caseina o i caseinati fabbricati rispondono a determinati requisiti quanto alla loro composizione; che l'esperienza dimostra che la caseina contenente oltre il 5 % e fino al 17 % di proteine del latte diverse dalla caseina non risponde più alle attuali esigenze del mercato, maggiormente orientato verso prodotti di elevata qualità; che è quindi opportuno sopprimere l'aiuto per questo tipo di caseina;

considerando che, tenendo conto dell'andamento del mercato di tali prodotti, da un lato e, dall'altro, di quello del latte scremato in polvere, occorre ridurre l'importo dell'aiuto fissato dal regolamento in esame per il latte scremato trasformato in caseina o in caseinati;

considerando che il comitato di gestine per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2921/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'aiuto per 100 kg di latte scremato in caseina o in caseinati, di cui al paragrafo 2, è fissato a 6,75 ECU. »

2) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo della lettera d) è soppresso e l'attuale lettera e) diventa lettera d).

3) All'articolo 3, lettera a), il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

« La denominazione da impiegare per i prodotti di cui all'allegato III è la seguente:

"Caseinati contenenti più del 5 % e fino ad un massimo del 17 % di proteine del latte diverse dalla caseina, precipitate simultaneamente e calcolate sul tenore totale di proteine del latte". »

4) Il testo dell'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

« ALLEGATO III REQUISITI DI COMPOSIZIONE Caseinati in cui il tenore di proteine del latte differenti dalla caseina non supera il 17 % del tenore totale di proteine del latte >SPAZIO PER TABELLA>