Regolamento (CE) n. 1317/95 della Commissione, del 9 giugno 1995, relativo all'adattamento delle restituzioni fissate in anticipo nel settore del malto
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 10/06/1995 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 1317/95 DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1995 relativo all'adattamento delle restituzioni fissate in anticipo nel settore del malto LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, considerando che il regolamento (CE) n. 2577/94 della Commissione, del 24 ottobre 1994, recante misure particolari relative ai titoli di esportazione per il malto rilasciati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 1994 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 822/95 (3), ha previsto che i titoli di secondo rilascio, validi dal 1° luglio al 30 settembre 1995, sono soggetti alle norme in vigore al momento dell'emissione del titolo di primo rilascio; che in quel momento l'adattamento della restituzione prefissata era calcolata a norma del paragrafo 4 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 el Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94; che il regolamento (CE) n. 3290/94 ha soppresso il prezzo di entrata a partire dal 1° luglio 1995; considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso (5), ha previsto, all'articolo 12, il metodo di calcolo dell'adeguamento applicabile a partire dal 1° luglio 1995; che è opportuno applicare questa nuova regola per i titoli di secondo rilascio in quanto questa modalità di adattamento è leggermente più favorevole per gli operatori; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2577/94, l'adattamento della restituzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 è calcolato in base al metodo indicato all'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1162/95. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione