Regolamento (CE) n. 1339/95 della Commissione, del 13 giugno 1995, che modifica il regolamento (CE) n. 3262/94 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1995, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed e del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 14/06/1995 pag. 0009 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 1339/95 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3262/94 relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1995, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare gli articoli 12 e 13, paragrafo 1, considerando che il prezzo di orientamento delle aringhe e dei gamberi è stato modificato e fissato dal regolamento (CE) n. 1299/95 del Consiglio (5); considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che al prezzo di ritiro possa essere applicato un coefficiente correttivo nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo; che questo è il caso per l'aringa; considerando che per quanto riguarda la sardina il livello di prezzo relativo alla dimensione 3 di tale prodotto nelle zone di sbarco interessate della Spagna e del Portogallo richiede la fissazione di un coefficiente correttivo particolare; che occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3262/94 (6); considerando che il regolamento (CE) n. 1299/95 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995; che occorre quindi prevedere la stessa disposizione per il presente regolamento; considerando che i fatti generatori per i tassi di conversione da applicare nel calcolo di determinati importi risultanti dai meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca sono determinati dal regolamento (CE) n. 3516/93 (7); che per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1995 al tasso di conversione agricolo in questione si applica quindi il coefficiente correttivo 1,207509; che i prezzi di ritiro relativi a tale periodo debbono essere fissati di conseguenza; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 3262/94 è modificato nel modo seguente: 1) L'allegato I è modificato come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 2) L'allegato II è completato nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3) L'allegato III è modificato e completato nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> 4) L'allegato IV è modificato e completato nel modo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1995. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione