Regolamento (CE) n. 1196/95 della Commissione, del 24 maggio 1995, che sospende temporaneamente la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in quale misura possono essere rilasciati i titoli di esportazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dal regolamento (CE) n. 974/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 25/05/1995 pag. 0092 - 0093
REGOLAMENTO (CE) N. 1196/95 DELLA COMMISSIONE del 24 maggio 1995 che sospende temporaneamente la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in quale misura possono essere rilasciati i titoli di esportazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, previsti dal regolamento (CE) n. 974/95 recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/94 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, visto il regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e del regime di fissazione anticipata delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1094/95 (6), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5, considerando che si osservano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari; che le restitutzioni attualmente applicabili a tali prodotti potrebbero comportare la fissazione anticipata della restituzione esclusivamente a scopo speculativo; che il rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti rischia di comportare il superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti in esame, ai sensi del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione (7); che occorre sospendere temporaneamente la fissazione anticipata della restituzione per tali prodotti e fissare i coefficienti di riduzione da applicare a taluni dei quantitativi richiesti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il periodo dal 25 al 29 maggio 1995, è sospesa la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione dei prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403 10 22, 0403 10 24, 0403 10 26, 0403 10 32, 0403 10 34, 0403 10 36, 0403 90, 0404 90 e 0406, per quanto riguarda le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 974/95. 2. Non è dato seguito alle domande pendenti di cui al paragrafo 1, relative a titoli con fissazione anticipata della restituzione che avrebbero dovuto essere rilasciati a partire dal 25 maggio 1995, esclusi i titoli di cui al paragrafo 3 per i quali è fissato un coefficiente di riduzione. 3. Il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2729/81, applicabile alle domande di titolo di esportazione presentate il 19 maggio 1995, escluse le domande di cui all'articolo 44, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 per i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici della nomenclatura combinata indicati nella colonna (1) dell'allegato, figura nella colonna (2) dello stesso allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione ALLEGATO Coefficiente di riduzione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 2729/81 applicabile alle domande di titoli di esportazione presentate il 19 maggio 1995 >SPAZIO PER TABELLA>