Regolamento (CE) n. 1351/95 della Commissione, del 14 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all' importazione di taluni prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 131 del 15/06/1995 pag. 0012 - 0012
REGOLAMENTO (CE) N. 1351/95 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 1767/82 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi specifici all'importazione di taluni prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), considerando che con il regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (3), sono stati modificati i codici NC di alcuni formaggi con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1995; che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 527/95 (5), è stato adattato per tener conto delle suddette modifiche; che risulta che alcuni formaggi non sono coperti dai codici NC contenuti in quest'ultimo regolamento e di conseguenza, onde evitare qualsiasi discriminazione tra gli interessati, occorre inserirvi i codici mancanti con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1995; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dal comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono aggiunti i codici NC ex 0406 90 07, ex 0406 90 08 e ex 0406 90 09. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione