Regolamento (CE) n. 1242/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, che fissa per il mese di giugno 1995 il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all' industria e l' importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione
Gazzetta ufficiale n. L 121 del 01/06/1995 pag. 0063 - 0063
REGOLAMENTO (CE) N. 1242/95 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 che fissa per il mese di giugno 1995 il prezzo minimo di acquisto dei limoni conferiti all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1199/90 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono versare ai produttori è fissato, a partire dalla campagna 1991/1992, al 105 % del prezzo medio di ritiro calcolato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione (4); che il prezzo minimo deve essere fissato tenendo conto dei prezzi di base e di acquisto fissati per il mese di giugno 1995 dal regolamento (CE) n. 1225/95 del Consiglio (5) e ridotti dal regolamento (CE) n. 1241/95 della Commissione (6); considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può essere superiore alla differenza tra il prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori; considerando che la misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il mese di giugno 1995, il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato: Prezzo minimo: 15,77 ECU/100 kg netti. Il prezzo minimo è fissato per merce in partenza dai centri di condizionamento dei prodotti. Articolo 2 Per il mese di giugno 1995, l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è così fissato: Compensazione finanziaria: 10,48 ECU/100 kg netti. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione