31995R1006

Regolamento (CE) n. 1006/95 del Consiglio del 3 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto riguarda l'istituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 04/05/1995 pag. 0038 - 0048


REGOLAMENTO (CE) N. 1006/95 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto riguarda l'istituzione del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 14,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. INCHIESTE PRECEDENTI

(1) Con il regolamento (CEE) n. 3433/91 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, classificati al codice NC ex 9613 10 00 e originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio applicabile ai prodotti originari di tale paese era stata fissata al 16,9 %.

(2) Con un avviso pubblicato nel marzo 1992 (3) la Commissione ha iniziato un riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 nei confronti di alcune società cinesi che affermavano, tra l'altro, di non aver esportato il prodotto in questione nel periodo dell'inchiesta originale (riesame relativo ai cosiddetti nuovi esportatori). Con la decisione 93/377/CEE (4) la Commissione ha chiuso l'inchiesta relativa al riesame senza alcuna modifica delle misure in vigore.

B. PRESENTE INCHIESTA DI RIESAME

(3) Nel novembre 1993 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame del regolamento suddetto per quanto riguarda le importazioni dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese. La domanda è stata presentata dalla federazione dei fabbricanti europei di accendini, per conto dei produttori comunitari che complessivamente rappresentano una quota rilevante della produzione comunitaria degli accendini in questione. Nella domanda si affermava che le circostanze sono cambiate dopo la conclusione dell'inchiesta originale, in quanto era aumentato il margine di dumping per le esportazioni nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese e, di conseguenza, l'industria comunitaria subiva nuovamente un pregiudizio. È stato considerato che la domanda di riesame contenesse elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(4) Nel dicembre 1993 la Commissione ha annunciato con un avviso (5) l'apertura di un procedimento di riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 per quanto riguarda le importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in seguito denominato « il regolamento di base »).

(5) La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni e di chiedere di essere sentite.

(6) Un importatore, due esportatori e un produttore della Repubblica popolare cinese hanno presentato osservazioni scritte. Anche quattro produttori comunitari, le società Bic SA, Swedish Match SA, Tokai Seiki GmbH e Flamagas SA hanno presentato osservazioni scritte. Alcune delle società suddette hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

(7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari (stabilimenti e/o uffici vendite):

- Bic Deutschland GmbH, Ettlingen, Germania - Bic SA, Clichy, Francia - Bic SA, Redon, Francia - Biro Bic Ltd, Londra, Regno Unito - Bryant & May, High Wycombe, Regno Unito - Flamagas SA, Barcellona, Spagna - Laforest Bic SA, Tarragona, Spagna - Swedish Match, Visselhoevede, Germania - Swedish Match SA, Rillieux-la-Pape, Francia - Tokai Seiki GmbH, Moenchengladbach, Germania - Tokai Vesta Hispania SA, Alcalà de Henares, Spagna Esportatori:

- Capital Line Industries Ltd, Hong Kong - Gladstrong Investments Ltd, Hong Kong Importatore non collegato:

- Troeber GmbH, Amburgo, Germania (8) La Commissione ha inoltre chiesto alcune informazioni a produttori delle Filippine, il paese terzo utilizzato come paese analogo per la determinazione del valore normale (cfr. punti 19-27 seguenti). La Swedish Match Philippines Inc., Manila, Filippine, ha fornito informazioni particolareggiate e complete che sono state verificate presso la sede della società.

(9) Gli esportatori e l'unico importatore che ha collaborato hanno chiesto e ottenuto di essere informati sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la modifica del dazio antidumping definitivo in vigore sulle importazioni dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni delle parti interessate.

(10) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo 1° gennaio-30 settembre 1993 (in seguito denominato « il periodo dell'inchiesta »).

C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

i) Prodotto in esame (11) I prodotti soggetti al dazio antidumping definitivo di cui al punto 1 sono gli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in seguito denominato « accendini non ricaricabili »).

È opportuno precisare, a questo proposito, che sul mercato sono commercializzati altri accendini non ricaricabili (accendini piezoelettrici), che hanno caratteristiche tecniche completamente diverse da quelle dei prodotti suddetti e che quindi nell'inchiesta originale non sono stati considerati simili al prodotto in questione. Gli accendini piezoelettrici sono stati pertanto esclusi dal campo d'applicazione dell'inchiesta originale e delle misure istituite.

(12) L'importatore che ha collaborato ha affermato che gli accendini non ricaricabili a pietra focaia, oltre ad essere diversi da quelli piezoelettrici, dovevano essere ulteriormente distinti in funzione del materiale utilizzato, ovvero plastica o nylon. Secondo l'importatore esistevano due mercati per gli accendini a pietra focaia non ricaricabili, uno per gli accendini di lusso a base di nylon e l'altro per i normali accendini di plastica. L'importatore ha affermato che tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili originari della Cina erano di plastica e ha chiesto di prendere in esame unicamente questi tipi di prodotti.

(13) Nel corso dell'inchiesta svolta dalla Commissione è stato riscontrato che una definizione così ristretta del prodotto in esame non sarebbe giustificata, anche perché l'asserita ripartizione del mercato degli accendini a pietra focaia non ricaricabili in più segmenti, in funzione di differenze relative alle caratteristiche fisiche del prodotto e della percezione che ne fanno i consumatori, non è confermata dai fatti.

I prodotti in questione sono effettivamente fabbricati in diverse dimensioni e modelli e per la loro composizione possono essere utilizzati materiali differenti. Tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili hanno tuttavia le stesse caratteristiche tecniche essenziali e la stessa applicazione e svolgono la medesima funzione. Occorre precisare che la distinzione tra accendini a pietra focaia e piezoelettrici si basa invece su differenze tra le caratteristiche tecniche che sono chiaramente identificabili.

Appare inoltre evidente che i consumatori sono consapevoli della differenza tra accendini a pietra focaia e piezoelettrici, mentre la differenza tra accendini di plastica o di nylon non è percettibile. I prodotti in questione non sono riutilizzabili e l'affermazione secondo la quale i consumatori sarebbero consapevoli della differenza non è confermata, tra l'altro, dall'esistenza di canali di vendita chiaramente distinti. Al contrario tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili sono venduti senza distinzioni negli stessi tipi di negozi ad acquirenti che hanno le stesse aspettative e i consumatori non sono informati in merito alle pretese differenze tra gli accendini di plastica o di nylon. È opportuno precisare, tra l'altro, che non è facile distinguere gli accendini di plastica da quelli di nylon, dato che i due tipi sono disponibili in forma trasparente e opaca.

(14) L'intera gamma di modelli di accendini a pietra focaia non ricaricabili deve quindi essere considerata un'unica categoria di prodotti, indipendentemente dal materiale usato per la fabbricazione del corpo, che costituisce comunque una differenza secondaria in termini di caratteristiche fisiche e di costi (cfr. punto 36).

Sono quindi confermate le risultanze dell'inchiesta originale relative al prodotto in esame che sono esporte nel punto 11 del presente regolamento.

ii) Prodotto simile (15) L'importatore che ha collaborato ha affermato che le risultanze dell'inchiesta originale relative alla definizione di prodotto simile dovevano essere riesaminate per tener conto del fatto che un produttore comunitario, che si è manifestato per la prima volta nel presente procedimento, fabbricava accendini di plastica assertivamente identici a quelli importati dalla Repubblica popolare cinese, mentre gli altri produttori comunitari e il produttore che ha collaborato nel paese analogo fabbricavano accendini in nylon, che secondo l'importatore potevano al massimo essere considerati « affini » agli accendini cinesi.

Occorre nuovamente precisare che una differenza fisica secondaria, quale il materiale utilizzato per la fabbricazione del corpo dell'accendino, che non incide sulle caratteristiche tecniche essenziali, né sull'applicazione e sulla funzione di base del prodotto e di cui i consumatori non sono consapevoli non è sufficiente per giustificare una distinzione tra accendini a pietra focaia non ricaricabili assertivamente « identici » o « affini ». Questa conclusione vale per il confronto tra gli accendini a pietra focaia non ricaricabili importati dalla Repubblica popolare cinese e tutti gli accendini fabbricati e venduti dall'industria comunitaria e dal produttore del paese analogo che ha collaborato.

(16) Lo stesso importatore ha presentato inoltre alcune osservazioni su alcune differenze relative alle caratteristiche fisiche che a suo parere incidevano sulla definizione del prodotto simile. Queste affermazioni, che sostanzialmente erano già state presentate nell'inchiesta originale, non erano tuttavia sostenute da nuovi elementi di prova decisivi, in particolare riguardo alla percezione che i consumatori hanno del prodotto e quindi non sono state prese in considerazione per la definizione di prodotto simile.

(17) In tali circostanze è confermato che gli accendini a pietra focaia non ricaricabili prodotti e venduti dall'industria comunitaria e quelli importati dalla Repubblica popolare cinese hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche essenziali e quindi possono essere considerati prodotti simili. Le eventuali differenze secondarie tra i prodotti importati dalla Repubblica popolare cinese e la produzione comunitaria non sono tali da giustificare una conclusione diversa. Sono pertanto confermate le risultanze dell'inchiesta originale riguardo alla definizione di prodotto simile.

Come risulta dai punti 26 e 36, tale conclusione vale anche per gli accendini a pietra focaia non ricaricabili fabbricati e venduti dal produttore del paese analogo che ha collaborato.

iii) Industria comunitaria (18) Alla luce di quanto precede, è stata respinta la richiesta di modificare la definizione di industria comunitaria, limitandola al produttore comunitario che fabbrica accendini di plastica. È stato stabilito che nel periodo dell'inchiesta i produttori comunitari per conto dei quali era stata presentata la domanda di riesame effettuavano oltre il 70 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile. È stato quindi concluso che i produttori in questione costituivano « l'industria comunitaria » ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

D. DUMPING

a) Valore normale i) Paese analogo (19) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni ottenute in un paese ad economia di mercato (il cosiddetto paese analogo), a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base. A questo proposito nella domanda si propone di utilizzare la Tailandia, come era stato fatto nell'inchiesta originale. Sono stati quindi consultati i due produttori tailandesi che avevano precedentemente collaborato, che tuttavia in questo caso hanno rifiutato di collaborare.

(20) A tal fine sono stati anche consultati un produttore coreano e due produttori nelle Filippine. Soltanto i produttori filippini hanno affermato di essere disposti a collaborare con la Commissione e hanno risposto al questionario. La risposta di un produttore non era tuttavia sufficientemente completa e sono stati quindi chiesti dati più particolareggiati. Il produttore interessato ha successivamente risposto alla Commissione di non essere disposto a fornire informazioni più precise. È stato concluso che questo produttore rifiutava di collaborare e quindi è rimasta una sola società disposta a fornire informazioni relative alle Filippine.

Dopo la comunicazione delle principali risultanze dell'inchiesta, l'importatore che ha collaborato ha affermato che avrebbe dovuto essere consultata anche una società di Hong Kong, la Cli-Claque Ltd, che produceva accendini a pietra focaia non ricaricabili nelle Filippine. La Commissione è stata informata in merito all'esistenza di questo produttore nelle Filippine in una fase molto avanzata dell'inchiesta. Questa possibilità non poteva quindi essere presa in considerazione senza ostacolare gravemente lo svolgimento dell'inchiesta.

(21) Poiché non esisteva alcuna altra possibilità di determinare il valore normale è stato necessario utilizzare un paese analogo diverso da quello scelto per l'inchiesta originale. Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia in merito ai criteri applicabili alla scelta dei paesi analoghi, sono stati verificati i seguenti elementi per valutare l'idoneità delle Filippine.

- Rappresentatività del mercato Per dimensioni del mercato interno le Filippine sono un paese esportatore ai fini della determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese (le vendite complessive effettuate sul mercato interno dal produttore filippino che ha collaborato sono superiori al 5 % delle esportazioni cinesi nella Comunità).

- Apertura del mercato Il mercato filippino è aperto alla concorrenza, dato che la produzione locale di accendini non ricaricabili deve sostenere la concorrenza dei prezzi dei prodotti importati in quantitativi rilevanti. Anche la struttura della domanda favorisce la concorrenza, poiché sono presenti sul mercato numerosi operatori, quali supermercati e rivenditori di piccole e medie dimensioni.

- Accesso ai materiali di base Non emergono infine differenze significative tra la Cina e le Filippine per quanto riguarda la facilità di accesso ai materiali di base. Nelle Filippine, in realtà, alcuni pezzi e componenti sono importati, ma anche i produttori cinesi acquistano da fornitori esteri alcuni dei pezzi più sensibili degli accendini, quali la pietra focaia. Generalmente i componenti necessari per la fabbricazione degli accendini sono facilmente accessibili tanto nelle Filippine quanto nella Repubblica popolare cinese.

(22) Poiché tuttavia la società che ha collaborato nelle Filippine appartiene ad un gruppo che comprende anche una società denunziante, la Commissione ha considerato necessario analizzare le implicazioni di tale legame, per stabilire se questa situazione avesse l'effetto di alterare i dati presentati e di conseguenza se le informazioni così ottenute potessero essere utilizzate nell'ambito della presente inchiesta di riesame.

(23) Da un esame approfondito dei costi di produzione comunicati dal produttore filippino è risultato che sono stati sostenuti costi supplementari dovuti al fatto che alcuni pezzi utilizzati per la fabbricazione di accendini a pietra focaia non ricaricabili erano stati acquistati da società collegate. Ai fini di un esame corretto ed equo della redditività i costi in questione sono stati quindi dedotti. Dopo tale adeguamento è stato stabilito che i prezzi applicati dal produttore filippino per le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali permettevano il recupero di tutti i costi sostenuti nel corso di tali operazioni e la realizzazione di un adeguato profitto.

In tali circostanze è stato concluso che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, lettera a), punto i) del regolamento di base, il valore poteva essere stabilito in base ai prezzi ai quali gli accendini a pietra focaia non ricaricabili erano effettivamente venduti per il consumo sul mercato interno delle Filippine.

(24) In considerazione di quanto precede e degli elementi suesposti riguardo alla situazione delle Filippine, la Commissione ha ritenuto che la scelta delle Filippine come paese analogo fosse adeguata e corretta. Le parti interessate sono state informate a tempo debito della scelta che si intendeva fare. Le principali osservazioni presentate a questo proposito sono esaminate nei punti seguenti, nonché nei punti 28-31.

(25) Gli esportatori interessati hanno approvato la proposta di utilizzare le Filippine come paese analogo oppure non hanno fatto alcuna osservazione.

(26) L'importatore che ha collaborato ha affermato, entro il termine fissato per le osservazioni sulla scelta del paese analogo, che le Filippine potevano essere prese in considerazione unicamente a condizione che si utilizzassero i dati forniti da un produttore filippino di accendini di plastica che non avesse alcun collegamento con l'industria comunitaria.

Per quanto riguarda le pretese differenze tra accendini di plastica e di nylon occorre rilevare che le argomentazioni presentate sono identiche a quelle relative agli accendini a pietra focaia non ricaricabili prodotti e venduti dall'industria comunitaria che sono state esposte in merito alla determinazione del prodotto in esame e alla definizione di industria comunitaria. Come risulta nei punti 12-17, la Commissione ha concluso che tutti gli accendini a pietra focaia non ricaricabili costituiscono un'unica categoria di prodotti e che gli accendini di plastica e di nylon dovevano essere considerati prodotti simili. Questa conclusione vale anche nel contesto della scelta del paese analogo. Per quanto riguarda l'eventuale incidenza dei collegamenti aziendali, la Commissione ha ritenuto che l'esame di cui al punto 23 abbia fornito sufficienti elementi per stabilire che tale preoccupazione era infondata, in quanto il valore normale è stato determinato in base ai prezzi di vendita sul mercato interno.

L'importatore ha inoltre proposto di scegliere il Messico come paese analogo. La proposta è stata tuttavia presentata soltanto nel settembre 1994, ovvero più di cinque mesi dopo il termine fissato per la presentazione di osservazioni a questo proposito e quindi non poteva essere presa in considerazione senza ostacolare gravemente lo svolgimento dell'inchiesta.

(27) È quindi confermata la conclusione secondo la quale la scelta delle Filippine rappresenta una soluzione appropriata e equa per la determinazione del valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

ii) Richiesta di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base (28) Alcune parti interessate hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito in base all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base, ovvero secondo le disposizioni applicabili qualora un prodotto non sia importato direttamente dal paese d'origine ma sia esportato nella Comunità da un paese intermedio. In tali circostanze il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito nel paese esportatore, ovvero Hong Kong.

(29) Occorre rilevare che soltanto alcuni esportatori cinesi e un importatore non collegato hanno collaborato con la Commissione e che le società che hanno collaborato hanno esportato o importato nella Comunità gli accendini di origine cinese attraverso Hong Kong. Queste società rappresentano quasi il 53 % di tutte le esportazioni nella Comunità europea. La Commissione ha stabilito che gli esportatori di Hong Kong che hanno collaborato, che effettuano il 13 % circa di tutte le esportazioni nella Comunità degli accendini di origine cinese, hanno anche venduto gli stessi prodotti sul mercato interno. Per le altre società (ovvero gli esportatori e i relativi importatori che non hanno collaborato) l'itinerario seguito dalle esportazioni non era tuttavia noto.

(30) A questo proposito la Commissione ritiene che, in linea generale, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 non siano applicabili alle importazioni originarie da un paese non avente un'economia di mercato. Nella fattispecie è tuttavia probabile che la maggior parte degli accendini a pietra focaia non ricaricabili di origine cinese sia stata semplicemente trasbordata a Hong Kong. Riguardo alla produzione nel paese d'esportazione, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che nel periodo dell'inchiesta a Hong Kong non è stata effettuata alcuna produzione di accendini a pietra focaia non ricaricabili finiti. Per quanto riguarda infine i prezzi di vendita nel paese d'esportazione, la Commissione non può stabilire se queste vendite siano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, poiché gli accendini in questione sono fabbricati in Cina nell'ambito di contratti di subappalto oppure le parti interessate sono collegate.

(31) In considerazione di quanto precede, è stato concluso che, anche se le disposizioni dell'artiolo 2, paragrafo 6 fossero applicabili alle importazioni di prodotti originari di un paese non avente un'economia di mercato, nel contesto della presente inchiesta non sarebbe opportuno stabilire il valore normale in base ai prezzi vigenti sul mercato interno del paese d'esportazione, poiché a Hong Kong non esisteva una produzione di accendini a pietra focaia non ricaricabili e inoltre non sarebbe stato possibile stabilire un prezzo comparabile attendibile per i prodotti in questione. Si dovrebbe quindi determinare il valore normale in funzione dei prezzi sul mercato interno del paese d'origine. Poiché tuttavia la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento di base.

iii) Prezzi applicati sul mercato interno delle Filippine (32) La Commissione ha esaminato se il valore normale poteva essere stabilito in base ai prezzi ai quali il prodotto è effettivamente venduto per il consumo sul mercato interno delle Filippine. A questo proposito è stato osservato che la società filippina che ha collaborato ha venduto gli accendini a pietra focaia non ricaricabili a diversi grandi clienti, tra i quali figurano un distributore indipendente che ha rivenduto i prodotti a commercianti al minuto e all'ingrosso e una grande società produttrice di sigarette. La Commissione ha inoltre stabilito che i prezzi di vendita erano remunerativi (cfr. punto 23).

È stato quindi concluso che i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dal produttore filippino che ha collaborato possono essere utilizzati per stabilire il valore normale.

b) Prezzo all'esportazione (33) La Commissione ha inviato questionari a tutti gli esportatori noti delle due precedenti inchieste relative al prodotto in questione. Soltanto i due esportatori e l'importatore citati al punto 7 e un produttore cinese (Dong Guan Lighter Factory, Dong Guan City, Repubblica popolare cinese) hanno presentato risposte complete.

I quantitativi complessivi indicati dagli esportatori che hanno collaborato e dall'importatore rappresentano il 53 % delle importazioni totali. Le statistiche Eurostat contengono informazioni sui prezzi basate su una vasta gamma di accendini diversi (per presentazione, forma e dimensioni) e quindi non possono essere utilizzate per stabilire il prezzo all'esportazione. Di conseguenza, per quanto riguarda le restanti esportazioni, tenuto conto anche del livello di cooperazione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base il prezzo all'esportazione relativo agli esportatori che non hanno collaborato è stato stabilito in funzione del prezzo medio della società che aveva collaborato per la quale era stato stabilito il prezzo medio più basso. È stato inoltre considerato che gli accendini forniti dagli esportatori che non hanno collaborato fossero prodotti semplici venduti in confezioni da 50 pezzi (cosiddetti « in blocco »).

(34) Gli esportatori che hanno collaborato hanno chiesto un trattamento individuale (ovvero la determinazione di prezzi all'esportazione distinti e quindi di margini di dumping individuali). Anche se alcuni esportatori di paesi non aventi un'economia di mercato possono ricevere un trattamento individuale, in particolare se hanno dimostrato di essere indipendenti dallo Stato per quanto riguarda l'attuazione della loro politica d'esportazione e la fissazione dei prezzi, è stato considerato che a questo proposito fosse necessaria la massima prudenza.

In proposito occorre ricordare che nell'inchiesta relativa al riesame per i nuovi esportatori di cui al punto 2 era stato concluso che alle quattro società cinesi interessate non poteva essere applicato un trattamento individuale. Poichè la conclusione riguardava, tra l'altro, le due società che hanno collaborato nella presente inchiesta e dato che le società in questione non hanno presentato nuovi elementi di prova relativi alla loro pretesa indipendenza, è stato considerato che la decisione di accordare un trattamento individuale alle società richiedenti non sarebbe stata appropriata, né conforme al metodo normalmente seguito dalle istituzioni della Comunità.

c) Confronto (35) Gli accendini a pietra focaia non ricaricabili, anche se possono essere considerati un unico prodotto, sono venduti in forme diverse (semplici, stampati o rivestiti). Le esportazioni dalla Cina, secondo i dati forniti dalle società che hanno collaborato, erano costituite per quasi l'80 % di accendini semplici venduti in blocco. Soltanto una parte trascurabile delle esportazioni riguardava accendini stampati su una o due parti. Ai fini del calcolo del dumping, sono stati confrontati unicamente il valore normale e il prezzo all'esportazione degli accendini semplici confezionati in blocco. Questo metodo è stato considerato appropriato, dato che gli accendini semplici così confezionati costituivano la maggior parte delle esportazioni secondo le informazioni comunicate dalle società che hanno collaborato.

(36) L'importatore che ha collaborato ha affermato che gli accendini fabbricati dalla società filippina non erano comparabili ai prodotti cinesi in quanto erano costituiti di materiali diversi, poiché gli accendini della società filippina avevano un corpo di nylon e quelli cinesi di plastica. Lo stesso importatore ha affermato che anche gli altri prezzi presentavano differenze, che dovevano essere prese in consideraione con un adeguamento del prezzo del 100 %. L'importatore ha affermato che queste differenze relative alle caratteristiche fisiche provocavano un aumento del costo di produzione e quindi incidevano sul prezzo di vendita degli accendini fabbricati nelle Filippine rispetto a quelli cinesi.

Per quanto riguarda il materiale utilizzato per la fabbricazione del corpo, dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che il tipo di materia prima utilizzato dai produttori cinesi ha effettivamente un prezzo per chilogrammo inferiore a quello del materiale utilizzato dal produttore filippino. Dalle caratteristiche tecniche degli accendini di plastica si rileva tuttavia che le pareti hanno uno spessore 2,5 volte superiore a quello delle pareti degli accendini con corpo di nylon e quindi è utilizzato un quantitativo maggiore di materiale. Il ciclo di lavorazione è inoltre più lungo per gli accendini di plastica, a causa della maggiore durata del periodo di raffreddamento. In definitiva la differenza dei costi è quindi trascurabile.

La Commissione ammette che i pezzi utilizzati dai produttori cinesi e dalla società filippina non siano assolutamente identici e che di conseguenza il processo di assemblaggio non sia perfettamente uguale. Dalle informazioni comunicate alla Commissione risulta tuttavia che i costi di produzione di un componente assertivamente più sofisticato o leggermente diverso non sono sempre più elevati dei costi di produzione di pezzi apparentemente meno sofisticati. Non sono state inoltre comunicate informazioni tali da confermare che le pretese differenze nelle caratteristiche fisiche, che incidono sui costi in misura trascurabile, avessero un'incidenza sui prezzi di vendita.

In tali circostanze è stato concluso che non sono giustificati adeguamenti di prezzi per tener conto di pretese differenze in termini di caratteristiche fisiche o qualitative.

(37) Ai fini di un equo confronto, dal valore normale è stato dedotto un importo corrispondente all'imposta che grava sulle vendite nel mercato interno delle Filippine. Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, quando era disponibili i dati necessari, sono stati dedotti i costi effettivi di nolo, assicurazione e di altro tipo per calcolare il prezzo FOB. Negli altri casi è stata dedotta una percentuale corrispondente a tali detrazioni. Non sono stati chiesti, né considerati necessari altri adeguamenti.

I prezzi di vendita sul mercato interno delle filippine e i prezzi all'esportazione cinesi sono stati confrontati allo stesso stadio commerciale, ovvero FOB frontiera nazionale.

d) Margine di dumping (38) Il margine di dumping, espresso in percentuale del valore delle importazioni CIF frontiera comunitaria, era dell'80,3 %.

E. PREGIUDIZIO

a) Osservazioni generali (39) Occorre rilevare che la presente inchiesta di riesame è stata effettuata in seguito ad una domanda dell'industria comunitaria, secondo la quale il dumping relativo agli accendini a pietra focaia non ricaricabili originari della Cina era sostanzialmente aumentato dopo la conclusione dell'inchiesta originale. Nella domanda si chiedeva che le misure in vigore fossero modificate per evitare che l'industria comunitaria subisse un ulteriore pregiudizio.

A norma delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, era necessario esaminare il livello del pregiudizio. Nell'inchiesta originale gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping dei prodotti cinesi sono stati valutati e stabiliti prendendo in considerazione cumulativamente tali importazioni e quelle di altri tre paesi terzi. È stata pertanto effettuata un'inchiesta relativa al pregiudizio per stabilire se l'aumento del margine di dumping attribuibile agli esportatori cinesi abbia provocato un ulteriore pregiudizio tale da giustificare la modifica delle misure in vigore nei confronti della Repubblica popolare cinese.

b) Consumo comunitario complessivo (40) Per calcolare il consumo complessivo del prodotto in questione sul mercato della Comunità, la Commissione ha addizionato le vendite di accendini a pietra focaia non ricaricabili realizzate nella Comunità dai produttori comunitari e le importazioni complessive nella Comunità dei prodotti in questione dichiarate nel codice NC 9613 10 00. Tra il 1989 (il periodo dell'inchiesta originale) e il 1993 il consumo complessivo così calcolato è aumentato del 15 %.

È noto tuttavia che le importazioni dei prodotti classificati al codice NC 9613 10 00 non comprendono soltanto gli accendini a pietra focaia non ricaricabili ma anche gli accendini piezoelettrici non ricaricabili. I quantitativi di queste ultime importazioni non sono tuttavia noti e di conseguenza non è possibile valutare l'aumento del consumo dovuto alle importazioni di questo tipo di accendini. La Commissione ha tentato di distinguere gli accendini non ricaricabili a pietra focaia e piezoelettrici nelle statistiche globali delle importazioni in base alle statistiche Taric che dovrebbero fare una distinzione tra i due tipi di accendini, ma non è stato possibile stabilire dati attendibili per quanto riguarda il precedente andamento di tali importazioni.

Occorre tuttavia precisare che dalle informazioni di cui dispone la Commissione risulta che sino al periodo della presente inchiesta e nel corso di detto periodo non sono state effettuate importazioni di accendini piezoelettrici originari della Repubblica popolare cinese. La quota di mercato degli accendini a pietra focaia non ricaricabili originari della Repubblica popolare cinese non può pertanto essere sopravvalutata, dato che tutte le importazioni dalla Cina dichiarate con il codice NC suddetto si riferivano al prodotto oggetto dell'inchiesta.

c) Fattori inerenti alle importazioni oggetto di dumping i) Volume e quota di mercato (41) Tra il 1989 e la fine del periodo dell'inchiesta le importazioni dalla Cina sono sensibilmente aumentate se raffrontare con il 1989. Le importazioni ammontavano infatti a 9,6 milioni di unità nel 1989, a 69,3 milioni di unità nel 1990, a 78,1 milioni di unità nel 1991, a 45,5 milioni di unità nel 1992 e a 71,6 milioni di unità nel 1993 (periodo dell'inchiesta adeguato a 12 mesi).

Dopo un relativo calo nel 1992 dovuto all'istituzione delle misure antidumping nel 1991, le importazioni sono aumentate più rapidamente del consumo. La quota di mercato delle importazioni cinesi è pertanto sensibilmente aumentata, passando dall'1,5 % nel 1989 all'11 % nel 1991 e dal 7 % nel 1992 al 10 % nel 1993 (periodo dell'inchiesta adeguato a 12 mesi).

ii) Prezzi (42) Nel contesto della presente inchiesta di riesame, è estremamente importante rilevare che i prezzi all'esportazione degli accendini cinesi nel periodo della presente inchiesta sono scesi del 23 % rispetto al periodo dell'inchiesta originale (1989). Si deve inoltre precisare che questa tendenza è stata stabilita in base alle cifre comunicate dagli esportatori e dall'importatore che hanno collaborato poiché, per i motivi esposti nel punto 33, le statistiche Eurostat non potevano essere utilizzate per determinare i prezzi all'esportazione.

(43) I prezzi degli accendini cinesi sono stati confrontati con quelli degli accendini prodotti nella Comunità e venduti dall'industria comunitaria. Come nell'inchiesta originale, la Commissione ha ritenuto che unicamente gli accendini contenenti un quantitativo di gas uguale o quasi uguale, con i quali è possibile effetture un numero analogo di accensioni, dovessero essere presi in considerazione ai fini del confronto tra i prezzi. Il confronto è stato effettuato in base ad una percentuale rappresentativa delle vendite a livello dei grossisti e dei grandi rivenditori. Per i motivi esposti nel punto 36, che sono pertinenti anche in questo contesto, non sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di altre pretese differenze fisiche o qualitative.

(44) Nel periodo dell'inchiesta i prezzi di vendita degli accendini cinesi erano nettamente inferiori alla media dei prezzi di vendita degli accendini comparabili prodotti dall'industria comunitaria. La media ponderata del margine di sottoquotazione era del 26 % (espressa in base ai prezzi di vendita nella Comunità).

d) Situazione dell'industria comunitaria i) Osservazioni generali (45) Il mercato degli accendini è estremamente sensibile al prezzo. Per poter vendere oppure per conservare la quota di mercato i numerosi produttori e acquirenti tendono ad adeguare i prezzi al livello più basso possibile. Per far fronte ai prezzi eccessivamente bassi delle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, l'industria comunitaria è stata costretta a ridurre i suoi prezzi per salvaguardare la quota di mercato, il livello di produzione e l'utilizzazione degli impianti.

ii) Produzione, vendite e quote di mercato (46) La produzione e le vendite dell'industria comunitaria sono rimaste stabili tra il periodo dell'inchiesta originale e il periodo della presente inchiesta, con un relativo miglioramento nel 1990 e nel 1991. Nello stesso periodo, tuttavia, in un mercato in espansione, la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa di 9 punti percentuali, mentre la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata di 8,5 percentuali.

iii) Prezzi, redditività e occupazione (47) Nel periodo della presente inchiesta i prezzi dell'industria comunitaria sono mediamente diminuiti rispetto al periodo dell'inchiesta originale. Il calo dei prezzi era effettivamente l'unico mezzo per limitare la perdita della quota di mercato. L'industria comunitaria, nonostante la diminuzione dei prezzi, non ha tuttavia ottenuto tale risultato.

(48) Dopo il periodo dell'inchiesta originale la situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel suo complesso, dopo un relativo miglioramento nel 1991, si è deteriorata sino alla fine del periodo della presente inchiesta. Il costante calo dei prezzi non è stato compensato dalla riduzione dei costi. Nel 1993 il prezzo di vendita medio era inferiore al costo medio, comprese le spese generali, amministrative e di vendita.

(49) L'industria comunitaria, nel tentativo di rimanere efficacemente operativa, si è notevolmente impegnata per far fronte al costante calo dei prezzi, in particolare riducendo il numero delle persone occupate, che tra il periodo dell'inchiesta originale e il periodo dell'attuale inchiesta è sceso del 13 % e mantenendo inalterato, al tempo stesso, il livello della produzione e delle vendite.

e) Conclusione sul pregiudizio (50) In tali circostanze è stato concluso che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria si è considerevolmente aggravato. In un mercato in espansione i produttori comunitari interessati hanno perso quote di mercato e hanno subito un calo della redditività, nonostante le rigorose misure attuate per ridurre i costi, compresa la riduzione dei posti di lavoro.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(51) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio addizionale subito dall'industria comunitaria fosse provocato dall'aumento del dumping da parte degli esportatori cinesi e se altri fattori avessero provocato, anche in parte, tale pregiudizio.

a) Effetti delle importazioni oggetto di dumping (52) Nell'esame degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è stato accertato che il crescente volume di tali importazioni a basso prezzo dalla Repubblica popolare cinese ha coinciso con la perdita di quota di mercato, il calo dei prezzi e il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.

(53) Tra il periodo dell'inchiesta originale e quello della presente inchiesta la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è costantemente aumentata, passando dall'1,5 % al 10 %, con un incremento dell'8,5 % rispetto al consumo comunitario complesso, mentre la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa del 9 % rispetto al consumo totale nella Comunità. Nello stesso periodo è aumentato anche il margine di sottoquotazione dei prezzi da parte delle esportazioni cinesi, che è passato dal 20 % prima dell'istituzione delle misure al 26 % nel periodo della presente inchiesta.

Dato che il mercato in questione è molto sensibile al prezzo, come già risulta nel punto 45, appare evidente che la sostanziale e crescente sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il conseguente aumento della quota di mercato hanno avuto un'incidenza significativa sull'industria comunitaria, tanto riguardo ai quantitativi da essa venduti in un mercato allora in espansione quanto in termini di prezzi di vendita. Gli effetti di questa situazione si sono manifestati sui costi unitari e sul profitto.

Dato che, inoltre, nello stesso periodo, il margine di dumping delle importazioni dalla Cina è sostanzialmente aumentato, è stato concluso che le importazioni in questione hanno provocato un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

b) Effetti di altri fattori (54) La Commissione ha esaminato se, oltre alle importazioni oggetto di dumping, altri fattori, quali il calo delle esportazioni dell'industria comunitaria nei paesi terzi e l'aumento delle importazioni non provenienti dalla Repubblica popolare cinese, abbiano provocato il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito.

(55) Tra il periodo dell'inchiesta originale e il 1993 le esportazioni dell'industria comunitaria nei paesi terzi sono rimaste globalmente stabili (in volume, rispetto ad un indice 100 nel 1989, le esportazioni ammontavano a 106 nel 1990, 105 nel 1991, 95 nel 1992 e 100 nel 1993). Non si può quindi considerare che tale andamento sia un fattore tale da incidere negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria.

(56) Le importazioni da altri paesi, esclusa la Repubblica popolare cinese, tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta hanno avuto una quota di mercato stabile, pari al 25 % circa del consumo totale. Da un'analisi più accurata risulta che alcuni paesi hanno preso il posto di fornitori tradizionali ora soggetti a misure antidumping (tranne i produttori cinesi) e che per avere accesso al mercato hanno probabilmente applicato un'aggressiva politica dei prezzi. I prezzi di queste importazioni hanno probabilmente avuto effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria.

Questa ipotesi è confermata dalla recente presentazione di una denuncia e dall'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di accendini a pietra focaia non ricaricabili originari di alcuni paesi terzi che non erano stati soggetti al procedimento originale (1). Anche se si ammette l'esistenza di importazioni oggetto di dumping da altri paesi terzi, rimane comunque valida la conclusione che le importazioni dalla Cina, la cui quota di mercato è sostanzialmente aumentata grazie alla sottoquotazione dei prezzi e al dumping, hanno provocato, considerate isolatamente, l'ulteriore notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(57) Un importatore ha affermato che l'introduzione di nuovi prodotti quali gli accendini piezoelettrici non ricaricabili e gli accendini senza fiamma riutilizzabili ha avuto effetti negativi sull'industria comunitaria, che si sono manifestati con la contrazione della domanda e il calo dei prezzi degli accendini a pietra focaia non ricaricabili. Queste affermazioni non sono state tuttavia sostenute da elementi di prova del fatto che gli acquisti di questi nuovi prodotti sostituissero quelli di accendini a pietra focaia non ricaricabili. In realtà il prodotto in questione era apparentemente ancora interessante, dato l'aumento delle importazioni e del consumo.

(58) Lo stesso importatore ha inoltre affermato che la recessione economica era una delle principali cause del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, poiché gli acquirenti avrebbero chiesto gli accendini al prezzo più basso possibile. È stato affermato che di conseguenza i prezzi sono diminuiti e che gli accendini cinesi sono diventati più interessanti per i consumatori.

È evidente che i prezzi dei prodotti cinesi oggetto di dumping erano nettamente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria e che hanno avuto effetti negativi sulla politica dei prezzi e sulla redditività di quest'ultima, ma non sono stati presentati elementi di prova per dimostrare l'asserita incidenza della recessione economica sul mercato comunitario degli accendini nel suo complesso e sulla situazione dell'industria comunitaria in particolare. L'eventuale incidenza della recessione economica avrebbe infatti dovuto colpire tutto il mercato comunitario. Il consumo di accendini a pietra focaia non ricaricabili nella Comunità è invece aumentato (cfr. punto 40). In tali circostanze non può essere accettata l'argomentazione secondo la quale la recessione economica avrebbe provocato il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(59) Lo stesso importatore ha affermato che la difficile situazione dell'industria comunitaria era dovuta anche al fatto che, rispetto agli accendini riutilizzabili, gli accendini a pietra focaia non ricaricabili da essa prodotti erano dannosi per l'ambiente e che, in seguito alla maggiore sensibilizzazione dei consumatori comunitari riguardo ai problemi ecologici, era più difficile vendere prodotti monouso, sui quali inoltre i governi intendevano istituire le cosiddette « tasse ecologiche ».

A questo proposito occorre osservare che gli accendini a pietra focaia non ricaricabili importati, pur essendo ugualmente dannosi per l'ambiente, sono sempre molto venduti e che anche il consumo di accendini non ricaricabili in generale continua ad aumentare. Inoltre, l'argomentazione basata sulla crescente sensibilizzazione dei consumatori non è stata sostenuta da elementi di prova del fatto che una quota significativa dei consumatori comunitari dimostri ora una netta preferenza per gli accendini ricaricabili.

(60) L'importatore ha inoltre affermato che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria comunitaria dovrebbe essere ridotto in misura significativa, in quanto l'incremento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese rilevato nel 1993 era dovuto alla nuova situazione che si era creata sul mercato italiano e britannico in seguito all'abolizione delle imposte sugli accendini non ricaricabili, che sino alla fine del 1992 limitavano il consumo di tali prodotti.

L'argomentazione non può essere raccolta. Non è infatti possibile spiegare per quale motivo l'abolizione di imposte sul consumo negli Stati membri suddetti abbia provocato un aumento delle importazioni che era significativo unicamente per i prodotti di origine cinese. In mancanza di pratiche commerciali sleali, qualsiasi fornitore competitivo avrebbe potuto entrare e competere nei mercati in espansione dell'Italia e del Regno Unito. Il fatto che le importazioni oggetto di dumping dei prodotti cinesi abbiano ottenuto una rilevante quota del mercato in Italia e nel Regno Unito mette in evidenza l'incidenza particolare di tali importazioni e il fatto che i prodotti cinesi abbiano aumentato la loro quota di mercato grazie ai prezzi inferiori. Queste circostanze non giustificano quindi una modifica delle risultanze relative alla causa del pregiudizio.

c) Conclusioni relative alla causa del pregiudizio (61) In considerazione di quanto precede, è evidente che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno esercitato una considerevole pressione sui prezzi degli accendini a pietra focaia non ricaricabili nel mercato della Comunità.

Gli effetti che altri fattori, quali le importazioni da altri paesi terzi, hanno avuto sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria non possono essere totalmente esclusi. Tuttavia, in considerazione dei diversi elementi suesposti e in particolare del rilevante incremento dei quantitativi importati a prezzi di dumping dalla Repubblica popolare cinese, nonché dell'aumento della sottoquotazione dei prezzi da parte degli esportatori cinesi, è stato concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno provocato un ulteriore notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(62) Nelle inchieste precedenti è stato considerato che l'adozione di misure fosse nell'interesse della Comunità. Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni tali da giustificare un riesame di questa conclusione, sono state confermate le risultanze del regolamento (CEE) n. 3433/91 relative all'interesse della Comunità.

H. DAZIO

a) Importo necessario per eliminare il pregiudizio (63) Nell'inchiesta originale per stabilire l'importo necessario per eliminare il pregiudizio è stato considerato che le misure dovevano permettere all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di realizzare un adeguato profitto, pari al 15 %. Questo profitto era stato considerato il minimo necessario per finanziare nuovi investimenti in impianti produttivi e in attività di ricerca e sviluppo. Era stato inoltre deciso di limitare il confronto ai modelli contenenti un quantitativo uguale o quasi uguale di gas, con i quali poteva essere effettuato un numero analogo di accensioni.

In mancanza di nuove argomentazioni fondate sul profitto che l'industria comunitaria dovrebbe realizzare, nella presente inchiesta è stato considerato opportuno seguire lo stesso metodo dell'inchiesta originale. Per i motivi esposti nel punto 36, che sono pertinenti anche in questo contesto, è stato considerato che ai fini della scelta dei modelli comparabili non si dovesse tener conto delle pretese differenze nelle caratteristiche fisiche all'infuori del quantitativo di gas.

Dal confronto così effettuato è emerso che, per eliminare il pregiudizio, i prezzi CIF dei prodotti cinesi dovrebbero aumentare del 96,6 %.

(64) Dato che l'importo necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping, il dazio dovrebbe essere stabilito in funzione del margine di dumping accertato.

b) Forma del dazio (65) Poiché i prezzi degli accendini a pietra focaia non ricaricabili importati dalla Cina sono costantemente diminuiti dopo l'istituzione di misure nel 1991, è prevedibile che un dazio ad valorem con un'aliquota superiore sarebbe nuovamente inefficace entro un periodo di tempo relativamente breve. Non sembra quindi opportuna una semplice modifica del dazio ad valorem attualmente in vigore. In considerazione inoltre dei numerosi tipi di accendini (semplici, stampati su uno o due lati, di un solo o di più colori) è praticamente impossibile fissare un prezzo minimo per gli accendini non ricaricabili.

È stato quindi considerato opportuno modificare la misura in vigore con l'istituzione di un dazio specifico per accendino (pari a 0,065 ECU per unità). Si deve osservare a questo proposito che se si applica tale dazio, compreso entro i limiti del margine di dumping, il valore supplementare delle caratteristiche particolari non sarà penalizzato. In altri termini non sarà applicato un dazio sul valore aggiunto relativo agli elementi stampati o ad altre caratteristiche particolari, che attualmente i prodotti importati dalla Cina presentano solo eccezionalmente.

I. PERIODO DI VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

(66) Il presente regolamento deve essere considerato una modifica del regolamento (CEE) n. 3433/91, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 unicamente per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese. Le misure istituite sulle importazioni originarie dalla Repubblica popolare cinese scadono quindi dopo un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 3283/94 (1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3433/91 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

« 2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto oppure l'importo del dazio per accendino sono i seguenti: »;

2) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

« b) 0,065 ECU per accendino per i prodotti origianri della Repubblica popolare cinese; ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 1995.

Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ

(1) (2) GU n. L 326 del 28. 11. 1991, pag. 1.

(3) GU n. C 62 dell'11. 3. 1992, pag. 2.

(4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 43.

(5) GU n. C 343 del 21. 12. 1993, pag. 10.

(1) GU n. C 67 del 18. 3. 1995, pag. 3.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(1) GU n. C 67 del 18. 3. 1995, pag. 3.

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1.