31995R1202

Regolamento (CE) n. 1202/95 della Commissione del 29 maggio 1995 che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 30/05/1995 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 1202/95 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1995 che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1201/95 della Commisisone (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ogni qualvolta le pubbliche autorità rendano obbligatorio l'impiego di fitofarmaci di sintesi non menzionati nell'allegato II, parte B, a causa dei gravi rischi cui tutte le superfici produttive di una determinata zona si trovano esposte a causa di una malattia o di un attacco di parassiti, i prodotti ottenuti dalle colture praticate su tali superfici non possono più beneficiare della denominazione biologica;

considerando tuttavia che, se le altre norme di produzione biologica sono rispettate, è possibile ridurre, a determinate condizioni, il periodo di riconversione al termine del quale è autorizzata la commercializzazione dei prodotti sotto la denominazione biologica;

considerando che uno stesso operatore non deve produrre, in unità di produzione da lui gestite, vegetali della stessa varietà ottenuti in parte con l'agricoltura biologica e in parte con tecniche colturali convenzionali;

considerando che si deve nondimeno prevedere una deroga a questo principio, in caso di superfici a coltura permanenti che vengano gradualmente riconvertite dall'agricoltura convenzionale all'agricoltura biologica;

considerando che si possono ammettere deroghe al suddetto principio anche quando si tratti di superfici utilizzate per la ricerca agronomica - con l'accordo delle competenti autorità nazionali degli Stati membri - a fini di sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerando che la produzione di sementi, di piantine e di materiale di moltiplicazione vegetativa è praticata da operatori specializzati che esercitano tale attività secondo metodi biologici, in aggiunta alla produzione degli stessi materiali praticata secondo metodi convenzionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2092/91, il punto 1 dell'allegato I e la parte A dell'allegato III sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1. Nell'allegato I, sezione « Vegetali e prodotti vegetali », il punto 1 è completato con l'aggiunta del testo seguente:

« In particolare, uno Stato membro può ridurre il periodo di conversione al minimo indispensabile, qualora gli appezzamenti siano stati trattati con un prodotto non compreso nell'allegato II.B, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita che detto Stato membro abbia reso obbligatoria per una determinata coltura nel suo territorio o in talune parti di esso.

La riduzione del periodo di conversione è subordinata alle condizioni seguenti:

- gli appezzamenti sono stati convertiti o sono in corso di conversione all'agricoltura biologica;

- la decomposizione del fitofarmaco in causa deve garantire, alla fine del periodo ridotto di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di una coltura perenne;

- lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri sulla sua decisione di effettuare il trattamento obbligatorio, precisando di quanto intenda ridurre il periodo di conversione;

- il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato sotto una denominazione biologica. »

2. Nell'allegato III, parte A, il testo del punto 9 è sostituito dal testo seguente:

« 9. Se un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione, le unità situate nella regione che producono vegetali o prodotti vegetali non contemplati all'articolo 1 ed i luoghi di deposito delle materie prime (fertilizzanti, fitofarmaci, sementi) sono parimenti assoggettati al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, primo comma, ed ai punti 3 e 4. In queste unità non possono essere prodotti vegetali appartenenti alla stessa varietà dei vegetali prodotti nell'unità di cui al punto 1.

Nei casi sotto descritti, i produttori possono tuttavia derogare alla disposizione di cui all'ultima frase del comma precedente:

a) in caso di colture perenni (colture arboricole, vite e luppolo) sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

1) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione che prevede la riconversione all'agricoltura biologica di tutte le superfici in questione e per il quale il produttore si impegna formalmente a portarlo a termine nel più breve tempo possibile e comunque in un periodo non superiore a cinque anni;

2) devono essere state prese misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità di produzione interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;

3) l'organismo o l'autorità di controllo deve venir informato con almeno 48 ore d'anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;

4) a raccolta ultimata, il produttore deve comunicare immediatamente all'organismo o all'autorità di controllo dati precisi sui quantitativi raccolti nelle unità interessate, nonché tutte le caratteristiche che consentono d'identificare la produzione (qualità, colore, peso medio, ecc.), confermando inoltre che le misure decise per tener separati i prodotti delle diverse unità sono state effettivamente applicate;

5) il piano di riconversione e le misure menzionate ai punti 1 e 2 devono essere stati approvati dall'organismo o dall'autorità di controllo, il quale deve riconfermare la propria approvazione ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;

b) in caso di superfici destinate alla ricerca agronomica con l'accordo delle competenti autorità nazionali degli Stati membri, sempreché siano soddisfatte le condizioni precisate dai paragrafi 2, 3 e 4 della lettera a), nonché dalla parte pertinente del paragrafo 5;

c) in caso di produzione di sementi, di piantine e di materiali di moltiplicazione vegetativa, sempreché siano soddisfatte le condizioni precisate dai paragrafi 2, 3 e 4 della lettera a), nonché dalla parte pertinente del paragrafo 5. »