REGOLAMENTO (CE) N. 1120/95 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1995 recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame
Gazzetta ufficiale n. L 111 del 18/05/1995 pag. 0025 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 1120/95 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1995 recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni nel settore delle uova e del pollame LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3652/81 della Commissione, del 18 dicembre 1981, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1030/95 (2), in particolare l'articolo 4, considerando che il regolamento (CEE) n. 3652/81 prevede misure intese a garantire il rispetto del limite quantitativo previsto per i titoli di prefissazione con una validità che oltrepassa il 30 giugno 1995, per le domande presentate a norma del regolamento (CE) n. 974/95 della Commissione, del 28 aprile 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo agricolo dell'Uruguay Round (3); considerando che i quantitativi figuranti nelle domande di prefissazione delle restituzioni presentate l'8 e il 9 maggio 1995 sono superiori allo smercio normale constatato sia nel settore delle uova che nel settore del pollame e che con il regolamento (CE) n. 1075/94 (4) è stata fissata una percentuale di accettazione dei quantitativi richiesti in virtù del regolamento (CE) n. 974/95; considerando che è quindi opportuno non accogliere più domande di prefissazione delle restituzioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 974/95 fino al 31 maggio 1995; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 18 al 31 maggio 1995 è sospesa la presentazione di domande di prefissazione delle restituzioni concesse in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/95 nei settori delle uova e del pollame. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione